Gli avvocati comunali possono far parte delle commissioni di gara negli appalti

Non sembrano sussistere elementi che consentano di ritenere gli avvocati dipendenti dell’Ente esenti dallo svolgimento di incarichi in seno a commissioni di gara. Agli avvocati dirigenti è richiesta, ove nominati, una prestazione di carattere occasionale in seno alle commissioni di gara al pari degli altri dipendenti dell’Ente, in qualità di esperti ossia in ragione delle conoscenze in materia di legislazione amministrativa e contrattualistica proprie del profilo professionale dell’avvocato, che, nell’ottica del datore di lavoro, concorrono senza dubbio ad assicurare la legalità dell’azione amministrativa, soprattutto in una materia così complessa come quella degli appalti, da cui spesso scaturiscono gravosi contenziosi innanzi agli organi di giustizia amministrativa. È quanto precisato dal Dipartimento della Funzione pubblica – Servizio per la gestione del personale pubblico, nella nota prot. n. 55945 del 28-08-2020, in risposta ad una specifica richiesta di parere di un Ente in merito alla possibilità di designare anche gli avvocati dirigenti quali componenti delle commissioni di gara negli appalti. Il Dipartimento, nella ricostruzione del quadro normativo di riferimento e per chiarire gli elementi che contraddistinguono la prestazione lavorativa degli avvocati dipendenti di enti pubblici, ricorda che l’articolo 1, comma 221, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di bilancio 2019) ha stabilito una deroga all’articolo 23 della legge n. 247/2012, recante “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”, prevedendo la possibilità di attribuire ai dirigenti dell’avvocatura civica e della polizia municipale anche altre funzioni di natura gestoria («Le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell’avvocatura civica e della polizia municipale…»). Circa l’impossibilità per gli avvocati dirigenti di compiere atti di amministrazione attiva, il Dipartimento rappresenta che, anche in prospettiva della disciplina a regime dell’Albo dei commissari di gara per come prevista dagli articoli 77 e 78 del d.lgs. n. 50 del 2016, lo stesso art. 77 contempla la possibilità di nominare quali commissari di gara alcuni componenti interni alla stazione appaltante senza prevedere particolari esclusioni. Infatti, anche le Linee guida n. 5 dell’ANAC (emanate in attuazione del d.lgs. n. 50 del 2016 ed afferenti i “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici“) prevedono, conformemente alla legge, sia l’iscrizione di professionisti esercenti le professioni regolamentate, stabilendo i relativi requisiti nel paragrafo 2.5, e sia l’iscrizione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici; non contemplando, invece, esclusioni per gli avvocati dipendenti iscritti all’elenco speciale. Inoltre, l’ANAC ha avuto modo di affermare nelle dette Linee guida che “Alla commissione non possono essere attribuiti compiti di amministrazione attiva che competono alla stazione appaltante”. Infatti, secondo il consolidato e prevalente orientamento giurisprudenziale (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 dicembre 1991, n. 1081; TAR Lombardia, Brescia, 3 febbraio 1984, n. 25; Consiglio di Stato, Sez. V, 30 maggio 2016, n. 223), essa svolge compiti di natura essenzialmente tecnica, con funzione preparatoria e servente rispetto all’amministrazione appaltante, essendo investita della specifica funzione di esame e valutazione delle offerte formulate dai concorrenti, finalizzata alla individuazione del miglior contraente possibile, benché la funzione di detta commissione si esaurisca soltanto con l’approvazione del proprio operato da parte degli organi competenti dell’amministrazione appaltante e, cioè, con il provvedimento di c.d. aggiudicazione definitiva. Resta ferma la necessità, per l’ente, di valutare attentamente la ricorrenza di situazioni, anche solo potenziali, di conflitto d’interesse in sede sia preventiva che successiva alla definizione delle procedure di aggiudicazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondo di solidarietà alimentare, accreditate le risorse ai Comuni

Il Ministero dell’Interno, in data 27 novembre, ha provveduto ad effettuare gli accrediti ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario delle risorse del fondo di solidarietà alimentare, previste dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 23.11.2020. Per le Regioni a statuto speciale l’erogazione è stata effettuata in favore delle regioni e delle province autonome che provvederanno al trasferimento delle risorse ai Comuni dei rispettivi territori. L’importo totale erogato è stato pari ad euro 400.000.000.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Partecipazioni pubbliche: on line le schede per la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica

Il Dipartimento del Tesoro informa che entro il prossimo 31 dicembre 2020, le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Tusp) devono approvare il provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2019 e la relazione sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018 (art. 20, commi 1 e 2 e comma 4, del Tusp). La comunicazione degli esiti attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it avverrà con le medesime modalità previste in occasione della rilevazione dei dati riferiti al 31 dicembre 2018.
Come ausilio per l’elaborazione dei provvedimenti, pertanto, le amministrazioni possono utilizzare le schede in formato elaborabile rese disponibili lo scorso anno, nonché far riferimento a quanto riportato negli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 20 d.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 d.l. n. 90/2014).
Sul sito del Dipartimento del Tesoro, inoltre, sono disponibili gli orientamenti, le indicazioni e le direttive della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del Tusp.
Si ricorda che i documenti approvati ai sensi dell’art. 20 del Tusp devono essere inviati alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del Tusp (istituita presso il Dipartimento del Tesoro ai sensi dell’art. 15 del Tusp) esclusivamente attraverso l’applicativo Partecipazioni, fermo restando l’obbligo di comunicazione alla competente sezione della Corte dei conti ai sensi dell’art. 20, comma 3, del Tusp.
Analogamente allo scorso anno, attraverso l’applicativo Partecipazioni saranno acquisiti, contestualmente e in maniera integrata, anche i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni in società e in soggetti di forma non societaria e dei rappresentanti in organi di governo di società o enti, ai sensi dell’art. 17 del d.l. n. 90/2014. Si rendono pertanto disponibili anche la scheda Partecipazioni, per il censimento delle forme non societarie, nonché delle forme societarie per le amministrazioni non soggette al Tusp, e la scheda Rappresentante.
L’avvio della rilevazione sarà comunicato con avvisi pubblicati sul sito internet del Dipartimento del Tesoro e sull’home page del Portale Tesoro e con l’invio di email ai responsabili e agli utenti registrati per l’applicativo Partecipazioni.
I responsabili e gli utenti già abilitati sono pertanto invitati a verificare l’accesso all’applicativo Partecipazioni, la correttezza dell’indirizzo email registrato per la propria utenza nel Portale Tesoro e delle utenze attive per la propria amministrazione e a provvedere alle opportune modifiche, disattivazioni e nuove attivazioni.
Le amministrazioni non ancora registrate devono procedere con l’individuazione di un responsabile per la comunicazione dei dati, che dovrà accreditarsi sul Portale Tesoro.
Per problemi di registrazione o di accesso all’applicativo è disponibile, sulla home page del Portale Tesoro, la funzionalità “richiesta assistenza”.

Documenti correlati
Applicativo Partecipazioni – Schede di rilevazione
Scheda Revisione periodica
Scheda Relazione attuazione
Scheda Partecipazione
Scheda Rappresentante

Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 TUSP)