ANCREL, Variazione risorse covid-19: necessario il parere dell’organo di revisione

L’Associazione Nazionale Certificatori e Revisori degli Enti Locali (ANCREL), ha diffuso una nota con la quale ritiene obbligatorio l’espressione del parere dell’organo di revisione sulle variazioni di bilancio, anche se di giunta, riguardanti l’utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all’emergenza COVID-2019. Il documento intende fare chiarezza su alcuni dubbi interpretativi che stanno emergendo in merito alla disposizione di cui all’art. 2, comma 3 del Dl 154/2020, che dispone: “3. Le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all’emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta”. Alcuni affermano che in questo caso le amministrazioni, se necessario, potranno procedere alle variazioni al bilancio 2020/22, fino a fine anno, con deliberazione della giunta, senza parere dei revisori né ratifica da parte del Consiglio. L’Associazione dei revisori ritiene che, in questo caso specifico, il parere dell’organo di revisione sia obbligatorio e non può accettare che la mancata richiesta del parere dell’organo di controllo –  chiamato a certificare l’utilizzo di tali somme per far fronte alle reali minori entrate al netto delle minori spese e tenuto conto delle maggiori spese Covid-19 in base a quanto previsto dall’articolo 39 del DL 104/2020 – possa essere ricondotta ad un’esigenza di semplificazione della procedura gius-contabile.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Limiti di spesa attenuati dalla situazione emergenziale

La Corte dei conti, Sez. Toscana, con deliberazione  n. 89/2020, fornisce chiarimenti ad una richiesta di parere di un Comune assoggettato al rispetto dei limiti di spesa (corrente) – derivanti dalla violazione del Patto di stabilità interno ai sensi dell’art. 31 comma 26 della L. n. 183/2011 come accertato dalla Corte dei conti nell’esercizio 2019 – volta ad appurare se le spese da effettuarsi in ragione della pandemia debbano o meno essere considerate ai fini del rispetto del limite di spesa conseguente alla violazione del patto.
La Sezione, alla luce del quadro normativo e regolamentare vigente, caratterizzato da disposizioni speciali e straordinarie dettate dall’emergenza, ritiene ragionevole ipotizzare che le somme aggiuntive provenienti dal bilancio statale, finalizzate al superamento dell’emergenza sanitaria derivante dalla pandemia in atto, giustifichino una applicazione attenuata, in ragione del vincolo di destinazione ad esse apposto e limitatamente alla durata della situazione emergenziale, del regime di sanzioni delineato dal citato art. 31, comma 26, della l. n. 183/2011. Tale orientamento risulta confermato anche dalle indicazioni contenute nella Circolare n. 9/2020, emanata dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ancorché in un diverso contesto. Viene in rilievo, secondo i giudici, la prevalenza del superiore bene della salute che, in conformità alla giurisprudenza costante della Corte costituzionale (sentenze n. 275/2016, n. 169/2017, n. 117/2018, n. 6/2019), consente la postergazione delle ragioni di bilancio. Infatti, è “… la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”. Ne consegue, quindi, che possano ritenersi escluse dal limite di spesa di cui all’art. 31, comma 26, della Legge n. 183/2011 le spese sostenute per far fronte all’emergenze derivanti da risorse statali straordinarie. Per quanto riguarda le risorse provenienti da liberalità di privati, ove siano state acquisite dall’Ente non per far fronte genericamente all’emergenza, ma con vincolo di destinazione più specifico, tale indicazione costituisce un limite insuperabile all’utilizzo delle risorse per destinazioni diverse (ancorché collegate alla pandemia), a meno che le predette risorse non risultino eccedenti rispetto alla finalità specifica, o perché la stessa è stata soddisfatta integralmente o perché essa è venuta definitivamente meno.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Anac, pagamento diretto al subappaltatore che rivesta la qualifica di micro o piccola impresa

L’ANAC, con comunicato del 4 dicembre scorso, rende noto che nell’esercizio delle proprie attività istituzionali, ha ricevuto segnalazioni in merito ad alcune criticità, emerse nell’applicazione della norma di cui all’art. 105, comma 13, lett. a) del Codice dei contratti in materia di pagamento diretto al subappaltatore che rivesta la qualifica di micro o piccola impresa, che rischiano di pregiudicare il rapido soddisfacimento dei crediti del subappaltatore, minando la stabilità finanziaria delle imprese.
Per risolvere le criticità e favorire la corretta ed omogenea applicazione delle disposizioni vigenti, l’Autorità ha ritenuto utile fornire, con Comunicato del Presidente del 25 novembre 2020, indicazioni in merito alla citata norma del codice dei contratti.
La disposizione sopra richiamata prevede l’obbligo, a carico delle stazioni appaltanti, di provvedere al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore, cottimista, fornitore o prestatore di servizi che rivesta la qualifica di micro o piccola impresa. Tale previsione fa sorgere un obbligo di natura vincolante, in capo alle stazioni appaltanti, ed un diritto potestativo in capo alle piccole e medie imprese, con la conseguenza che, mentre alle prime è preclusa la possibilità di determinarsi in senso contrario, le seconde possono liberamente rinunciare al beneficio, in quanto previsto nel loro esclusivo interesse. Tale rinuncia deve essere manifestata per iscritto e subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante, ovvero essere espressa nell’ambito di una specifica clausola inserita nel contratto di subappalto. L’Autorità ritiene che sia facoltà delle parti prevedere, nel contratto di subappalto o nel sub-contratto, che l’appaltatore proceda al pagamento delle spettanze dovute al subappaltatore/fornitore dietro presentazione di fattura, anche a prescindere dall’adozione del SAL da parte della stazione appaltante. Tale conclusione si giustifica in considerazione dell’assoluta autonomia del contratto di appalto rispetto ai contratti derivati e della natura privatistica del rapporto intercorrente tra l’appaltatore e il subappaltatore/fornitore, da cui si desume l’applicabilità, allo stesso, delle sole previsioni contrattuali. In ogni caso, la stazione appaltante procede al pagamento del corrispettivo in favore dell’appaltatore soltanto all’esito del completamento dell’iter procedurale di verifica dell’avanzamento dei lavori oggetto dell’appalto, in ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 113-bis, del codice dei contratti pubblici.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributi economici per l’implementazione del sistema Raee, pubblicato l’elenco dei beneficiari

L’ANCI, con apposito comunicato, informa che si sono concluse le valutazioni dalla Commissione Paritetica composta da ANCI, Produttori di AEE, Associazioni delle Aziende di raccolta e Centro di Coordinamento RAEE (CdC RAEE), istituita per l’identificazione degli assegnatari dei contributi del Bando RAEE pubblicato lo scorso 3 giugno 2020.
Il Bando per l’ammissione e la selezione dei Centri di Raccolta dei RAEE che potranno beneficiare dello speciale Programma di contributi previsto dall’Accordo di Programma ex art. 15 del d.lgs. 49/14 tra ANCI, Centro di Coordinamento RAEE, Produttori di AEE e Aziende della Raccolta (“Fondo 13 Euro/tonnellata premiata” e “Fondo Comunicazione”) è finalizzato alla infrastrutturazione, allo sviluppo e all’adeguamento dei Centri di Raccolta e alla realizzazione di progetti di comunicazione locale e per la raccolta continuativa di RAEE domestici. La dotazione economica complessiva del Bando per il Fondo Infrastrutturazione è pari a € 2.242.871,00, comprensivo degli avanzi dei Bandi precedenti e per il Fondo Comunicazione è di € 228.627,91.
Come previsto ai punti 2, 3, 6 e 7 del Bando, dopo la verifica dei requisiti di ammissibilità delle domande pervenute, la Commissione Paritetica ha effettuato la valutazione delle stesse e predisposto le graduatorie definitive.
Per l’anno 2020 il Bando premia un totale di 64 progetti su 188 candidature trasmesse, i quali beneficeranno di un contributo economico per l’ammodernamento di Centri di Raccolta esistenti, per la realizzazione di nuovi Centri di Raccolta e per l’attivazione di progetti di comunicazione locale e di sistemi per la raccolta continuativa dei RAEE domestici sul territorio.
I Beneficiari del contributo dovranno sottoscrivere un’apposita Convenzione con il CdC RAEE e trasmetterla entro 30 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione delle graduatorie sui portali di ANCI e CdC RAEE (ovvero entro e non oltre il 25 gennaio 2021).
La Convenzione debitamente compilata e sottoscritta dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo segreteriatecnicaanciraee@pec.anci.it. Non saranno ritenute ammissibili Convenzioni non correttamente compilate o inviate in modalità difformi rispetto alla PEC sopra indicata.
Di seguito sono scaricabili le graduatorie complete suddivise per ciascuna Misura prevista dal Bando.

Misura AMisura BMisura C