Rinuncia all’indennità di funzione spettante al sindaco nei piccoli comuni

La Corte dei conti, Sez. Liguria, con deliberazione n. 98/2020, in risposta ad una richiesta di parere in merito alla possibilità di trattenere nel bilancio comunale la quota di indennità di funzione spettante al sindaco, finanziata mediante contributo statale a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell’incremento previsto dall’art 1 del DM 23 luglio 2020, ha chiarito che la quota di contributo statale sia vincolata inderogabilmente alla specifica finalità indicata dalla legge. Sulle predette somme, infatti, grava, per legge, un vincolo di destinazione che non può essere modificato né dalla volontà dell’ente né dalla volontà del sindaco.
Il Sindaco ha facoltà di rinunciare all’indennità, essendo quest’ultima un diritto di credito per sua natura disponibile, e potrebbe anche effettuare una rinuncia condizionata ad una specifica destinazione delle somme (potendo la condizione, sospensiva o risolutiva, applicarsi anche agli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale ai sensi dell’art 1324 c.c.), ma gli effetti del negozio giuridico rimangono circoscritti alla sfera patrimoniale del rinunciante (acquisizione o meno al patrimonio) e non possono incidere sulle ulteriori destinazioni delle somme, destinazioni che rientrano nella discrezionalità dell’ente.
Come precisato dalle Sezioni regionali di controllo di questa Corte, l’incremento indicato ha la finalità di contrastare la carenza di candidature alle elezioni amministrative dei piccoli comuni ed è circoscritto alla sola indennità del sindaco, con esclusione degli altri amministratori, e richiede, ai fini dell’operatività, uno specifico provvedimento dell’ente, limitandosi la disposizione a prevedere soltanto la soglia massima dell’incremento (cfr. delibere Sezione Lombardia n. 67/PAR/2020, n. 129/PAR/2020 e Sezione Molise n. 42/PAR/2020). L’art. 2, comma 2 del DM 23/07/2020, nel sottolineare la cogenza del vincolo di destinazione, sancisce che le quote non utilizzate per la finalità menzionata debbano essere riversate allo Stato. Stante il chiaro disposto letterale della norma (il comune è tenuto a riversare allo Stato l’importo del contributo non utilizzato), le somme sono sottratte alla disponibilità dell’ente. Pertanto, la volontà del privato non può mutare la destinazione di una somma allorché la stessa sia stata stabilita inderogabilmente dalla legge.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, le istruzioni dell’INPS

L’INPS con la circolare n. 132 del 20 novembre 2020 forniscono ulteriori istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e per sospensione dell’attività didattica dei figli in presenza, a seguito delle novità introdotte dall’articolo 21-bis, comma 3, del decreto-legge n. 104/2020, come modificato dall’articolo 22 del decreto-legge n. 137/2020, aggiuntive rispetto alle indicazioni contenute nella circolare n. 116/2020, che rimangono operative.
L’articolo 5 del DL 8 settembre 2020, n. 111, ha introdotto, a favore dei genitori lavoratori dipendenti, un congedo indennizzato (c.d. congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli) da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico. La legge 13 ottobre 2020, n. 126, di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha abrogato il decreto-legge n. 111/2020 e, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto stesso, ha introdotto l’articolo 21-bis nel decreto-legge n. 104/2020, che, al comma 3, dispone la nuova disciplina del congedo straordinario per quarantena scolastica. In particolare, è stata prevista la possibilità di utilizzare il congedo di cui trattasi, in alternativa al lavoro in modalità agile, anche nelle ipotesi in cui il contatto sia avvenuto in luoghi diversi dal plesso scolastico, come specificato successivamente. L’articolo 22 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, ha modificato ulteriormente il citato articolo 21-bis del decreto-legge n. 104/2020, elevando fino a 16 anni l’età del figlio per il quale il genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena disposta per il figlio stesso (cfr. il comma 1) e riconoscendo ai genitori dei figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni la facoltà di astenersi dal lavoro senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro (cfr. il comma 3). In quest’ultimo caso i genitori devono presentare la domanda di congedo in argomento solamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS. Inoltre, il decreto-legge n. 137/2020 ha ampliato la possibilità di avvalersi del congedo di cui al citato articolo 21-bis (sempre nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione in modalità agile ed in alternativa a tale modalità) prevedendone la fruizione anche nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14 (cfr. il comma 3).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION