Edilizia, Circolare congiunta MIT-Funzione Pubblica su norme DL Semplificazioni

La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, e la ministra per la Funzione Pubblica, Fabiana Dadone, hanno firmato una circolare inviata alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, all’Unione delle Province d’Italia, all’Associazione Nazionale Comuni Italiani, al Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici e ai Provveditorati Interregionali per le Opere pubbliche.
Il testo riguarda il decreto Semplificazioni e le novità più significative sono quelle introdotte dall’articolo 10 che riguarda gli articoli 2-bis e 3 del Testo Unico, DPR 380/2001.
La prima, relativa all’articolo 3, risiede nella nuova definizione, più ampia, di “ristrutturazione edilizia” oggi estesa anche agli interventi di demolizione e ricostruzione dove risulti modificata la sagoma, il prospetto, il sedime e le caratteristiche tipologiche. In questi casi non sarà più necessario richiedere il permesso di nuova costruzione. E ciò varrà non solo per gli interventi di adeguamento alla normativa antisismica, come in precedenza, ma anche nei casi di migliorie all’accessibilità, di installazione di impianti tecnologici e di efficientamento energetico. Si potrà, addirittura, aumentare la volumetria se ciò risulterà funzionale alla rigenerazione urbana. Speculare alla semplificazione voluta con queste modifiche è però il maggiore rigore richiesto per gli immobili sottoposti a particolari vincoli previsti dal codice dei beni culturali. In questi casi non solo non sono ammessi aumenti di volumetria ma è richiesto il mantenimento delle caratteristiche tipologiche originarie. Stesso discorso per gli immobili nei centri storici, dove le deroghe sono ammesse solo se previste da previsioni legislative regionali o da strumenti urbanistici.
L’altra importante novità riguarda l’articolo 2-bis del Testo Unico e la deroga alle norme sulle distanze per gli interventi di ricostruzione o demolizione, deroga oggi consentita purché gli edifici originari siano stati legittimamente realizzati prima dell’adozione della disciplina sulle distanze.
Anche in questo caso, la deroga varrà per gli immobili dei centri storici solo se prevista nei piani di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale ovvero dalla legge regionale o dai piani urbanistici regionali.
“Le semplificazioni in materia di rigenerazione e riqualificazione urbana rappresentano una leva regolatoria importante per rilanciare un settore chiave della nostra economia e per innalzare il valore del nostro patrimonio immobiliare. Il decreto Semplificazioni è un primo passo importante, ma lo snellimento burocratico è un risultato che va perseguito nel tempo, con molti interventi mirati e la collaborazione di tutti i livelli di governo. Un’azione che condurremo con decisione grazie allo strumento dell’Agenda per la semplificazione 2020-2023”, ha dichiarato la ministra Fabiana Dadone.
“Queste norme inserite nel decreto semplificazioni rappresentano un passaggio fondamentale su almeno due fronti: da una parte, imprimono quell’accelerazione necessaria per la ripresa dell’economia, oggi ancora più di ieri. Dall’altra, garantiscono in maniera incisiva la certezza che tutte le attività si svolgano nel pieno rispetto delle regole, sempre nella direzione della legalità. Rendere più rapidi e trasparenti i processi amministrativi oggi significa snellire i processi che troppo spesso hanno fermato interi settori imprenditoriali, significa far ripartire l’economia. Si tratta di un traguardo imprescindibile per il quale lavoriamo senza sosta, anche grazie all’impegno del Sottosegretario Salvatore Margiotta al quale ho chiesto di istituire e coordinare un Tavolo di esperti sulla Rigenerazione urbana” ha dichiarato la Ministra delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli.

MIUR, Erogazione TARSU anno 2020 a favore dei Comuni

L’ANCI informa che il Ministero dell’Istruzione ha disposto i pagamenti, a titolo di contributo ai Comuni, delle spese di funzionamento connesse al servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani nelle istituzioni scolastiche. Le risorse assegnate sono consultabili nella Tabella “Erogazione TARSU anno 2020 a favore dei Comuni – Contributo erogato quale finanziamento dovuto per spese connesse al servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nelle istituzioni scolastiche”.
Si ricorda che il riparto per l’annualità 2020 è stata approvato con delibera di attuazione nella seduta di Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali del 12 novembre u.s, riconoscendo una percentuale aggiuntiva del 9% ai 3.670 Comuni, che hanno raggiunto nel 2018 una percentuale di raccolta differenziata pari almeno al 65%, come da dati dell’Ispra.
Si tratta del contributo annuo pari a 38,734 milioni di euro, individuato in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali nel 2001, corrisposto dal MI direttamente ai Comuni per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nelle istituzioni scolastiche statali.
In sede politica di Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, l’ANCI ha ribadito la necessità di un adeguamento delle risorse, trattandosi di un importo stabilito nel 2001, richiesta condivisa anche dai Ministeri che però finora non hanno dato seguito.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Limiti alla corresponsione di un compenso ai membri del Cda di una ASP

Con deliberazione n. 87/2020 fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscere, ai membri del Consiglio di Amministrazione di un’Azienda pubblica di Servizi alla Persona (ASP ex IPAB) un compenso, anche in virtù del prevalente orientamento giurisprudenziale che equipara le ASP alle Aziende Speciali.
I giudici contabili, conformemente con quanto espresso dalla Sezione delle Autonomie, nella deliberazione n. 9/SEZAUT/2019/QMIG, hanno ricordato che il parametro per determinare la remunerabilità della partecipazione agli organi collegiali è quello della effettiva ricezione del contributo pubblico da parte dell’Azienda speciale. Secondo la Sezione, il principio della gratuità degli incarichi dei componenti del consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.l. n. 78/2010, andrebbe affermato allorché l’azienda speciale “viva” effettivamente delle risorse dell’ente locale, ricevendone in concreto contributi (la nozione di contributi a carico delle finanze pubbliche non comprende il conferimento del capitale di dotazione iniziale, né le erogazioni a titolo di contratto di servizio); allorché invece essa non abbia di fatto usufruito di contributi a carico delle finanze pubbliche, è ammissibile la corresponsione di un compenso ai componenti del consiglio di amministrazione, compenso che sarà tuttavia soggetto alla decurtazione prevista dall’art. 1, comma 554, legge 147/2013, laddove ne ricorrano i presupposti.
Nel merito, la Sezione richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 161/2012, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, rispetto all’art. 117, 3° comma, della Costituzione, di alcune norme regionali che prevedevano la corresponsione di un’indennità a favore del Presidente e dei membri del Consiglio di amministrazione di una (costituenda) Azienda di Servizi alla Persone. Norme queste che si ponevano in contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica espresso dall’art. 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla l. n. 122/2010, a mente del quale la partecipazione agli organi collegiali degli enti “che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica” è onorifica, e può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla normativa vigente, nonché alla corresponsione, se così già previsto, di un gettone di presenza di importo non superiore a trenta euro a seduta giornaliera.
In definitiva, spetterà all’Ente, al fine di determinare l’ammissibilità o meno di un compenso per la partecipazione al consiglio di amministrazione verificare se, in concreto, l’ASP usufruisca di contributi a carico delle finanze pubbliche, tenendo a tal fine presenti sia le affermazioni della Corte costituzionale (la nozione di contribuzione pubblica copre, oltre alle erogazioni finanziarie propriamente dette “qualunque beneficio in risorse pubbliche, in grado di incrementare le componenti attive del bilancio dell’ente destinatario o di diminuirne quelle passive”), sia le precisazioni della Sezione delle autonomie (dai contributi pubblici sono esclusi i fondi di dotazione e le erogazioni a titolo di contratto di servizio).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Consiglio di Stato, Divieto di “pantouflage” per gli ex dipendenti con poteri autoritativi

La previsione normativa sul divieto di pantouflage, dal termine usato per gli alti funzionari pubblici francesi che ottengono ad un certo punto della carriera lavori da soggetti privati, va interpretata nel senso che gli ex dipendenti pubblici, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni o degli enti da asse controlli, non possono nei tre anni successivi assumere rapporti di lavoro privati o incarichi professionali presso soggetti privati destinatari dell’attività del soggetto pubblico al tempo datore di lavoro di tali ex dipendenti. È quanto chiarito dal Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 7462 del 27 novembre 2020.
L’art. 53 comma 16 ter del d. lgs. n. 165/2001 stabilisce infatti che “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”
L’art. 21 comma 1 del d.lgs n. 39/2013 ha inoltre stabilito che “Ai soli fini dell’applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell’articolo 53 del d. lgs. n. 165/2001, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l’amministrazione, l’ente pubblico o l’ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell’incarico.”

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondone Covid, via libera al riparto del saldo. Gli importi per singolo ente

Via libera dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali alla definizione dei criteri e delle modalità di riparto del saldo delle risorse incrementali del fondo (art. 106, comma 1, del DL 34/ 2020 e art. 39, comma 1, del DL 104/2020), sulla base degli effetti dell’emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate al netto delle minori spese, tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato, a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese. Le modalità di riparto del fondo, secondo quanto riportato nella Nota Metodologica, hanno tenuto conto di un aggiornamento della valutazione complessiva delle stime relative alle perdite di gettito riscontrate nel 2020, nonché delle minori/maggiori spese attese nel 2020 per effetto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. I criteri di riparto hanno tenuto conto:
• della metodologia adottata in sede di riparto della iniziale dotazione del fondo di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pari a 3.000 milioni di euro;
• della metodologia utilizzata per la definizione dell’acconto erogato sulle risorse integrative disposte con l’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, pari a 400 milioni di euro;
• di quanto previsto dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 212342 del 3 novembre 2020, con particolare riferimento alla quota di TARI-TARI-Corrispettivo riconosciuta a ciascun comune, al trattamento dell’Imposta di soggiorno e della TOSAP-COSAP;
• dell’esclusione dell’imposta di soggiorno e degli altri prelievi connessi alle presenze turistiche sui territori comunali dal perimetro delle entrate considerate, in quanto già oggetto di ristoro;
• dei ristori specifici destinati alla compensazione delle perdite di gettito relative all’IMU settore turistico e all’occupazione di spazi pubblici (TOSAP-COSAP), per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 177 e 181 del decreto-legge n. 34/2020, come integrate dal successivo decreto-legge n. 104/2020.
Non sono stati considerati gli ulteriori ristori IMU disposti dall’articolo 9, del decreto-legge n. 137/2020 (decreto Ristori) e dall’articolo 5 del decreto-legge n. 149/2020 (Ristori bis), pari a 144,1 milioni di euro, per i quali non sono ancora stati definiti i riparti specifici.
Complessivamente è emersa una perdita di gettito, calcolata nel periodo marzo-dicembre 2020, pari a circa 4.050 milioni di euro a cui viene aggiunta una stima di perdita di gettito per il periodo gennaio-febbraio 2021 pari a circa 165 milioni di euro. La perdita di gettito è ridotta della quota di ristori specifici prevista per IMU e TOSAP-COSAP, pari a 379,4 milioni di euro. L’ammontare complessivo di riferimento per il riparto è stato stimato nell’importo complessivo di circa 3.650 milioni di euro, comprensivo del saldo positivo di 200 milioni di euro calcolato tra minori entrate considerate (pari a circa 600 milioni di euro) e maggiori spese considerate (pari a 400 milioni di euro). Ne deriva un’eccedenza di risorse, risultata pari a circa 570 milioni di euro, viene anch’essa ripartita, in considerazione del fatto che gli effetti dell’emergenza COVID-19 sono prevedibili, anche se in misura ad oggi non puntualmente valutabile, anche sugli andamenti della gestione nell’anno 2021. In altri termini, le somme ricevute da ciascun ente nel 2020 in eccesso rispetto alle esigenze sono utilizzate per ristorare le perdite di gettito 2021 e, quindi, per far fronte anche alle esigenze connesse al COVID-19 nel 2021.

Allegati: Gli importi per Comune

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION