In tema di concorsi pubblici, l’annullamento giurisdizionale degli atti della procedura selettiva non impone l’integrale rinnovo della commissione esaminatrice, a meno che il vizio accertato riguardi la composizione dell’organo oppure le circostanze del caso concreto evidenzino la sussistenza di problemi tali da comprometterne l’autorevolezza, in particolare per difetto di imparzialità e trasparenza o per gravi errori tecnici nella valutazione dei candidati (fattispecie riguardante una selezione per la copertura di un posto di professore universitario) (v. anche CdS, sez. VI, sent. n. 2238/2019, e sez. IV, sent. n. 1446/2016, entrambe in questa Rivista). È quanto stabilito dal TAR Liguria, sezione I, 5 novembre 2020, n. 760.
La questione sottoposta al vaglio dei giudici amministrativi investe la decisione di rinnovare la procedura selettiva mediante la nomina di una nuova Commissione giudicatrice che ha provveduto alla riformulazione dei giudizi collegiali nei confronti di tutti i candidati, fatta eccezione per il rinunciatario. Il soggetto ricorrente sostiene che tale soluzione non sarebbe stata imposta dalla sentenza di annullamento, motivata esclusivamente con riferimento alla contraddittorietà tra i giudizi collegiali e la valutazione comparativa che ha fatto applicazione di criteri parzialmente diversi da quelli cui si era autovincolata la Commissione. Non essendo stati riscontrati vizi procedurali o concernenti la composizione della Commissione, tali da travolgere l’intero procedimento o da imporre la sostituzione dell’organo valutativo, l’integrale rinnovazione della procedura si porrebbe in contrasto con i principi generali di economicità e di conservazione degli atti amministrativi.
I giudici rammentano che, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, la scelta in ordine alla sostituzione della commissione in seguito all’annullamento giurisdizionale dei suoi atti costituisce una sorta di extrema ratio alla quale ricorrere solo in situazioni di dimostrata necessità, laddove le circostanze del caso concreto evidenzino la sussistenza di problemi tali da diminuire l’autorevolezza dell’organo valutativo, in particolare sotto i profili dell’imparzialità e trasparenza ovvero della commissione di gravi errori tecnici nella valutazione dei candidati (cfr. C.d.S., sez. VI, 11 marzo 2015, n. 1248; idem, 27 gennaio 2012, n. 396).
È stato precisato, a tale riguardo, che il diritto positivo non contempla, salvo disposizioni speciali, la regola per cui la rinnovazione dell’attività debba essere compiuta da un’altra commissione, fatta eccezione per il caso in cui il vizio riguardi proprio la composizione del collegio: non è evincibile nell’ordinamento, dunque, un principio generale per cui l’annullamento giurisdizionale degli atti comporti, di per sé, che si debba procedere al mutamento del titolare dell’organo che li aveva adottati al fine della loro rinnovazione (C.d.S., sez. V, 4 novembre 2019, n. 7495; C.d.S., sez. VI, 30 giugno 2011, n. 3896; idem, 17 dicembre 2009, n. 8248).
Nel caso di specie, non era stata posta in discussione la regolare composizione della Commissione giudicatrice e le ragioni dell’annullamento giurisdizionale non paiono idonee a configurare quella extrema ratio che, secondo il condiviso orientamento della prevalente giurisprudenza amministrativa, ne giustifica la sostituzione.
Autore: La redazione PERK SOLUTION