DL 125/2020, via libera dalla Camera alla conversione in legge

La Camera ha approvato ieri 25 novembre, in via definitiva, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125 , (recante “misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”).
Il provvedimento estende fino al 31 gennaio 2021 la possibilità di adottare misure di contrasto dell’epidemia da COVID-19 nell’ambito dello stato di emergenza anch’esso prorogato al 31 gennaio (v. Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020).
L’articolo 1 comma 2, del ddl di conversione, introdotto dal Senato, dispone l’abrogazione del decreto-legge n. 129 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale; con modifica approvata dal Senato, se ne dispone la trasposizione entro il decreto-legge n. 125, quale suo articolo 1-bis, commi da 1 a 3. Il comma 3, anch’esso introdotto dal Senato, dispone l’abrogazione del decreto-legge n. 148 del 2020, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2020; con modifica approvata dal Senato, se ne dispone la trasposizione entro il decreto-legge n. 125, con l’introduzione dei commi da 4-terdecies a 4-septiesdecies dell’art. 1. I due commi dispongono, al contempo, che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo della loro vigenza.
Il comma 4-quater dell’art. 1, introdotto al Senato, posticipa al 30 aprile 2021 il termine di validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020 (data, si ricorda, della dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19). Resta ferma, invece, la data di scadenza indicata nel documento ai fini dell’espatrio.
I commi aggiuntivi 4-quinquies-4-septies (art. 1) – introdotti al Senato – prorogano al 31 gennaio 2021 il termine per la pubblicazione, da parte dei comuni, sul sito del Dipartimento delle finanze del MEF, delle aliquote e dei regolamenti concernenti i tributi comunali. E’ altresì prorogata al 31 dicembre 2020 la data entro la quale il comune deve inserire il prospetto delle aliquote IMU e il relativo regolamento sul Portale del federalismo fiscale. Resta fermo il termine per il versamento della seconda rata IMU al 16 dicembre 2020. L’eventuale differenza positiva tra l’IMU calcolata e l’imposta versata entro il 16 dicembre 2020 è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021.
I commi 4-novies e 4-decies (art. 1) – introdotti al Senato – differiscono al 31 marzo 2021 il termine per enti del Terzo settore di adeguamento del proprio statuto alle disposizioni inderogabili del Codice del terzo settore (con facoltà di modifica statutaria mediante procedimento semplificato).
Il comma 4-duodecies, art. 1, introdotto al Senato, propone l’applicazione alle società in house, dal 17 marzo 2020 al 15 dicembre 2020, della disciplina prevista dal codice civile in materia di cessazione degli organi amministrativi e di controllo (DL n.293/1994) , in luogo della disciplina prevista dalla legislazione vigente nella stessa materia per le società a partecipazione pubblica (art. 11, comma 15 del TUSP).
L’articolo 3-bis, introdotto dal Senato, reca la proroga degli effetti di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati. A tal fine esso interviene sull’art. 103 del decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. cura Italia, convertito dalla legge n. 27 del 2020). Si prevede l’esclusione, da tale disciplina, del documento unico di regolarità contributiva. Sono inoltre dettate specifiche disposizioni relative ai permessi e titoli di soggiorno in materia di immigrazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Refezione scolastica, non è nulla la clausola che richiede la disponibilità di un centro di cottura

Nell’appalto avente ad oggetto il servizio di refezione scolastica la clausola della lex specialis di gara, che richiede la disponibilità di un centro di cottura, non introduce una causa di esclusione non prevista per legge, e quindi nulla ai sensi dell’art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016, e ciò in quanto, attenendo al servizio di fornitura dei pasti, per l’oggetto della procedura di gara di refezione scolastica può senz’altro ritenersi riguardanti i livelli minimi di capacità tecnica. È quanto stabilito dal Tar Napoli, sez. VII, 24 novembre 2020, sentenza n. 5499.
La Sezione ha chiarito che il divieto di porre cause di esclusione non previste per legge, a pena di nullità della clausola, è previsto dall’art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016. Le cause di esclusione nulle sono quelle che contengono “ulteriori prescrizioni” rispetto a quelle che le stazioni appaltanti indicano sulle “condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacità” e su cui effettuano “la verifica formale sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche professionali”.
Trattandosi, nel caso all’esame del Tar, di procedura di gara avente ad oggetto il servizio di refezione scolastica, dirimente risulta allora la considerazione relativa alle clausole in contestazione, al fine di stabilire se possano annoverarsi tra “le condizioni di partecipazione” in quanto espressione dei “livelli minimi di capacità”, utili a consentire la verifica delle “capacità realizzative” e delle “competenze tecniche professionali”, in quanto solo le prescrizioni che risultano “ulteriori” rispetto a quelle appena specificate, sono nulle ai sensi del menzionato art. 83, comma 8.
Ad avviso della Sezione le previsioni relative alla disponibilità del centro di cottura debbono ritenersi attinenti ai livelli minimi di capacità e, dunque, rientranti tra le condizioni di partecipazione e non tra le “ulteriori prescrizioni” per le quali è prevista la nullità ai sensi dell’art. 83, comma 8, ultima parte, d.lgs. n. 50 del 2016. Le clausole in contestazione, infatti, attengono il servizio di fornitura dei pasti, che, per l’oggetto della procedura di gara di refezione scolastica, possono senz’altro ritenersi riguardanti i livelli minimi di capacità tecnica. Deve, pertanto, escludersi che si tratti di previsioni eccedenti i limiti specificati per le clausole di esclusione a pena di esclusione dall’art. 83, comma 8 del ‘secondo codice’ sugli appalti pubblici. Ne consegue che le clausole censurate, relative alle previsioni sul centro cottura non risultano violative del più volte menzionato art. 83, comma 8, con la conseguenza che eventuali vizi riferibili a tali clausole escludenti, renderebbero le relative previsioni, non nulle, ma al più annullabili.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Le richieste avanzata dalle Province sulla legge di bilancio 2021

Un piano straordinario per la rapida immissione di almeno 500 unità di personale specializzato nelle Province e Città metropolitane per progettare ed appaltare gli investimenti per le strade provinciali e le scuole superiori. Personale da destinare al rafforzamento degli uffici di progettazione, gestione delle stazioni appaltanti, digitalizzazione della PA, attraverso un concorso nazionale unico. Accanto, a questo, un vero riordino della finanza provinciale, con la cancellazione della norma che introduce una nuova spending review.
Queste le richieste prioritarie avanzate dalle Province in audizione alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla Legge di Bilancio 2021, di seguito sintetizzate:

1. Un piano straordinario per la rapida immissione di almeno 500 unità di personale specializzato nelle Province e Città metropolitane, da destinare al rafforzamento degli uffici di progettazione, gestione delle stazioni appaltanti, digitalizzazione della PA, attraverso un concorso nazionale unico.
2. Il rafforzamento delle Stazioni Uniche Appaltanti provinciali e metropolitane, attraverso il loro inserimento per legge nell’ambito delle stazioni appaltanti qualificate previste nell’articolo 38, comma 1, del codice appalti e l’immissione di personale specializzato a tempo
determinato.
3. La cancellazione della previsione della struttura di progettazione centrale che la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha posto in capo all’Agenzia del Demanio e l’assegnazione delle risorse a questa destinate, 100 milioni, a Province e Città metropolitane
per il rafforzamento delle Stazioni Uniche Appaltanti.
4. La modifica dei criteri di definizione dei fabbisogni standard con l’introduzione della verifica della spesa in conto capitale insieme alla spesa corrente.
5. Il potenziamento dell’autonomia finanziaria su cui poter poggiare e costruire una reale e autonoma capacità fiscale da correlare ai fabbisogni standard.
6. L’incremento delle risorse a favore delle Province e Città metropolitane attraverso una perequazione verticale finanziata dallo Stato, per intervenire con investimento nelle zone a più basso indice di infrastrutturazione.
7. La cancellazione della spending review prevista all’articolo 157 per 50 milioni nel triennio 2023-2025, poiché in evidente contrasto con il prospettato riordino della finanza provinciale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

In G.U. il decreto sulla situazione patrimoniale semplificata

Pubblicato in G.U. n. 293 del 25-11-2020 il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 10 novembre 2020 recante “Modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale degli enti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale”.
Le principali novità contenute nel decreto riguardano:

  • la necessità di trasmettere la delibera di Giunta alla BDAP con la quale l’ente ha esercitato la facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale. Considerato che gli enti che non tengono la contabilità economico patrimoniale non possono elaborare il
    bilancio consolidato, tale delibera rappresenta anche l’esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all’art. 233-bis, comma 3, del TUEL;
  • le riserve da permessi da costruire;
  • la determinazione del fondo di dotazione.

Particolare attenzione inoltre è stata dedicata alla determinazione del fondo di dotazione degli enti di nuova istituzione a seguito di fusione o da scorporo. Nei casi di comuni di nuova istituzione che decidono di non tenere la contabilità economico patrimoniale, lo schema di decreto prevede che, se il fondo di dotazione del nuovo ente non è stato determinato alla data dell’istituzione, l’importo è calcolato in occasione della redazione del primo rendiconto successivo alla costituzione del nuovo ente, al termine delle attività di elaborazione della Situazione patrimoniale semplificata, per un importo pari alla seguente somma algebrica:
+ totale dell’attivo,
– totale delle voci del passivo diverse da quelle riguardanti il Patrimonio netto,
– il valore attribuito alle riserve del Patrimonio netto.

Con riferimento alle riserve da permessi da costruire, lo Schema di decreto individua con maggiore chiarezza le modalità di determinazione del fondo, evitando il rischio di duplicazione con le riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Ristori minori entrate, i dati per Comune

Nella Conferenza Stato Città del 12 novembre scorso sono stati approvati gli schemi di decreto riguardanti il ristoro delle minori entrate, pari complessivamente a circa 500 milioni di euro, derivanti dalle disposizioni recate dal DL n. 104/2020, che integrano quanto già disposto da DL n.34/2020, artt. 177, 180, 181 (vedi notizia del 14 novembre 2020).
A tal riguardo, l’IFEL ha reso disponibile i decreti di riparto del saldo dei c.d. “ristori minori” (Imposta di Soggiorno, Tosap-Cosap, IMU per il settore turistico), contenenti, per ciascun ente locale, l’importo da erogare, nonché uno schema riepilogativo delle risorse complessivamente assegnate (in acconto e a saldo) per Comune.

Allegati:
Imposta di soggiorno
IMU settore turistico
TOSAP/COSAP
Schema riepilogativo delle risorse complessivamente assegnate

Autore: La redazione PERK SOLUTION