Conferenza Stato-città, all’ordine del giorno il riparto del saldo del Fondone bis

È stato convocata per il giorno giovedì 26 novembre 2020 la Conferenza Stato-città ed autonomie locali per l’esame del seguente ordine del giorno:

1. Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’interno e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, concernente l’assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale. (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 43 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante i criteri e le modalità di riparto delle risorse incrementali del fondo istituito dall’articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, previste dall’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 – saldo. (INTERNO ED ECONOMIA E FINANZE)

Intesa ai sensi dell’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Fondo di solidarietà alimentare, le erogazioni ai Comuni entro fine novembre

È stato pubblicato in G.U. n. 291 del 23 novembre 2020 il decreto legge n. 154/2020 recante “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. decreto Ristori-ter.
L’art. 2 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’interno il fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, per l’acquisto di buoni spesa di generi alimentari e di prima necessità per le famiglie bisognose.
I Comuni sono autorizzati ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo  risorse sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta.
L’ufficio dei servizi sociali di ciascun comune individua la platea dei beneficiari e il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico. Ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016), di:

  • buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
  • generi alimentari o prodotti di prima necessità.

La nota di indirizzo Anci sulle misure urgenti di solidarietà alimentare previste dal Dl Ristori ter

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Rimborso spese sostenute dal Sindaco per la copertura assicurativa delle attività riconducibili al mandato

Non è consentita, sulla base dell’art. 86, comma 5 del TUEL, l’introduzione o l’aumento della spesa per la voce relativa alla copertura degli oneri assicurativi allorquando la stessa determinerebbe un innalzamento delle spese di funzionamento complessivamente sostenute dall’ente locale rispetto a quelle che risultano dal rendiconto relativo al precedente esercizio finanziario, essendo invece possibili eventuali compensazioni interne. È questa la risposta della Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 105/2020, ad una richiesta di quesito concernente l’interpretazione dell’art. 86, comma 5, del TUEL, con specifico riferimento alla possibilità per l’ente di rimborsare la spesa sostenuta per la stipula di una “Polizza Personale per copertura ruoli in Pubblica Amministrazione”, facendosi carico del pagamento del corrispondente premio assicurativo.
I giudici contabili ha ribadito che la possibilità di sostenere simili oneri è stata subordinata dal legislatore, per entrambe le disposizioni di cui all’art. 86, comma 5, primo (rimborso degli oneri assicurativi) e secondo periodo (rimborso delle spese legali per gli amministratori locali nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione), al rispetto della c.d. “clausola dell’invarianza finanziaria”. In generale, tanto il rimborso degli oneri assicurativi  quanto quello delle spese legali non costituiscono “spese obbligatorie” per un duplice ordine di considerazioni.
Le disposizioni di cui al comma 5 non impongono al Comune di sostenere una spesa, diversamente da quanto stabilito nei precedenti commi del medesimo art. 86 per il caso degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi (obbligatori), nonché per quello del rimborso al datore di lavoro della quota annuale di accantonamento per l’indennità di fine rapporto, bensì riconosce al Comune la facoltà di destinare risorse proprie sia per l’assicurazione degli amministratori sia per il rimborso delle spese legali da essi sopportate, nei limiti previsti dalla legge, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli amministratori degli enti locali non può estendersi la tutela legale, con oneri a carico dell’ente amministrato, riconosciuta ai dipendenti pubblici rispetto ai quali, a differenza dei primi, è configurabile un rapporto di lavoro dipendente con l’ente.
Per quanto riguarda il vincolo di invarianza finanziaria, lo stesso deve essere valutato relazione alle “spese di funzionamento”, quale “aggregato più idoneo a fungere da parametro di riferimento”, in rapporto al “rendiconto relativo al precedente esercizio”, “in quanto, da un lato, comprensivo delle spese afferenti al mandato degli amministratori ma, dall’altro lato, non così ampio da ricomprendere anche le uscite destinate a soddisfare le finalità pubbliche il cui perseguimento è demandato all’Amministrazione (fatte salve eventuali compensazioni nell’ambito dell’aggregato “spese di funzionamento”).

Autore: La redazione PERK SOLUTION

I consegnatari di beni mobili per debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale

Solo i consegnatari per “debito di custodia” sono tenuti a rendere il conto giudiziale della propria gestione, identificandosi in generale il “debito di custodia” nella gestione dei soli magazzini “centrali” o “principali” dell’Ente, destinati, cioè, al rifornimento dei singoli servizi, ma non anche ai beni “destinati all’uso”, ancorché in attesa di utilizzazione, come tali detenuti presso i singoli uffici ed affidati a un agente responsabile, ammettendosi, peraltro, la costituzione di un magazzino di beni “pronti uso”, cioè in scorta, soggetto a mero debito di vigilanza. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale per la Regione Calabria, con sentenza n. 313/2020.
La ormai consolidata giurisprudenza contabile (ex pluribus: Corte dei Conti, Sez. Giur. Toscana, sent. n. 215 del 12.8.2016; Sez. Giur. Abruzzo, sent. n. 89 del 7.10.2015; sez. Giur. veneto, sent. n. 200/2016) ritiene che l’obbligo della resa del conto giudiziale, anche negli enti locali, vada limitato ai consegnatari di beni presi in consegna con “debito di custodia” e non anche quelli per i quali il consegnatario è gravato solo del “debito di vigilanza (art. 32 del Regolamento di cui al DPR 4 settembre 2002, n. 254). Mentre il debito di “custodia” caratterizza, in linea di massima, il consegnatario incaricato di gestire un deposito o magazzino alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni mobili destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell’amministrazione di appartenenza, il debito di “vigilanza” invece connota l’azione del consegnatario, presso ciascuna articolazione funzionale dell’amministrazione, competente alla sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori nonché circa la gestione delle scorte operative di beni assegnati all’ufficio e destinati all’uso (intendendosi per gestione delle scorte operative l’acquisizione, conservazione e somministrazione di beni nei limiti qualitativi e quantitativi strettamente funzionali alle esigenze dell’ufficio stesso, secondo i consumi programmati e le correlate periodicità di approvvigionamento).
Dunque non sussiste in capo ai consegnatari alcun debito di custodia per i beni che siano estranei ad una gestione di magazzino, allorché si tratti di beni destinati all’uso – sebbene ancora in attesa di utilizzazione – e come tali assegnati e materialmente detenuti dalle singole articolazioni amministrative o singoli uffici degli enti in persona di un agente responsabile qualificabile quale consegnatario per mero debito di vigilanza.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Concorsi pubblici: no al rinnovo automatico della commissione in caso di annullamento della procedura

In tema di concorsi pubblici, l’annullamento giurisdizionale degli atti della procedura selettiva non impone l’integrale rinnovo della commissione esaminatrice, a meno che il vizio accertato riguardi la composizione dell’organo oppure le circostanze del caso concreto evidenzino la sussistenza di problemi tali da comprometterne l’autorevolezza, in particolare per difetto di imparzialità e trasparenza o per gravi errori tecnici nella valutazione dei candidati (fattispecie riguardante una selezione per la copertura di un posto di professore universitario) (v. anche CdS, sez. VI, sent. n. 2238/2019, e sez. IV, sent. n. 1446/2016, entrambe in questa Rivista). È quanto stabilito dal TAR Liguria, sezione I, 5 novembre 2020, n. 760.
La questione sottoposta al vaglio dei giudici amministrativi investe la decisione di rinnovare la procedura selettiva mediante la nomina di una nuova Commissione giudicatrice che ha provveduto alla riformulazione dei giudizi collegiali nei confronti di tutti i candidati, fatta eccezione per il rinunciatario. Il soggetto ricorrente sostiene che tale soluzione non sarebbe stata imposta dalla sentenza di annullamento, motivata esclusivamente con riferimento alla contraddittorietà tra i giudizi collegiali e la valutazione comparativa che ha fatto applicazione di criteri parzialmente diversi da quelli cui si era autovincolata la Commissione. Non essendo stati riscontrati vizi procedurali o concernenti la composizione della Commissione, tali da travolgere l’intero procedimento o da imporre la sostituzione dell’organo valutativo, l’integrale rinnovazione della procedura si porrebbe in contrasto con i principi generali di economicità e di conservazione degli atti amministrativi.
I giudici rammentano che, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, la scelta in ordine alla sostituzione della commissione in seguito all’annullamento giurisdizionale dei suoi atti costituisce una sorta di extrema ratio alla quale ricorrere solo in situazioni di dimostrata necessità, laddove le circostanze del caso concreto evidenzino la sussistenza di problemi tali da diminuire l’autorevolezza dell’organo valutativo, in particolare sotto i profili dell’imparzialità e trasparenza ovvero della commissione di gravi errori tecnici nella valutazione dei candidati (cfr. C.d.S., sez. VI, 11 marzo 2015, n. 1248; idem, 27 gennaio 2012, n. 396).
È stato precisato, a tale riguardo, che il diritto positivo non contempla, salvo disposizioni speciali, la regola per cui la rinnovazione dell’attività debba essere compiuta da un’altra commissione, fatta eccezione per il caso in cui il vizio riguardi proprio la composizione del collegio: non è evincibile nell’ordinamento, dunque, un principio generale per cui l’annullamento giurisdizionale degli atti comporti, di per sé, che si debba procedere al mutamento del titolare dell’organo che li aveva adottati al fine della loro rinnovazione (C.d.S., sez. V, 4 novembre 2019, n. 7495; C.d.S., sez. VI, 30 giugno 2011, n. 3896; idem, 17 dicembre 2009, n. 8248).
Nel caso di specie, non era stata posta in discussione la regolare composizione della Commissione giudicatrice e le ragioni dell’annullamento giurisdizionale non paiono idonee a configurare quella extrema ratio che, secondo il condiviso orientamento della prevalente giurisprudenza amministrativa, ne giustifica la sostituzione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Diritto di accesso agli atti da parte del terzo sottoscrittore di un accordo transattivo con la PA

Sussiste in capo al soggetto – controparte contrattuale della Amministrazione e titolare di specifiche pretese creditorie nascenti dalla stipulazione dell’accordo transattivo – di un “interesse diretto, concreto e attuale” ex art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241/90 alla conoscenza degli atti, di tutti gli atti, esecutivi di quel rapporto e, segnatamente, dei mandati di pagamento all’uopo disposti dal Comune. È quanto evidenziato dal TAR Campania, con sentenza n. 5267 del 16 novembre 2020. Nel caso di specie la società ricorrente – a seguito della stipulazione di un accordo transattivo con il resistente Comune, avente ad oggetto il rapporto inter partes riveniente dall’espletamento del servizio di igiene urbana da parte di essa ricorrente, ed oggetto di contenzioso in sede civile – chiedeva di accedere a copia di tutti i mandati di pagamento emessi dal Comune a favore della ricorrente in ragione di detta transazione. Ciò al fine di conoscere gli importi effettivamente liquidati e la tempistica degli stessi, al dichiarato scopo di eventualmente attivare la clausola di cui all’art. 4 della transazione non essendo stata pagata la transazione nella sua interezza, anche a seguito di presunti pignoramenti da parte di terzi.
I giudici amministrativi hanno ricordato che l’accesso agli atti costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, afferente a livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali “di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. L’art. 24, comma 7, l. 241/90 prescrive infatti che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici” (in senso analogo: art. 4, comma 1, DM 415/94).
Le prerogative difensive, indefettibilmente garantite in sede giurisdizionale o procedimentale dai principi costituzionali (artt. 24, 97, 111 e 113 Cost.) nonché dalle disposizioni della CEDU (art. 6) e dalla Carta di Nizza (art. 47), devono indefettibilmente essere garantite. Di talché, allorquando la conoscenza di atti sia necessaria all’esercizio di dette prerogative (che altrimenti non potrebbero esplicarsi, in tutto o in parte), l’interesse alla riservatezza ovvero le ragioni di segretezza, o ancora gli altri, diversi, interessi sottesi ai casi di limitazione o esclusione del diritto di accesso, recedono, determinando la riespansione della regola generale costituita dalla ostensibilità degli atti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION