DURC, non rileva l’irregolarità contributiva intermedia

Il DURC, correttamente conseguito dall’impresa partecipante alla procedura di gara, impedisce all’amministrazione prima e al giudice amministrativo poi, ogni valutazione sulla rilevanza sulle irregolarità contributive verificatesi nei 120 giorni successivi alla certificazione, in quanto discende direttamente dalla legge l’irrilevanza medio tempore, durante il periodo di validità del documento e comunque non oltre la stipula del contratto, delle inadempienze sopravvenute. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 10/11/2020 n. 6920.
Nelle procedure di gara, il DURC costituisce unico documento attestante il rispetto degli oneri previdenziali ed assistenziali da parte dell’operatore economico partecipante senza che la stazione appaltante sia tenuta ad altra verifica in merito (ex multis, Cons. Stato, V, 14 giugno 2019, n.4023; id., IV, 24 ottobre 2018, n. 6059; id., V, 12 febbraio 2019, n. 1141; 5 febbraio 2018, n. 716). L’eventuale inesattezza della certificazione relativa alla regolarità contributiva può essere oggetto di accertamento incidentale da parte del giudice amministrativo al fine della verifica dell’esistenza o meno del requisito di partecipazione ove detta questione gli sia sottoposta come vizio di legittimità del provvedimento impugnato, spettando alla parte che allega il contrasto tra la certificazione e reale situazione dell’operatore economico fornire la prova in giudizio che l’irregolarità contributiva riportata nel DURC sia in realtà insussistente ovvero, al contrario, che non sussista la regolarità accertata (da ultimo, Cons. Stato, V, 14 giugno 2019 n. 4023; id., V, 12 giugno 2019, n. 3943). L’eventuale impugnazione per illegittimità del DURC in relazione a vicende successive alla sua emissione, non potrebbe determinare alcuna sanzione annullatoria e, conseguentemente, alcun esito espulsivo del partecipante alla gara. Infatti, dinanzi al giudice amministrativo, per un verso, verrebbe in evidenza il comportamento della stazione appaltante il quale, non avendo l’ente la possibilità di sindacare i contenuti del documento contributivo, dovrebbe essere ritenuto corretto; per altro verso, si verrebbe a valutare la legittimità di un provvedimento sulla scorta di fatti intervenuti successivamente alla sua efficacia, dove anche qui è prevedibile un esito di rigetto della domanda.
L’impugnazione del DURC per inadempimenti contributivi commessi successivamente alla sua emissione ma nell’ambito del periodo di validità di 120 giorni, non appare scrutinabile. La situazione determina solo apparentemente un vuoto di tutela, in quanto un’analisi più dettagliata del dettato normativo comprende di cogliere meglio i termini della questione, evidenziando come la fattispecie sia perfettamente inquadrabile nell’ambito della riserva di legge sulle cause impedienti la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici.
Infatti, come prevede il d.l. 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito in l. 9 agosto 2013, n. 98, la disciplina vigente, di cui all’art. 31 “Semplificazioni in materia di DURC”, il documento è acquisito d’ufficio, attraverso strumenti informatici:
“a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.”
Prevede inoltre il successivo comma 5 che il DURC “rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il DURC in corso di validità, acquisito per l’ipotesi di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito.
Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 acquisiscono il DURC ogni centoventi giorni e lo utilizzano per le finalità di cui al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l’acquisizione di un nuovo DURC.“
È quindi evidente, dalla scansione delineata dal legislatore, che le stazioni appaltanti abbiano necessità di acquisire tre diversi DURC, rispettivamente: il primo per a) la verifica della dichiarazione sostitutiva; b) l’aggiudicazione del contratto; c) la stipula del contratto; il secondo –eventualmente reiterato – per d) il pagamento degli stati di avanzamento; e) il certificato di collaudo; il terzo per il pagamento del saldo finale.
La detta cadenza evidenzia dunque il dato positivo, dove è il legislatore stesso a farsi carico del bilanciamento di opposte esigenze, costituite, da un lato, dalla puntuale osservanza della regolarità dei singoli adempimenti spettanti all’impresa e, dall’altro, delle esigenze di semplificazione procedimentale connesse allo svolgimento della gara, stabilendo un determinato periodo di copertura (e presunzione positiva) dell’adempimento degli obblighi contributivi.
E tale bilanciamento è compiuto attribuendo validità alla certificazione, tramite lo strumento della presunzione, anche per un periodo successivo alla sua emissione, ammettendo che detto DURC valga anche per la stipula del contratto e, quindi, considerando temporalmente irrilevanti le irregolarità verificatesi medio termine.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Gli emendamenti dell’ANCI sul DDL Bilancio 2021

Si presenta corposo il pacchetto degli emendamenti presentati dall’ANCI e trasmessi alla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati dove avrà inizio il percorso parlamentare sulla Legge di Bilancio 2021. Le proposte riguardano i principali provvedimenti che interessano i Comuni. Tra le principali segnaliamo la richiesta di incrementare, sino a 1.850 milioni di euro per l’anno 2021, il fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali (previsto in 500 milioni di euro dall’art. 154 del ddl bilancio 2021). Richiesta la proroga al 2022 degli obblighi di accantonamento obbligatorio al FGDC (Fondo garanzia debiti commerciali) in vigore dal 2021, che rischia di produrre impatti controproducenti sulle situazioni finanziarie più fragili, sia per condizioni strutturali che per gli effetti della pandemia tuttora in corso, ed un adeguamento nel calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità,  con possibilità di ridurre eccezionalmente fino al limite dell’80% l’accantonamento 2021 in fase di previsione e gestione, ferma restando l’integrale considerazione in fase di rendiconto. Sul fronte dei tributi, l’ANCI chiede di disgiungere in via ordinaria il termine per PEF/tariffe/regolamenti Tari e Tari corrispettivo, inserendo un termine specifico (il 30 aprile) e di permettere anche per il 2021 la provvisoria conferma delle tariffe (e dei PEF) già adottati per il 2020. Inoltre viene proposta una agevolazione straordinaria TARI per tenere conto delle sofferenze delle attività economiche più colpite, superando le difficoltà di intervento autonomo da parte dei Comuni dovuto all’impossibilità di deliberare modifiche al quadro tariffario e alle agevolazioni della Tari oltre il termine del 31 ottobre, ormai scaduto. Richiesto anche il rinvio al 2022 dell’entrata in vigore del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cd canone unico).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Nomina dell’organo di revisione negli enti pubblici assimilabili alle Unioni di comuni

Gli enti pubblici istituiti con apposite leggi regionali, anche se non hanno la denominazione di Unioni di comuni, laddove presentino i caratteri di autonomia normativa, organizzativa, contabile e di bilancio, sono enti locali cui si applica, in materia di nomina dei revisori degli enti locali, la normativa di cui all’articolo 16, comma 25, del Decreto Legge n.138 del 2011. È questa la risposta del Ministero dell’Interno ad una richiesta di parere in merito alle modalità di nomina dell’organo di revisione di un ente pubblico istituito in base a Legge regionale avente “forma speciale di cooperazione, finalizzata all’esercizio associato di funzioni comunali ed al decentramento provinciale”. Nel caso di specie, l’ente pubblico ha personalità giuridica, dotato di autonomia organizzativa e funzionale, di autonomia normativa in relazione alle funzioni ad esso conferite, di autonomia contabile e di bilancio nell’ambito delle risorse ad esso attribuite dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione”. Secondo la Legge Regionale l’ente in questione è assimilabile – relativamente alla disciplina dell’incentivazione al riordino territoriale – ad un’Unione di comuni, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sull’ordinamento degli enti locali. Tale ente si pone a tutela di una particolare area della Provincia il cui ambito territoriale (che ricomprende 10 Comuni) è individuato espressamente dalla Legge Regionale. Successivamente, la legislazione regionale relativa alla promozione dei percorsi associativi (Unioni e Fusioni di Comuni – cfr articolo 1, comma 2, della Legge Regionale n.15 del 2016) e alla disciplina dell’incentivazione in materia di riordino territoriale (Unioni – cfr articolo 24, comma 1, della Legge Regionale n.21 del 2012) ha “equiparato l’ente ad una Unione Montana”. Pertanto, essendo l’ente assimilabile ad un’unione di comuni anche in ragione della sua autonomia normativa, organizzativa, contabile e di bilancio, è da ritenersi applicabile, la normativa nazionale di cui all’articolo 16, comma 25 del Decreto Legge n.138 del 2011 in materia di nomina dei revisori degli enti locali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Limiti al conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti collocati in quiescenza

Con deliberazione n. 107/2020, la Corte dei conti, Sez. Puglia, ha ribadito che le pubbliche amministrazioni non possono conferire a lavoratori pubblici o privati in quiescenza, dipendenti o autonomi che siano (Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 193/2014/PAR; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 180/2018/PAR), incarichi direttivi o dirigenziali, salva l’ipotesi di incarichi a titolo gratuito: in tal caso «la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile». È comunque necessario che il soggetto cui viene conferito l’incarico dirigenziale non abbia raggiunto il limite di età (65 anni) per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici.
L’art. 5 comma 9 del D.L. 95/2012 (come modificato dall’art. 6 del D.L. 90/2014 e dall’art. 17 comma 3 della L. 124/2015) prevede il divieto per le pubbliche amministrazioni di conferimento d’incarichi di studio e consulenza, a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. È, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.
Tale disposizione va, tuttavia, letta in combinato disposto con l’art. 33, comma 3, d.l. 223/2006 che prevede testualmente: «I limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici risultanti anche dall’applicazione dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applicano anche ai fini dell’attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui all’articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001». Ne deriva, come in più occasioni affermato dalla magistratura contabile, che ai fini dell’attribuzione degli incarichi dirigenziali, opera, in ogni caso ed in via generale, il limite anagrafico per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici, con la conseguenza che, se per un verso non sussistono preclusioni al conferimento di un incarico gratuito di natura dirigenziale a personale in quiescenza, è pur vero che in base alla norma da ultimo richiamata, è necessario che il soggetto cui viene conferito l’incarico dirigenziale non abbia comunque raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici (in tal senso, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 66/2018/PAR; Sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazione n. 181/2015/PAR; Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, deliberazione n. 144/2019/PAR).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Via libera dal Cdm al Decreto Ristori quater

Il Consiglio dei Ministri  ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza COVID-19 (Ristori quater). Il testo interviene con uno stanziamento aggiuntivo di risorse, pari a 8 miliardi, conseguenti al nuovo scostamento di bilancio votato dal Parlamento, per rafforzare ed estendere le misure necessarie al sostegno economico dei settori più colpiti dalla pandemia, nonché con ulteriori disposizioni connesse all’emergenza in corso.

Di seguito le principali misure introdotte (testo .

Proroga del secondo acconto Irpef, Ires e Irap
Il versamento del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione. La proroga è estesa al 30 aprile per le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. La proroga si applica inoltre alle attività oggetto delle misure restrittive del Dpcm del 3 novembre e a quelle operanti nelle zone rosse, nonché per i ristoranti in zona arancione, a prescindere dal volume di fatturato e dall’andamento dello stesso.

Sospensione dei versamenti di contributi previdenziali, ritenute e Iva di dicembre
È prevista la sospensione dei contributi previdenziali, dei versamenti delle ritenute alla fonte e dell’Iva che scadono nel mese di dicembre per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Sono sospesi i versamenti anche per chi ha aperto l’attività dopo il 30 novembre 2019. La sospensione si applica inoltre a tutte le attività economiche che vengono chiuse a seguito del Dpcm del 3 novembre, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, per i ristoranti in zone arancioni e rosse, per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse.

Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap
Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020.

Proroga definizioni agevolate
La proroga dei termini delle definizioni agevolate prevista dal decreto “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) viene estesa dal 10 dicembre 2020 al primo marzo 2021. In tal modo, si estende il termine per pagare le rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” in scadenza nel 2020, senza che si incorra nell’inefficacia della definizione agevolata.

Razionalizzazione della rateizzazione concessa dall’agente della riscossione
Vengono introdotte modifiche per rendere più organico e funzionale l’istituto della rateizzazione concessa dall’agente della riscossione. In particolare, si prevede che alla presentazione della richiesta di dilazione consegua la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e il divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche o di avviare nuove procedure esecutive. Per le rateizzazioni richieste entro la fine del 2021, viene alzata a 100.000 euro la soglia per i controlli e sale da 5 a 10 il numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della rateizzazione. Inoltre, i contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione o dalle precedenti rottamazioni delle cartelle esattoriali potranno presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro la fine del 2021.

Proroga dei versamenti del prelievo erariale unico sugli apparecchi delle sale gioco
Il saldo del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi delle sale gioco di settembre-ottobre 2020 può essere versato solo per un quinto del dovuto. La parte restante può essere versata con rate mensili, con la prima rata entro il 22 gennaio del 2021.

Estensione codici Ateco
La platea delle attività oggetto dei contributi a fondo perduto si amplia ulteriormente con l’ingresso di diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio.

Indennità stagionali del turismo, terme e spettacolo
Viene erogata una nuova indennità una tantum di 1.000 euro gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, e ad altre categorie, tra i quali gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, gli stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro involontariamente, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio.

Associazioni sportive
È incrementata di 95 milioni la dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive.

Indennità per i lavoratori sportivi
Per il mese di dicembre è erogata da Sport e Salute Spa, un’indennità di 800 euro per i lavoratori del settore sportivo. Si tratta dei lavoratori del mondo dello sport titolari di rapporti di collaborazione con il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Società e Associazioni sportive dilettantistiche, riconosciuti dal Coni e dal Comitato Paralimpico.

Fiere e Congressi, spettacolo e cultura
Vengono stanziati 350 milioni di euro per il 2020 per i ristori delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi, tramite l’incremento del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali con il Decreto Rilancio. Si incrementano: di 90 milioni, per il 2021, la dotazione del fondo di parte corrente per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo; di 10 milioni, per il 2020, la dotazione del Fondo per il sostegno alle agenzie di viaggio e ai tour operator, le cui misure di sostegno sono estese alle aziende di trasporto di passeggeri mediante autobus scoperti (cosiddetto sightseeing).
Si prevede, inoltre, che i ristori ricevuti dai fondi già citati non concorrano alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevino ai fini del calcolo degli interessi passivi e delle spese deducibili né alla formazione del valore della produzione netta.

Sicurezza e forze armate
Vengono stanziati oltre 62 milioni di euro per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in particolare per pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e per il pagamento degli straordinari dei Vigili del fuoco. Ulteriori 6,5 milioni di euro sono destinati al pagamento dei compensi accessori del personale militare, compreso quello medico e paramedico, impegnato nel contrasto dell’emergenza COVID-19.

Contributo alle Regioni per la riduzione del debito
Alle Regioni a statuto ordinario viene assegnato un contributo per il 2020 di 250 milioni di euro destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell’anno in corso.

Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese
Si incrementa di 500 milioni, per il 2020, la disponibilità del fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici.

Fondo perequativo
È istituito un fondo finalizzato a realizzare, nell’anno 2021, la perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse con i provvedimenti emergenziali adottati nell’ambito della emergenza COVID-19, da destinare ai soggetti che con i medesimi provvedimenti abbiano beneficiato di sospensione fiscali e contributive e che registrano una significativa perdita di fatturato.

Facoltà di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati
I gestori di fondi di investimento alternativi che gestiscono fondi immobiliari italiani ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione possono, entro il 31 dicembre 2020, nell’esclusivo interesse dei partecipanti, modificare il regolamento del fondo per prorogare il termine del fondo non oltre il 31 dicembre 2022, al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti.

Svolgimento delle elezioni suppletive per la Camera e il Senato per il 2020
Le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 dicembre 2020 si svolgono entro il 31 marzo 2021.

Termini di permanenza dei territori negli scenari di rischio
L’accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello o scenario di rischio inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, comporta l’applicazione delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore per un ulteriore periodo di 14 giorni, salva la possibilità, per la Cabina di regia, istituita dal Ministro della salute ai fini della valutazione dei livelli e degli scenari di rischio territoriali, di ridurre tale ultimo termine.