Acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un immobile abusivo

Affinché un bene immobile abusivo possa formare legittimamente oggetto dell’ulteriore sanzione costituita dall’acquisizione gratuita al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, occorre che il presupposto ordine di demolizione sia stato notificato a tutti i proprietari, al pari anche del provvedimento acquisitivo. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), con sentenza 7008/2020 del 13 novembre 2020. La notifica dell’ordine di demolizione risponde ad ovvi principi di tutela del diritto di difesa e di partecipazione procedimentale poiché, con la sanzione dell’acquisizione, si viene a pregiudicare definitivamente il soggetto già titolare del diritto di proprietà sui beni confiscati (cioè il fabbricato e le aree circostanti, nella misura indicata dalla legge); per cui necessariamente tale provvedimento ablatorio, a contenuto sanzionatorio, deve essere notificato al proprietario inciso e, se i proprietari siano più di uno, esso deve essere notificato a tutti, atteso che non sarebbe possibile una spoliazione solo pro quota.
Osserva il Collegio che tale mancanza sarebbe in grado di refluire sulla legittimità dell’atto acquisitivo, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “Perché un bene immobile abusivo possa legittimamente essere oggetto dell’ulteriore sanzione costituita dall’acquisizione gratuita al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31, d.P.R. n. 380 del 2001, occorre che il presupposto ordine di demolizione sia stato notificato a tutti i comproprietari, al pari anche del provvedimento acquisitivo. È evidente che indirizzare il provvedimento monitorio anche al comproprietario dell’immobile costituisce una garanzia per lo stesso, visto che quest’ultimo potrà attivarsi per ottenere la demolizione delle opere abusive al fine di non vedersi spogliato della proprietà dell’area in caso di inottemperanza ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001” (cfr. T.a.r. Napoli, sez. VIII, 14 novembre 2019, n. 5359).
A tal riguardo si segnala la sentenza del Cons. Stato, Sez. II, 7 febbraio 2020, n. 996, che ha evidenziato che l’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un’opera abusiva, in conseguenza dell’inottemperanza al precedente ordine di demolizione è un atto dovuto, privo di alcuna discrezionalità. L’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un’opera abusiva si configura, quindi, quale atto dovuto, privo di discrezionalità, subordinato al solo accertamento dell’inottemperanza di ingiunzione di demolizione ed al decorso del termine di legge (che ne costituiscono i presupposti), così che la censura di carenza di motivazione in ordine alla valutazione dell’interesse pubblico è destituita di qualsiasi fondamento giuridico, non essendovi alcuna valutazione discrezionale da compiere (e di conseguenza da giustificare) (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 1° ottobre 2001, n. 5179, e 27 aprile 2012, n. 2450)”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

CDP, Operatività di fine anno per la concessione e l’erogazione di prestiti agli Enti Locali

Per favorire la programmazione delle attività finanziarie di fine anno, la Cassa depositi e prestiti, con avviso del 6 novembre u.s., informa gli enti locali che
– le richieste di nuovi finanziamenti, complete di tutta la documentazione prevista nelle Circolari CDP S.p.A. n. 1280/2013 (varie tipologie di prestiti di scopo), n. 1254/2004 e n. 1279/2010 (anticipazioni sul Fondo Demolizioni Opere Abusive) e n. 1294/2019 (anticipazioni sul Fondo Rotativo per la Progettualità), devono pervenire a CDP entro il 15 dicembre 2020;
le proposte contrattuali, complete dei documenti di garanzia, nonché degli altri documenti eventualmente richiesti nella “Comunicazione di fine istruttoria”, devono essere inviatw entro le ore 12:00 del 28 dicembre 2020; in ogni caso, per un’efficace gestione delle richieste di finanziamento, gli Enti devono trasmettere tempestivamente le proposte contrattuali;
le richieste di erogazione, per poter essere evase con valuta beneficiario fissata entro il mese di dicembre 2020, devono essere complete in ogni loro parte e inviate entro l’11 dicembre 2020.
Per l’incasso delle rate dei prestiti in scadenza il 31 dicembre 2020, CDP procederà con l’invio delle disposizioni di addebito diretto sui conti correnti (SDD) con data regolamento 31 dicembre 2020.
Analogamente, per il rimborso delle Anticipazioni di Liquidità concesse ai sensi dell’articolo 1, comma 556, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, CDP procederà con l’invio delle disposizioni di addebito diretto sui conti correnti (SDD) con data regolamento 30 dicembre 2020.
Le richieste di diverso utilizzo dei prestiti potranno subire un rallentamento nella fase istruttoria, per consentire il perfezionamento prioritario delle domande di finanziamento.
Per quanto riguarda la determinazione dei tassi di interesse e delle maggiorazioni dei prestiti, CDP si fa presente che l’11 dicembre 2020 saranno pubblicate le condizioni, con validità dalle ore 12:00 dell’11 dicembre 2020 e fino alle ore 23:59 del 31 dicembre 2020, da applicare alle proposte contrattuali, complete e valide, inviate successivamente alle ore 12:00 dell’11 dicembre 2020 ed entro il termine delle ore 12:00 del 28 dicembre 2020.
Le domande di finanziamento per le quali non sarà perfezionata la concessione entro il mese di dicembre 2020 verranno annullate.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Arera, versamento contributo anno 2020

Con determinazione n. 73/DAGR/2020 del 16 novembre il Vice direttore della Direzione Affari generali e risorse dell’Autorità di Regolazione per l’Energia e Ambiente, ha definito le “Istruzioni tecniche agli operatori dei settori dell’energia elettrica, del gas, dei servizi idrici e del ciclo dei rifiuti per il versamento e comunicazione del contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per l’anno 2020” nei termini di cui all’Allegato A.
Entro la data del 15 dicembre 2020 tutti i soggetti obbligati ed operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas, dei servizi idrici e del ciclo dei rifiuti dovranno procedere al versamento del contributo. L’invio, tramite il sistema informativo di comunicazione dell’Arera, dei dati relativi alla contribuzione è fissato al 15 febbraio 2021.
L’obbligo di versamento è imposto:

  • dalla legge del 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata, per i soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas naturale, e dei gas diversi da gas naturale;
  • dal decreto-legge 24 gennaio 2012 n.1, convertito con la Legge 24 marzo 2012, n. 27, per i soggetti operanti nel settore idrico;
  • dall’articolo 1, comma 529 primo capoverso, della legge 205/17, per i soggetti operanti nel settore dei rifiuti.

Per quanto riguarda i Comuni che svolgono e gestiscono in economia il servizio di gestione dei rifiuti urbani (o uno o più servizi che lo compongono) sono sottoposti anch’essi all’obbligo di versamento e comunicazione del contributo di funzionamento dell’Autorità. Per tali Comuni si può identificare la base imponibile cui applicare l’aliquota stabilita dalla deliberazione 358/2020/A sulla base dei ricavi desumibili dal Piano Economico Finanziario (PEF), deliberato dai Comuni entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, riconducibili all’effettiva quota di attività svolte al netto delle quote attribuibili ai servizi non ricompresi nel perimetro tariffario dell’Autorità.
I Comuni che svolgono esclusivamente l’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti e/o l’attività di spazzamento e lavaggio delle strade senza altresì svolgere nessuno dei servizi di gestione dei rifiuti (in tal caso affidati a un gestore esterno) sono esentati dall’obbligo di versamento del contributo di funzionamento. Tali enti dovranno comunque procedere alla presentazione della dichiarazione – comunicazione on line, laddove dovranno indicare il valore dei ricavi riconducibile alla componente denominata CARC, con l’aggiunta eventuale di quella relativa allo spazzamento e lavaggio delle strade.
L’aliquota del contributo per i soggetti operanti in Italia nel settore dei rifiuti è fissata allo 0,30 per mille dei ricavi relativi all’anno 2019 risultanti dall’ultimo bilancio approvato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Obbligo di concludere le procedure di gara avviate mediante project financing

Con comunicato dell’ 11 novembre 2020, il Presidente dell’ANAC richiama l’attenzione delle amministrazioni sulla necessità che la procedura di gara per l’affidamento di un project financing ad iniziativa privata, ove non aggiudicata, sia comunque conclusa da un provvedimento espresso tempestivo nel quale si dia conto delle ragioni che abbiano determinato la mancata aggiudicazione e delle conseguenti iniziative che l’amministrazione intende intraprendere, anche in coerenza con l’art. 183 del d.lgs. 50 del 2016.  Ciò al fine garantire la correttezza, oltre che la legittimità, delle determinazioni in materia di finanza di progetto, e nel contempo di consolidare la credibilità ed aumentare la diffusione di tale strumento, quale preziosa risorsa il Paese.
È stato osservato che talvolta l’amministrazione, che in un primo momento ha espresso al mercato l’interesse pubblico alla realizzazione di un certo progetto mediante un provvedimento espresso, non abbia dato atto, in modo espresso, dell’intenzione di abbandonarne l’attuazione, lasciando così in taluni casi incerte le aspettative del mercato rilevante, disattendendo l’obbligo di legge di concludere ogni procedimento amministrativo nei tempi prescritti e con un provvedimento motivato. Se da un lato vi è amplia discrezionalità dell’amministrazione nel compiere le scelte qualificanti la finanza di progetto, dall’altro, si  ritiene che tali scelte debbano essere rispettose dei principii di correttezza e lealtà, oltre che legittime.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION