Nuova disciplina delle convenzioni per l’ufficio di segretario comunale e provinciale

Pubblicato nella G.U. n. 297 del 30-11-2020 il decreto del Ministero dell’Interno del 21 ottobre 2020, adottato ai sensi dell’art. 16-ter, comma 12, del D.L. n. 162/2019 (convertito con modificazioni dalla legge n. 8/2020), recante “Modalità e disciplina di dettaglio per l’applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l’ufficio di segretario comunale e provinciale”. Il provvedimento, volto a favorire il processo associativo degli enti locali nell’esercizio delle funzioni dei segretari, anche nell’ottica di ottimizzare l’uso delle risorse disponibili, dispone che le sedi di segreteria convenzionate siano classificate, ai fini della nomina del titolare, in base alla somma degli abitanti di tutti i comuni aderenti. Non risulta più applicabile il previgente criterio volto alla classificazione in base alla popolazione del solo ente capofila. Ad una medesima convenzione possono partecipare al massimo cinque enti (art. 2, comma 1).
La nomina del Segretario sarà disposta dal Sindaco del comune, o dal presidente della provincia, avente la più elevata classificazione tra gli enti in convenzione e, a parità di classificazione, da quello avente la maggiore popolazione. Tale ente assumerà la qualificazione di “ente capofila” (art. 2, comma 2).
Si dispone che le convenzioni siano trasmesse all’Albo Nazionale o Sezione regionale a seconda della competenza, sia per la presa d’atto, necessaria per la classificazione della sede di segreteria convenzionata, sia per la verifica, in capo al soggetto individuato dall’ente capofila, del possesso dei requisiti previsti dalla contrattazione collettiva (art. 2, comma 3).
In caso di riduzione del numero degli enti aderenti alla convenzione, il segretario già assegnato conserva, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 99, comma 2, del TUEL, la titolarità della sede convenzionata risultante dalla modifica, anche qualora iscritto in una fascia professionale superiore a quella corrispondente alla relativa somma delle popolazioni. In tal caso, il segretario può richiedere, con il consenso dell’ente capofila, il collocamento in disponibilità (art. 2, comma 5).
L’inquadramento giuridico ed il trattamento economico del segretario titolare di sede convenzionata è determinato dalla classificazione della sede al momento dell’assegnazione o della conferma, in base alla disciplina contrattuale vigente (art. 3, comma 1).
Gli istituti giuridici ed economici connessi allo svolgimento del rapporto di servizio del segretario titolare di sede convenzionata sono applicati dall’ente capofila. La convenzione disciplina anche le modalità di riparto tra gli enti dell’onere per il trattamento economico del segretario titolare della sede convenzionata. Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all’art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa (art. 3, comma 2).
Alla scadenza della convenzione, ovvero in caso di scioglimento anticipato, il segretario conserva la titolarità della sede dell’ente capofila In tal caso, il segretario può richiedere, con il consenso dell’ente capofila, il collocamento in disponibilità (art. 3, comma 3).
In ordine alla definizione del regime transitorio, necessario nel passaggio dal vecchio al nuovo regime, viene stabilito che le convenzioni avvenute prima dell’entrata in vigore del decreto (1° dicembre 2020), restano classificate, sino alla naturale scadenza, secondo la popolazione del comune appartenente alla convenzione che ha disposto la nomina del Segretario (art. 5, comma 1). Alla scadenza delle convenzioni, ovvero in caso di scioglimento anticipato, il segretario conserva la titolarità della sede dell’ente capofila, anche qualora iscritto in una fascia professionale superiore a quella corrispondente alla popolazione di tale ente. In tal caso, il segretario può richiedere, con il consenso dell’ente capofila, il collocamento in disponibilità (art. 5, comma 2).
Ai segretari titolari delle sedi convenzionate in base al precedente regime, che vengono collocati in disponibilità, è corrisposto il trattamento economico in godimento presso l’ultima sede di servizio, secondo i criteri previsti dalla contrattazione collettiva (art. 5, comma 3).

Allegati: Circolare esplicativa

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Procedimento sanzionatorio nei confronti del Comune per omessa adozione del PTPCT

L’ANAC, con deliberazione n. 983/2020 del 18 novembre 2020, ha irrogato una sanzione pecuniaria, pari a mille euro, ad un Comune per la tardiva adozione del PTPCT 2020-2022, imputabile ad un comportamento caratterizzato da inosservanza dei doveri di diligenza. In particolare, sono stati sanzioni il Sindaco, il vice Sindaco e i membri della Giunta comunale in carica per non aver tenuto in debito conto la rilevanza dell’attività di prevenzione della corruzione. Nel caso di specie è emerso che nel mese di settembre 2020, l’Ufficio istruttore dell’Autorità riscontrava la mancata pubblicazione, nella apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”, del PTPCT relativo al triennio 2020-2022. Conseguentemente il Responsabile dell’Autorità avviava il relativo procedimento sanzionatorio nei confronti del RPCT, del Sindaco, del vice Sindaco e dei membri della Giunta comunale per la mancata adozione del documento.
Il Segretario comunale rappresentava di non aver mai ricevuto l’incarico di responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza, né di poterlo in alcun modo svolgere a causa della sovrapposizione di funzioni svolte dalla stessa nell’ambito del Settore Affari generali, ancorché avesse più volte sollecitato il Sindaco e il vice Sindaco a nominare con solerzia un responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza. Solo alla fine di ottobre 2020 il Sindaco comunicava all’Autorità di aver provveduto, con proprio decreto, alla nomina del RPCT a dipendente di ruolo di categoria D. Il PTCT veniva poi approvato dalla Giunta comunale nel mese di novembre e successivamente pubblicato nel sito istituzionale dell’ente, in data successiva, quindi, all’avvio del procedimento sanzionatorio (20 ottobre 2020) e con quasi un anno di ritardo rispetto alle scadenze di legge. L’Autorità, nell’evidenziare una totale noncuranza degli obblighi di legge di cui alla 190/2012 e delle scansioni temporali degli adempimenti normativi, ha ritenuto responsabile per la mancata adozione del PTPCT 2020-2022 l’organo di indirizzo politico, in quanto la legge gli riconosce, altresì, l’obbligo di controllo generalizzato affinché le disposizioni normative e regolamentari siano attuate, con ciò delineandosi anche la c.d. culpa in vigilando.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, triennio 2020-2022

Pubblicato in G.U. n. 297 del 30 novembre 2020 il decreto del Ministero dell’Interno del 18 novembre 2020 concernente l’individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto per il triennio 2020-2022.
L’art. 263 del TUEL (Determinazione delle medie nazionali per classi demografiche delle risorse di parte corrente e della consistenza delle dotazioni organiche) dispone che “Con decreto a cadenza triennale il Ministro dell’interno individua le medie nazionali annue, per classe demografica per i comuni ed uniche per le province, delle risorse di parte corrente di cui all’articolo 259, comma 4. Con decreto a cadenza triennale il Ministro dell’interno individua con proprio decreto la media nazionale per classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche per comuni e province ed i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti in condizione di dissesto ai fini di cui all’articolo 259, comma 6. In ogni caso agli enti spetta un numero di dipendenti non inferiore a quello spettante agli enti di maggiore dimensione della fascia demografica precedente”. Per gli enti in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, l’art. 243-bis, comma 8, lett. g) prevede che i medesimi enti possano…accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all’articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista, che abbia previsto l’impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell’ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell’articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio. Ai sensi dell’art. 259, comma 6, gli enti, ugualmente ai fini della riduzione delle spese, rideterminano la dotazione organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui all’articolo 263, comma 2, fermo restando l’obbligo di accertare le compatibilità di bilancio. La spesa per il personale a tempo determinato deve altresì essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l’ultimo triennio antecedente l’anno cui l’ipotesi si riferisce.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

In Gazzetta Ufficiale il decreto Ristori quater

È stato pubblicato in G.U. n. 297 del 30-11-2020 il decreto legge 30 novembre 2020, n. 157, recante “Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Con il Decreto Ristori Quater, il Governo intende assicurare un sostegno alla liquidità delle imprese e dei lavoratori più colpiti, ricorrendo a un rinvio delle principali scadenze e di diversi versamenti fiscali che riguardano le imprese di piccole e medie dimensioni attive su tutto il territorio nazionale che hanno subito perdite rilevanti di fatturato. Per allargare ulteriormente la platea dei beneficiari, viene inoltre ampliato il periodo di riferimento per il calcolo del calo del fatturato, non limitandosi più al mese di aprile, ma estendendolo ai primi sei mesi dell’anno.
Si amplia, quindi, l’insieme di misure previsto dai precedenti Decreti ristori, incrementando, in particolare, il sostegno nei confronti di alcune categorie come lavoratori autonomi, commercianti, artigiani, professionisti.
Inoltre, è stata disposta un’ulteriore proroga a marzo 2021 dei pagamenti legati alla rottamazione-ter e al saldo e stralcio relativi alle rate scadute nel 2020 e necessari per non perdere i benefici della definizione agevolata. Allo stesso tempo, viene data la possibilità di rateizzare quanto dovuto al fisco anche ai contribuenti decaduti dai precedenti piani di dilazione o dalle procedenti edizioni della “Rottamazione” in quanto in ritardo con i pagamenti rispetto al calendario fissato.
Infine, il Decreto prevede un ulteriore rafforzamento delle misure in favore di alcuni dei settori più colpiti dalla pandemia. Vengono previste, infatti, nuove indennità di 1.000 euro per i lavoratori del turismo, dello spettacolo e di 800 euro per i lavoratori dello sport. Con 350 milioni sono rifinanziati i fondi a sostegno delle fiere, dei congressi e del cinema, mentre ulteriori 100 milioni di euro vengono ripartiti nei fondi destinati a spettacolo e turismo.

 

Il congedo parentale non rileva ai fini del calcolo della tredicesima mensilità

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24206 del 2/11/2020, ha chiarito che, i fini del calcolo della tredicesima mensilità non rileva il congedo di cui la lavoratrice ha beneficiato per assistere il figlio affetto da leucemia. La lavoratrice sosteneva che l’art. 42 comma 5 del d.lgs. n. 151/2001 pur prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 119/2011 rinviava alle regole sull’indennità di maternità e quindi all’art. 22, che riconosceva ai fini del calcolo della tredicesima anche il periodo di congedo; diversamente si ravvisava una discriminazione tra congedo di maternità e congedo per assistere il figlio disabile. Gli Ermellini rigettano il ricorso dichiarando infondati i motivi addotti perché, come sancito esplicitamente anche prima della novella del 2011, il congedo parentale richiesto per assistere il figlio non rileva ai fini del conteggio della tredicesima, così come per la maturazione delle ferie e per il TFR. La lavoratrice inoltre erra nell’invocare la discriminazione per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, di chi fruisce del congedo per assistere un figlio malato, rispetto al congedo di maternità, poiché quest’ultimo viene associato ad un evento unico e palesemente diverso, come l’arrivo di un figlio.

Le linee guida per il rinnovo delle concessioni per il commercio su area pubblica

Il Ministro dello Sviluppo Economico ha firmato il decreto 25 novembre 2020 con cui vengono approvate le linee guida per il rinnovo delle concessioni per il commercio su area pubblica aventi scadenza il 31 dicembre. Insieme al decreto sono state pubblicate le relative “Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza il 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020 convertito dalla legge n. 77/2020″.
Sono oggetto di rinnovo le concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche a posteggi inseriti in mercati, fiere e isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020. Le concessioni saranno rinnovate in favore del soggetto titolare dell’azienda intestataria della concessione, a prescindere dalla forma giuridica, sia che la conduca direttamente sia che l’abbia conferita in gestione temporanea. Entro il 31 dicembre 2020, il Comune procede d’ufficio all’avvio del procedimento di rinnovo e alla verifica dei requisiti previsti dalle linee guida. Sono escluse dal rinnovo le concessioni con scadenza 31 dicembre 2020 relative a posteggi o aree già riassegnate ai sensi dell’intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2020, con atti ad efficacia differita. In tal caso, le concessioni non sono oggetto di rinnovo, divenendo efficaci, a partire dal 1° gennaio 2021, i nuovi titoli abilitativi rilasciati in esisto alle procedure di riassegnazione per la durata prevista dai rispettivi bandi di gara.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION