Il DURC, correttamente conseguito dall’impresa partecipante alla procedura di gara, impedisce all’amministrazione prima e al giudice amministrativo poi, ogni valutazione sulla rilevanza sulle irregolarità contributive verificatesi nei 120 giorni successivi alla certificazione, in quanto discende direttamente dalla legge l’irrilevanza medio tempore, durante il periodo di validità del documento e comunque non oltre la stipula del contratto, delle inadempienze sopravvenute. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 10/11/2020 n. 6920.
Nelle procedure di gara, il DURC costituisce unico documento attestante il rispetto degli oneri previdenziali ed assistenziali da parte dell’operatore economico partecipante senza che la stazione appaltante sia tenuta ad altra verifica in merito (ex multis, Cons. Stato, V, 14 giugno 2019, n.4023; id., IV, 24 ottobre 2018, n. 6059; id., V, 12 febbraio 2019, n. 1141; 5 febbraio 2018, n. 716). L’eventuale inesattezza della certificazione relativa alla regolarità contributiva può essere oggetto di accertamento incidentale da parte del giudice amministrativo al fine della verifica dell’esistenza o meno del requisito di partecipazione ove detta questione gli sia sottoposta come vizio di legittimità del provvedimento impugnato, spettando alla parte che allega il contrasto tra la certificazione e reale situazione dell’operatore economico fornire la prova in giudizio che l’irregolarità contributiva riportata nel DURC sia in realtà insussistente ovvero, al contrario, che non sussista la regolarità accertata (da ultimo, Cons. Stato, V, 14 giugno 2019 n. 4023; id., V, 12 giugno 2019, n. 3943). L’eventuale impugnazione per illegittimità del DURC in relazione a vicende successive alla sua emissione, non potrebbe determinare alcuna sanzione annullatoria e, conseguentemente, alcun esito espulsivo del partecipante alla gara. Infatti, dinanzi al giudice amministrativo, per un verso, verrebbe in evidenza il comportamento della stazione appaltante il quale, non avendo l’ente la possibilità di sindacare i contenuti del documento contributivo, dovrebbe essere ritenuto corretto; per altro verso, si verrebbe a valutare la legittimità di un provvedimento sulla scorta di fatti intervenuti successivamente alla sua efficacia, dove anche qui è prevedibile un esito di rigetto della domanda.
L’impugnazione del DURC per inadempimenti contributivi commessi successivamente alla sua emissione ma nell’ambito del periodo di validità di 120 giorni, non appare scrutinabile. La situazione determina solo apparentemente un vuoto di tutela, in quanto un’analisi più dettagliata del dettato normativo comprende di cogliere meglio i termini della questione, evidenziando come la fattispecie sia perfettamente inquadrabile nell’ambito della riserva di legge sulle cause impedienti la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici.
Infatti, come prevede il d.l. 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito in l. 9 agosto 2013, n. 98, la disciplina vigente, di cui all’art. 31 “Semplificazioni in materia di DURC”, il documento è acquisito d’ufficio, attraverso strumenti informatici:
“a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.”
Prevede inoltre il successivo comma 5 che il DURC “rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il DURC in corso di validità, acquisito per l’ipotesi di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito.
Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 acquisiscono il DURC ogni centoventi giorni e lo utilizzano per le finalità di cui al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l’acquisizione di un nuovo DURC.“
È quindi evidente, dalla scansione delineata dal legislatore, che le stazioni appaltanti abbiano necessità di acquisire tre diversi DURC, rispettivamente: il primo per a) la verifica della dichiarazione sostitutiva; b) l’aggiudicazione del contratto; c) la stipula del contratto; il secondo –eventualmente reiterato – per d) il pagamento degli stati di avanzamento; e) il certificato di collaudo; il terzo per il pagamento del saldo finale.
La detta cadenza evidenzia dunque il dato positivo, dove è il legislatore stesso a farsi carico del bilanciamento di opposte esigenze, costituite, da un lato, dalla puntuale osservanza della regolarità dei singoli adempimenti spettanti all’impresa e, dall’altro, delle esigenze di semplificazione procedimentale connesse allo svolgimento della gara, stabilendo un determinato periodo di copertura (e presunzione positiva) dell’adempimento degli obblighi contributivi.
E tale bilanciamento è compiuto attribuendo validità alla certificazione, tramite lo strumento della presunzione, anche per un periodo successivo alla sua emissione, ammettendo che detto DURC valga anche per la stipula del contratto e, quindi, considerando temporalmente irrilevanti le irregolarità verificatesi medio termine.