PON Scuola, adeguamento spazi e aule: proroga termini conclusione delle operazioni

Il Ministero dell’Istruzione, con nota n. 33909 del 26 novembre 2020, preso atto delle difficoltà operative nell’attuazione degli interventi rappresentate dagli enti locali, comunica che, anche alla luce del perdurare della situazione emergenziale, viene concessa una proroga al 16 marzo 2021 per quegli enti che alla data del 21 dicembre 2020 possano documentare, con riferimento alle schede progettuali di cui all’articolo 7 degli avvisi in oggetto, di aver provveduto all’aggiudicazione delle procedure di affidamento previste. La documentazione in questione dovrà essere inoltrata attraverso la piattaforma Gestione Interventi GPU fino alla concorrenza dell’importo autorizzato. In assenza di formale rinuncia e in mancanza delle schede progettuali, complete della documentazione richiesta, regolarmente caricate a sistema si procederà alla corrispondente revoca totale o parziale del finanziamento concesso. A tal fine, il MIUR raccomanda il puntuale rispetto dei nuovi termini indicati e l’implementazione delle piattaforme GPU e SIF con l’inserimento delle informazioni e degli atti richiesti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Nessun automatismo tra buono pasto e prestazione di lavoro resa in modalità agile

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota n. 55945.del.28-08-2020, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscere i buoni pasto a quei lavoratori che, in ossequio delle vigenti prescrizioni legate all’emergenza epidemiologica da Covid – 19, operano in modalità smart working.
Al riguardo, il Dipartimento ricorda che, secondo quanto previsto dalla circolare esplicativa n. 2 del 1 aprile 2020 adottata dal Ministro per la pubblica amministrazione, è stato precisato che il personale in smart working non ha un automatico diritto al buono pasto, essendo rimesse a ciascuna PA le determinazioni di competenza circa la sussistenza delle condizioni per l’erogazione. Pertanto, il riconoscimento dei buoni pasto, in assenza di specifiche previsioni ostative rinvenibili nella disciplina normativa e contrattuale vigente, rappresenta una decisione rimessa esclusivamente alle autonome scelte organizzative e gestionali di ciascuna amministrazione ed alle conseguenti misure intraprese per garantirne l’osservanza. Inoltre, nella successiva Direttiva n. 3 del 4 maggio 2020, adottata dal Ministro per la pubblica amministrazione ed avente ad oggetto “Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni”, viene specificato che “Le pubbliche amministrazioni dovranno essere in grado di definire modalità di gestione del personale duttili e flessibili, tali da assicurare che il supporto alla progressiva ripresa delle attività sia adeguato e costante tale da ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti.”
Ne consegue che ciascuna amministrazione, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale del lavoro, assuma le decisioni più opportune in relazione all’attivazione o meno dei buoni pasti sostitutivi, alle modalità di erogazione degli stessi, nonché all’attivazione di adeguate misure volte a garantire la verifica di tutte le condizioni e dei presupposti che ne legittimano l’attribuzione ai lavoratori.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Non monetizzabili le ferie non godute per la fruizione del congedo

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota n. 34653 del 19 -05 – 2020, fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di monetizzare le ferie non godute da un dipendente prima del collocamento a riposo per anzianità, in quanto assente nei due anni precedenti per congedo ex art. 42 del d. lgs. n. 151 del 2001.
In linea con il consolidato orientamento dell’ARAN sul punto, la monetizzazione delle ferie non fruite prima della conclusione del rapporto di lavoro soggiace al divieto imposto dall’articolo 5, comma 8, del decreto legge n. 95 del 2012, come confermato anche  nell’ambito delle disposizioni contenute nei vari contratti collettivi nazionali.
Può, pertanto, ritenersi che nel caso in esame, trattandosi di un’assenza per congedo biennale che, come noto, è richiesto dal dipendente ed è frazionabile, non sia possibile procedere al pagamento delle ferie non godute in quanto tale tipologia di assenza non è annoverabile tra le cause di forza maggiore.

Autore: La redazione PERK SOLUTION