Bilancio 2021-2023: Lo schema di parere dell’Organo di revisione

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) ha reso disponibile, in collaborazione con l’Associazione nazionale dei certificatori e revisori degli enti locali (Ancrel), lo “Schema di parere dell’organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2021-2023”. Il documento è aggiornato con le norme emanate fino alla data di pubblicazione e verrà ulteriormente rivisto alla luce delle novità della Legge di Bilancio.
Lo schema di parere è predisposto nel rispetto della parte II del TUEL (“Ordinamento finanziario e contabile”) nonché del D.Lgs. n. 118/2011 e principi contabili allegati. Peraltro, per la formulazione del parere e l’esercizio delle sue funzioni, l’organo di revisione può avvalersi dei principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali emanati dal CNDCEC.
L’utilizzo nel documento delle tabelle “Corte dei conti” è coerente, per altro, con gli obiettivi di semplificazione del controllo dei revisori degli enti locali unitamente a quello operato successivamente dalle stesse Sezioni Regionali di Controllo.
Il documento è composto da un testo word con una traccia del parere dell’organo di revisione corredata da commenti in corsivetto di colore azzurro oltre che da tabelle e check list.
Il documento non è vincolante, ma si pone come valido supporto pratico all’attività di vigilanza dei professionisti fornendo – pur nell’incertezza dell’attuale quadro normativo in continua evoluzione a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica – tutti i riferimenti normativi, le indicazioni di prassi e le avvertenze per un’azione di controllo del revisore completa ed efficace, a presidio degli equilibri e dell’evoluzione della gestione delle entrate e delle spese.

Colpa grave per il dipendente che accetta regalie, anche di modico valore, per prestazioni lavorative

In tema di corruzione, la dazione di regali che siano correlati alla definizione di una pratica amministrativa, cui é interessato il privato, non può essere definita quale regalia “d’uso” idonea a legittimarne, ove sia anche di modico valore, la relativa accettazione da parte del dipendente pubblico, ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del precedente d.m. 28 novembre 2000. (Sez. 6, n. 49524 del 03/10/2017, Scapolan, Rv. 271496). La nozione di “colpa grave” caratterizza le condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. È quanto evidenziato dalla Corte di Cassazione Penale, Sezione 4, sentenza n. 34362/2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Redazione delle relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

L’ANAC, con comunicato del Presidente del 2 dicembre 2020, fornisce indicazioni in merito alla redazione delle relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti previste dagli articoli 99 e 139 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le indicazioni sono finalizzate alla corretta individuazione degli obblighi prescritti, nonché ad agevolare il relativo adempimento secondo modalità omogenee e conformi alla normativa vigente.
Di seguito il comunicato:
L’articolo 99, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, stabilisce che, per ogni appalto od ogni accordo quadro di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione, la stazione appaltante redige una relazione contenente almeno le informazioni sull’aggiudicazione indicate nella disposizione medesima. La norma precisa che la relazione non è richiesta per gli appalti basati su accordi quadro conclusi con un solo operatore economico e aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell’accordo quadro, o se l’accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell’accordo quadro effettuerà tale prestazione. La disposizione chiarisce, altresì, che si può prescindere dalla redazione di tale relazione nel caso in cui l’avviso di aggiudicazione dell’appalto stilato a norma dell’articolo 98 o dell’articolo 142, comma 3, del Codice dei contratti pubblici contiene le informazioni richieste al comma 1 dell’articolo 99 del medesimo Codice. Il comma 5 dell’articolo in esame prevede che la relazione o i suoi principali elementi siano comunicati alla Cabina di regia di cui all’articolo 212 per la successiva comunicazione alla Commissione europea, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti, quando tale relazione è richiesta. Analoghi obblighi sono previsti dall’articolo 139 del Codice dei contratti pubblici con riferimento agli enti aggiudicatori che operano nei settori speciali. Poiché il rispetto dei suddetti obblighi rappresenta una delle condizioni abilitanti per l’accesso ai fondi comunitari, con il presente Comunicato si forniscono indicazioni operative per lo svolgimento degli adempimenti sopra descritti. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori redigono sempre le relazioni previste dagli articoli 99 e 139 del Codice dei contratti pubblici, contenenti le informazioni minime individuate dalle disposizioni richiamate. Dette relazioni sono custodite unitamente alla documentazione relativa alla procedura di gara secondo le indicazioni contenute, rispettivamente, nell’articolo 99, comma 4, e nell’articolo 139, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. Le relazioni sono comunicate dalla stazione appaltante alla Cabina di regia di cui all’articolo 212 del Codice dei contratti pubblici soltanto su richiesta della stessa, al fine di consentirne la trasmissione alla Commissione europea e agli altri soggetti interessati qualora ne facciano richiesta. Al fine di verificare l’adempimento degli obblighi suindicati da parte della stazione appaltante e degli enti aggiudicatori, l’Autorità ha istituito un sistema di controllo attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, inserendo un nuovo campo, la cui compilazione sarà obbligatoria a partire dal prossimo 10 dicembre, nella sezione “oggetto dell’appalto” della scheda aggiudicazione. Al fine di agevolare l’adempimento degli obblighi di cui al presente Comunicato e di favorire la conservazione di dati omogenei, l’Autorità, con successiva comunicazione, metterà a disposizione delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori un modello di relazione unica sulle procedure di aggiudicazione contenente tutte le informazioni richieste.