Riparto fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale

Pubblicato il Decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 novembre 2020, recante «Riparto del fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario, e che alla data di entrata in vigore del medesimo decreto risultano avere il piano di riequilibrio approvato ed in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale», previsto dall’articolo 53, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Allegato A -Elenco Comuni beneficiari
Allegato B – Nota metodologica

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ricognizione dei posti disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato degli LSU

Con nota del 17 novembre 2020 il Capo Dipartimento della Funzione pubblica invita le 346 amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, che abbiano presentato istanze ammissibili ai sensi dell’articolo 1, comma 497, della legge 160/2019, in relazione all’assunzione a tempo indeterminato di 4.451  lavoratori, a compilare il format disponibile sulla piattaforma mobilita.gov.it entro il termine perentorio del 24 novembre p.v. La nota ricorda che  in attuazione della disciplina normativa è stato predisposto il D.P.C.M. di riparto delle risorse su cui in data 5 novembre u.s. è stata sancita l’intesa in sede di Conferenza unificata e che attualmente è in corso di adozione.
Le risorse sono state ripartite tra le regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia con contributo annuo a regime di importo pari a euro 9.296,22, cumulabile con eventuali contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato, per ogni lavoratore assunto. La mancata compilazione del format nei termini prescritti non consentirà al Dipartimento della Funzione pubblica di dare avvio alle procedure di reclutamento dei lavoratori interessati in attuazione di un complesso percorso che prevede la tempestiva pubblicazione del bando di selezione ai sensi dell’articolo 1, commi 446 e ss., della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e la conclusione delle procedure di reclutamento in tempi utili anche ai fini dell’articolo 1, comma 495, della legge 160/2019.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Non è possibile dare corso alla contrattazione integrativa in mancanza della RSU

Con l’orientamento applicativo CFL 78, l’Aran ha evidenziato che in base all’art.7, comma 2 del CCNL del 21.5.2018 del Comparto Funzioni Locali, la RSU è uno dei soggetti negoziali necessari per la contrattazione integrativa. Pertanto, se non si è proceduto alla costituzione della RSU, si dovrebbe procedere ad avviare la procedura per il rinnovo delle relative elezioni il più presto possibile. L’ente, quindi, deve invitare le OO.SS. aventi titolo ad indire le elezioni precisando che sino alla costituzione della RSU non è possibile dare corso alla contrattazione integrativa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Finanziamento attività culturali dei piccoli comuni, l’Avviso pubblico del MIBACT

La Direzione Generale Creatività Contemporanea e la Direzione Generale Turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo hanno emanato congiuntamente un Avviso pubblico per il finanziamento di attività culturali, da realizzarsi in forma di festival, con l’obiettivo di favorire il benessere e migliorare la qualità della vita degli abitanti dei borghi italiani, attraverso la valorizzazione delle risorse culturali, ambientali e turistiche.
Destinatari dell’avviso sono i Comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 10.000 abitanti che abbiano individuato il centro storico quale zona territoriale omogenea, con preferenze per quelle identificabili come aree prioritarie e complesse. Tali Comuni possono partecipare singolarmente o in rete tra loro, come capofila di partenariati – costituiti o costituendi – con altri enti profit e non profit.
Tra gli obiettivi strategici principali del bando:
a. promuovere e sostenere la qualità e le eccellenze dei territori dei borghi italiani;
b. costruire opportunità per il miglioramento socio-economico delle aree selezionate, anche prevedendo l’incubazione di imprese culturali e creative innovative di comunità e promuovendo attività di rigenerazione urbana a medio e lungo termine;
c. promuovere e sostenere contenuti innovativi nelle attività di educazione/formazione e sviluppo;
d. rafforzare e integrare l’offerta turistica e culturale dei territori;
e. sviluppare un approccio progettuale integrato e pratiche innovative ed inclusive;
f. incentivare progettualità orientate alla sostenibilità, anche attraverso l’impiego delle nuove tecnologie.
L’avviso pubblico prevede un finanziamento totale pari a € 750.000 a titolo di contributo finanziario per i Comuni dichiarati vincitori all’esito di una procedura valutativa istruttoria. Il finanziamento erogabile per la realizzazione di ciascun progetto è fissato entro la misura dell’80% dei costi ammissibili previsti e comunque entro (i) il limite massimo di € 75.000 se i comuni proponenti partecipano in forma singola tenendo sempre presente l’obbligo di partenariato con gli stakeholder del territorio; (ii) il limite massimo di € 250.000 se i comuni proponenti partecipano costituendo una rete tra di loro.
I partecipanti hanno 60 giorni per l’elaborazione dei progetti. I progetti presentati possono prevedere, tra le altre attività, anche eventi, mostre, rassegne, laboratori, giornate di formazione, realizzazione di piattaforme o applicativi digitali, con particolare attenzione all’innovatività, alla sostenibilità e alla accessibilità delle proposte, al coinvolgimento della cittadinanza e all’impatto sul territorio.
I progetti vincitori potranno essere realizzati da aprile a luglio 2021.
La programmazione deve essere pensata nel rispetto della normativa vigente in materia di contenimento del contagio da Covid-19.
Le domande di partecipazione devono essere caricate sulla piattaforma dedicata: https://procedimenti.beniculturali.it/BIF
Scadenza per le domande di partecipazione: venerdì 15 gennaio 2021, ore 12:00.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

I chiarimenti dell’Aran sull’attribuzione delle progressioni orizzontali

L’Aran, con l’orientamento applicativo CFL77 si esprime in merito alla possibilità, o meno, di formulare la graduatoria per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali, in caso di valutazioni del personale tardivamente effettuate dai responsabili dei servizi, sulla base degli atti rinvenibili alla data della contrattazione integrativa in cui sono stati definiti i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni medesime.
L’Agenzia, nel precisare che l’attività di assistenza alle Amministrazioni è limitata alla formulazione di orientamenti per la uniforme applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui essa è parte stipulante e non anche a fornire indicazioni operative, richiama la disposizione dell’art.16, comma 3, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018 secondo cui: “Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell’istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell’esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi.”.
Pertanto dall’inequivocabile tenore letterale della clausola contrattuale, prevista dall’art. 16, comma 3 del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018 non può che evincersi l’inderogabile necessità che le valutazioni da utilizzare siano quelle del triennio antecedente l’anno della sottoscrizione del contratto integrativo che prevede l’attivazione dell’istituto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rilievi della Corte dei conti sulla mancata quantificazione della cassa vincolata

La Corte dei conti, Sez. Piemonte, con deliberazione n. 134/2020/SRCPIE/PRSE, a seguito dell’esame istruttorio condotto sui rendiconti 2017 e 2018 del Comune, ha rilevato, tra l’altro, l’assenza di una quota vincolata del fondo cassa. che è apparsa incongruente con l’importo delle riscossioni in competenza di parte capitale, pari ad euro 222.388,71, rispetto ai relativi pagamenti, di euro 69.425,44. Dalla risposta complessiva dell’Ente e dall’esame dei dati contabili è emerso che al 31.12.2018 la cassa vincolata non era pari a zero, come dichiarato dall’Organo di revisione. Invero, nell’ambito delle entrate riscosse sul titolo 4 si rinvengono euro 159.450,00, relativi a contributi agli  investimenti da Amministrazioni pubbliche, accertati e riscossi nel 2018. Alla luce della natura di questa tipologia di entrata, al 31.12.2018, si sarebbe dovuto riscontrare un vincolo di cassa su le suddette entrate derivanti da trasferimenti. In merito il Collegio ha richiamato il punto 10 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2) che disciplina la contabilizzazione dell’utilizzo degli incassi vincolati degli enti locali. In particolare, nel punto 10.2 è specificato che “nel corso della gestione, in considerazione della natura libera o vincolata degli incassi e pagamenti, indicata a cura dell’ente nei titoli di incasso e di pagamento ai sensi degli articoli 180, comma 3, lettera d), e 185, comma 2, lettera i), del TUEL, il tesoriere distingue la liquidità dell’ente in parte libera e parte vincolata”. Inoltre, il punto 10.6 ha previsto che “All’avvio dell’esercizio 2015, contestualmente alla trasmissione del bilancio di previsione o, in caso di esercizio provvisorio, contestualmente alla trasmissione del bilancio provvisorio da gestire e dell’elenco dei residui, gli enti locali comunicano formalmente al proprio tesoriere l’importo degli incassi vincolati alla data del 31 dicembre 2014. L’importo della cassa vincolata alla data del 1° gennaio 2015 è definito con determinazione del responsabile finanziario, per un importo non inferiore a quello risultante al tesoriere e all’ente alla data del 31 dicembre 2014, determinato, dalla differenza tra i residui tecnici al 31 dicembre 2014 e i residui attivi riguardanti entrate vincolate alla medesima data”.
La riportata normativa, non solo, ha introdotto un obbligo di ricostruzione della cassa vincolata al 1° gennaio 2015, ma contiene anche una prescrizione finalizzata a garantire l’indicazione da parte degli enti, nel corso della gestione, della natura vincolata o libera degli incassi e dei pagamenti che consenta al tesoriere di distinguere la liquidità in parte libera e parte vincolata. Ciò sarà rilevante sia in relazione all’utilizzo delle entrate vincolate sia per consentire, a fine esercizio, al tesoriere di avere contezza della sussistenza e della consistenza della cassa vincolata dell’ente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION