Non si configura operazione permutativa il rapporto negoziale in base al quale le parti si impegnano ad effettuare due autonome prestazioni (da parte della Società la realizzazione dell’impianto e da parte del Comune l’affidamento alla stessa della gestione del medesimo impianto), con la definizione di un corrispettivo relativo alla prestazione di costruzione dell’impianto da parte della Società il cui importo potrà essere eventualmente pagato con le fatture del Comune relative ai canoni per l’uso dell’impianto. È quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate nella risposta n. 552 del 20 novembre 2020. L’Agenzia ricorda che il negozio di permuta è disciplinato dall’articolo 1552 del codice civile come il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o altri diritti, da un contraente all’altro. Si configura, quindi, un’operazione di permuta se le reciproche operazioni sono effettuate ciascuna in controprestazione dell’altra e la seconda prestazione funge da corrispettivo della prima. Ciò che connota un’operazione avente le caratteristiche di una permuta (con conseguente inapplicabilità del meccanismo della scissione dei pagamenti) consiste nella natura della controprestazione, rappresentata non dalla corresponsione di un “prezzo” in denaro, bensì dalla cessione di un bene o di una prestazione a fronte di una cessione di un bene e/o di una prestazione di servizio della controparte.
Nel caso di specie, le parti hanno definito sia il corrispettivo relativo alla realizzazione dell’impianto sia il canone per la concessione in uso dello stesso, stabilendo, altresì, che il relativo pagamento delle fatture riguardanti la costruzione dell’opera potrà, in accordo tra le Parti, avvenire mediante compensazione con le fatture del Comune relative ai canoni d’uso dell’impianto. Ad avviso dell’Agenzia, detta compensazione delle reciproche posizioni di debito e credito rappresenta una mera modalità regolazione dei rapporti commerciali di natura finanziaria derivante dalle modalità di pagamento di quanto dovuto dal Comune alla Società che realizza l’impianto. Inoltre, non emerge dalla convenzione che le reciproche prestazioni delle parti contraenti costituiscano l’una il corrispettivo dell’altra. Pertanto, la prestazione di servizi relativa alla realizzazione dell’impianto da parte della Società rientra nel meccanismo dello split payment, ai sensi dell’articolo 17-ter del citato d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto operazione effettuata nei confronti di un ente pubblico territoriale.
Conseguentemente, il Comune è tenuto a versare all’Erario l’IVA addebitata al momento di ciascun pagamento ovvero al momento di ricezione e/o registrazione delle fatture di acquisto del suddetto servizio. Per la Società (che rimane pur sempre debitore d’imposta) il tributo esposto in fattura non confluisce nella liquidazione periodica, essendo tenuto al versamento dello stesso il Comune che, nella propria liquidazione periodica, potrà beneficiare della possibilità di detrarre l’imposta addebitata sulla medesima fattura, in quanto risulta acquirente di un servizio nella veste di soggetto passivo, in considerazione della natura commerciale dell’attività avente per oggetto la concessione dell’impianto a titolo oneroso.