Pubblicato nella G.U. n. 297 del 30-11-2020 il decreto del Ministero dell’Interno del 21 ottobre 2020, adottato ai sensi dell’art. 16-ter, comma 12, del D.L. n. 162/2019 (convertito con modificazioni dalla legge n. 8/2020), recante “Modalità e disciplina di dettaglio per l’applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l’ufficio di segretario comunale e provinciale”. Il provvedimento, volto a favorire il processo associativo degli enti locali nell’esercizio delle funzioni dei segretari, anche nell’ottica di ottimizzare l’uso delle risorse disponibili, dispone che le sedi di segreteria convenzionate siano classificate, ai fini della nomina del titolare, in base alla somma degli abitanti di tutti i comuni aderenti. Non risulta più applicabile il previgente criterio volto alla classificazione in base alla popolazione del solo ente capofila. Ad una medesima convenzione possono partecipare al massimo cinque enti (art. 2, comma 1).
La nomina del Segretario sarà disposta dal Sindaco del comune, o dal presidente della provincia, avente la più elevata classificazione tra gli enti in convenzione e, a parità di classificazione, da quello avente la maggiore popolazione. Tale ente assumerà la qualificazione di “ente capofila” (art. 2, comma 2).
Si dispone che le convenzioni siano trasmesse all’Albo Nazionale o Sezione regionale a seconda della competenza, sia per la presa d’atto, necessaria per la classificazione della sede di segreteria convenzionata, sia per la verifica, in capo al soggetto individuato dall’ente capofila, del possesso dei requisiti previsti dalla contrattazione collettiva (art. 2, comma 3).
In caso di riduzione del numero degli enti aderenti alla convenzione, il segretario già assegnato conserva, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 99, comma 2, del TUEL, la titolarità della sede convenzionata risultante dalla modifica, anche qualora iscritto in una fascia professionale superiore a quella corrispondente alla relativa somma delle popolazioni. In tal caso, il segretario può richiedere, con il consenso dell’ente capofila, il collocamento in disponibilità (art. 2, comma 5).
L’inquadramento giuridico ed il trattamento economico del segretario titolare di sede convenzionata è determinato dalla classificazione della sede al momento dell’assegnazione o della conferma, in base alla disciplina contrattuale vigente (art. 3, comma 1).
Gli istituti giuridici ed economici connessi allo svolgimento del rapporto di servizio del segretario titolare di sede convenzionata sono applicati dall’ente capofila. La convenzione disciplina anche le modalità di riparto tra gli enti dell’onere per il trattamento economico del segretario titolare della sede convenzionata. Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all’art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa (art. 3, comma 2).
Alla scadenza della convenzione, ovvero in caso di scioglimento anticipato, il segretario conserva la titolarità della sede dell’ente capofila In tal caso, il segretario può richiedere, con il consenso dell’ente capofila, il collocamento in disponibilità (art. 3, comma 3).
In ordine alla definizione del regime transitorio, necessario nel passaggio dal vecchio al nuovo regime, viene stabilito che le convenzioni avvenute prima dell’entrata in vigore del decreto (1° dicembre 2020), restano classificate, sino alla naturale scadenza, secondo la popolazione del comune appartenente alla convenzione che ha disposto la nomina del Segretario (art. 5, comma 1). Alla scadenza delle convenzioni, ovvero in caso di scioglimento anticipato, il segretario conserva la titolarità della sede dell’ente capofila, anche qualora iscritto in una fascia professionale superiore a quella corrispondente alla popolazione di tale ente. In tal caso, il segretario può richiedere, con il consenso dell’ente capofila, il collocamento in disponibilità (art. 5, comma 2).
Ai segretari titolari delle sedi convenzionate in base al precedente regime, che vengono collocati in disponibilità, è corrisposto il trattamento economico in godimento presso l’ultima sede di servizio, secondo i criteri previsti dalla contrattazione collettiva (art. 5, comma 3).
Allegati: Circolare esplicativa
Autore: La redazione PERK SOLUTION