La Camera ha approvato ieri 25 novembre, in via definitiva, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125 , (recante “misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”).
Il provvedimento estende fino al 31 gennaio 2021 la possibilità di adottare misure di contrasto dell’epidemia da COVID-19 nell’ambito dello stato di emergenza anch’esso prorogato al 31 gennaio (v. Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020).
L’articolo 1 comma 2, del ddl di conversione, introdotto dal Senato, dispone l’abrogazione del decreto-legge n. 129 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale; con modifica approvata dal Senato, se ne dispone la trasposizione entro il decreto-legge n. 125, quale suo articolo 1-bis, commi da 1 a 3. Il comma 3, anch’esso introdotto dal Senato, dispone l’abrogazione del decreto-legge n. 148 del 2020, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2020; con modifica approvata dal Senato, se ne dispone la trasposizione entro il decreto-legge n. 125, con l’introduzione dei commi da 4-terdecies a 4-septiesdecies dell’art. 1. I due commi dispongono, al contempo, che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo della loro vigenza.
Il comma 4-quater dell’art. 1, introdotto al Senato, posticipa al 30 aprile 2021 il termine di validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020 (data, si ricorda, della dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19). Resta ferma, invece, la data di scadenza indicata nel documento ai fini dell’espatrio.
I commi aggiuntivi 4-quinquies-4-septies (art. 1) – introdotti al Senato – prorogano al 31 gennaio 2021 il termine per la pubblicazione, da parte dei comuni, sul sito del Dipartimento delle finanze del MEF, delle aliquote e dei regolamenti concernenti i tributi comunali. E’ altresì prorogata al 31 dicembre 2020 la data entro la quale il comune deve inserire il prospetto delle aliquote IMU e il relativo regolamento sul Portale del federalismo fiscale. Resta fermo il termine per il versamento della seconda rata IMU al 16 dicembre 2020. L’eventuale differenza positiva tra l’IMU calcolata e l’imposta versata entro il 16 dicembre 2020 è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021.
I commi 4-novies e 4-decies (art. 1) – introdotti al Senato – differiscono al 31 marzo 2021 il termine per enti del Terzo settore di adeguamento del proprio statuto alle disposizioni inderogabili del Codice del terzo settore (con facoltà di modifica statutaria mediante procedimento semplificato).
Il comma 4-duodecies, art. 1, introdotto al Senato, propone l’applicazione alle società in house, dal 17 marzo 2020 al 15 dicembre 2020, della disciplina prevista dal codice civile in materia di cessazione degli organi amministrativi e di controllo (DL n.293/1994) , in luogo della disciplina prevista dalla legislazione vigente nella stessa materia per le società a partecipazione pubblica (art. 11, comma 15 del TUSP).
L’articolo 3-bis, introdotto dal Senato, reca la proroga degli effetti di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati. A tal fine esso interviene sull’art. 103 del decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. cura Italia, convertito dalla legge n. 27 del 2020). Si prevede l’esclusione, da tale disciplina, del documento unico di regolarità contributiva. Sono inoltre dettate specifiche disposizioni relative ai permessi e titoli di soggiorno in materia di immigrazione.