Legittimo l’accertamento IMU relativo a immobili di proprietà di un fondo di investimento

È legittimo l’accertamento per omesso versamento dell’IMU relativa a immobili di proprietà di un fondo comune di investimento, ma notificato a una Società di gestione del risparmio, che può stare in giudizio al fine di tutelare gli interessi del fondo di investimento. È quanto stabilito dalla CTR per il Lazio, con sentenza n. 3290 del 02/11/2020. I fondi comuni di investimento sono privi di autonoma soggettività giuridica e costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio. Quest’ultima è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia. In base a tale principio, contenuto nell’art. 36 comma quarto del Testo Unico sulle intermediazioni immobiliari (TUF) e richiamando alcune precedenti sentenze della Corte di Cassazione (12062/2019, 16605/2010), i giudici hanno sottolineato che ai fondi comuni di investimento non può essere riconosciuta una autonoma soggettività giuridica, in quanto privi di una struttura organizzativa idonea a consentire di agire senza la società di gestione del risparmio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Arriva il codice tributo per il versamento dell’IMPi

Con la risoluzione n. 77/E del 2 dicembre 2020 l’Agenzia delle entrate istituisce il codice tributo “3970” per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta (Impi), prevista dall’articolo 38 del decreto-legge n. 124 del 2019.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportando i seguenti dati:
• nel campo “codice ente/codice comune” indicare il codice “Z999”;
• barrare la casella “Ravv.” se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento;
• barrare la casella “Saldo” per il pagamento dell’anno 2020;
• nel campo “Numero immobili” indicare il numero degli immobili;
• nel campo “Anno di riferimento” indicare l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA”. Nel caso in cui sia barrata la casella “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.
L’articolo 38 prevede che a decorrere dall’anno 2020 è istituita l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. Per piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato dall’ articolo 2 del Codice della Navigazione. L’imposta è calcolata ad aliquota pari al 10,6 per mille, ed è riservata allo Stato la quota di imposta calcolata applicando l’aliquota pari al 7,6 per mille. Limitatamente all’anno 2020, il comma 5 dell’articolo 38 del decreto-legge n. 124 del 2019 stabilisce che il versamento dell’imposta è effettuato in un’unica soluzione, entro il 16 dicembre, allo Stato, che provvederà all’attribuzione del gettito di spettanza comunale sulla base del decreto ministeriale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contratto dirigenti funzioni locali, il Governo autorizza la sottoscrizione

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 2 dicembre 2020, ha deliberato di autorizzare il Ministro per la pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, ad esprimere il parere favorevole del Governo sull’ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’Area funzioni locali per il triennio 2016-2018, sottoscritta lo scorso 16 luglio dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e dalle confederazioni e organizzazioni sindacali di categoria.
Il parere favorevole è condizionato al recepimento, in sede di sottoscrizione definitiva del contratto, di una condizione espressa, nel proprio parere, dal Ministro dell’economia e delle finanze, relativa ai criteri per l’attribuzione dei compensi professionali degli avvocati degli enti del Servizio sanitario nazionale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ARERA, Aggiornamento al MTR ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021

Con deliberazione n. 493/2020 l’ARERA fornisce aggiornamenti al MTR (ai fini della predisposizione del PEF per l’anno 2021), con particolare riferimento all’adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla deliberazione 443/2019/R/rif, nonché all’estensione al 2021 di talune delle facoltà introdotte dall’Autorità con deliberazione 238/2020/R/RIF per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, è stato definito l’adeguamento di taluni valori monetari, quali i deflatori da considerare per il calcolo del valore delle immobilizzazioni riferite all’anno 2021 e il tasso di inflazione relativo all’anno 2021, pari allo 0,1%. È stato esplicitato che per l’anno 2021, nel totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (definito al comma 2.2 del MTR) e a quelle relative alle componenti di costo fisso (di cui al comma 2.3 del MTR), possano essere ricompresi la quota residua dei conguagli relativi all’anno 2018, che l’Ente territorialmente ha deciso di recuperare nell’annualità 2021, nonché gli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall’Autorità. In considerazione del perdurare della pandemia da COVID-19 sono state estese al 2021 talune delle facoltà introdotte dall’Autorità con deliberazione 238/2019/R/RIF e che originariamente erano state limitate alla sola annualità 2020. L’Autorità rinvia a successive determinazioni la definizione delle modalità operative per la trasmissione della documentazione (in particolare piano economico finanziario, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati), riferiti al 2021 e del contestuale aggiornamento dell’Appendice 1 del MTR recante lo schema tipo di PEF.