RGS, comunicato relativo alla certificazione del Fondo funzioni fondamentali

Con comunicato del 16 novembre 2020, la Ragioneria generale dello Stato informa che le città metropolitane, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, beneficiari delle risorse di cui all’articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all’articolo 39 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, devono compilare i modelli allegati al Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 212342 del 3 novembre 2020, concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del richiamato decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, secondo le modalità di cui al citato Decreto interministeriale e li trasmettono entro il termine perentorio del 30 aprile 2021 al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il pareggio di bilancio nel sito web all’indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it.
Alcuni dati che saranno prospettati in tali modelli, relativi in particolare a Imposta municipale propria (IMU), Tributo per i servizi indivisibili (TASI), IMI, IMIS, Addizionale comunale all’IRPEF, Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori (RCA), Imposta provinciale di trascrizione (IPT), saranno forniti dal Dipartimento delle Finanze. Detti dati non saranno disponibili prima del 28 febbraio 2021.
Ne consegue, pertanto, che i modelli relativi alla certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza COVID-19 (modelli Covid-19, Covid-19-Delibere, Certif-Covid-19 e Certif-Covid-19/A) saranno resi disponibili sull’applicativo web pareggiobilancio.mef.gov.it a partire dal mese di marzo 2021.
In ogni caso sarà resa nota la data a partire dalla quale saranno messi in linea i prospetti di cui sopra ai fini della trasmissione sull’applicativo.
Per procedere all’invio telematico della certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza COVID-19 (modelli Certif-Covid-19 e Certif-Covid-19/A), la RGS rammenta che il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e i componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria devono sottoscrivere la stessa mediante firma digitale. Al fine di rispettare il termine perentorio di invio del 30 aprile 2021, gli enti che ancora non hanno un’utenza di accesso al “Pareggio di bilancio” sono invitati a richiedere l’utenza con le modalità indicate nell’Allegato 2 – ACCESSO WEB/20 al Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 212342 del 3 novembre 2020. Al riguardo, si segnala che i firmatari della certificazione non devono essere necessariamente utenti dell’applicativo del pareggio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondone Covid bis, pubblicato il decreto e la nota metodologica per il riparto dell’acconto

È stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali, il decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 novembre 2020, recante «Riparto di un acconto di 500 milioni di euro, di cui 400 milioni di euro a favore dei comuni e 100 milioni di euro a favore delle province e città metropolitane, delle risorse incrementali del Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali» istituito dall’articolo 106, comma l, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, previsto dall’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ed integrato dall’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
I  criteri e modalità di riparto, a titolo di acconto del Fondo, per l’importo di 400 milioni di euro, sono stati definiti dal Tavolo ex art. 106, decreto legge n. 34/2020, con il supporto tecnico di SOSE per quanto attiene la fornitura dei dati già disponibili per il trasporto scolastico e la valutazione delle variazioni di spesa relative al sociale. Il Tavolo ha espresso l’orientamento di procedere al riparto sulla base di due distinti ambiti di prevedibili maggiore spesa comunale connesse all’emergenza epidemiologica in corso:
– il trasporto scolastico, (150 milioni di euro)  in applicazione dei protocolli di sicurezza definiti nel corso del mese di settembre dalle autorità statali e regionali competenti;
– le spese di natura sociale (250 milioni di euro) emergenti per effetto delle conseguenze economiche dell’emergenza.

Il riparto dell’acconto delle risorse incrementali dello stesso Fondo per province e città metropolitane, per un importo complessivo pari a 100 milioni di euro sono, è assegnato per il 50 per cento, pari a 50 milioni di euro, sulla base del numero di scuole secondarie di secondo grado, a.s. 2019/2020 e, per l’altro 50 per cento, pari a 50 milioni di euro, sulla base del numero di alunni delle scuole secondarie di secondo grado a.s. 2019/2020.

Allegati:
Allegato A – Nota metodologica Comuni
Allegato B – Acconto Comuni
Allegato C – Acconto Province e Città metropolitane

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Qualità dell’Abitare: pubblicato il Decreto Interministeriale

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale, informa che è stato pubblicato sulla pagina https://qualitabitare.mit.gov.it il Decreto Interministeriale n. 395 del 16/09/2020 (in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) che assegna 853,81 milioni di euro per riqualificare e incrementare il patrimonio residenziale sociale, rigenerare il tessuto socio-economico, incrementare l’accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini.
Gli interventi e le misure finanziati devono mirare a soluzioni durevoli in un’ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall’Unione europea, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City).
I fondi spettano alle Regioni, alle Città Metropolitane, ai comuni sede di Città Metropolitane, ai Comuni capoluogo di Provincia, alla città di Aosta, ai Comuni con più di 60.000 abitanti.
Dalle ore 12,00 del 16 novembre gli Enti interessati potranno registrarsi sul portale applicativo dedicato al Programma, accessibile dalla pagina https://qualitabitare.mit.gov.it.
Dopo l’infoday del 30 ottobre, destinato ad ANCI e al Coordinamento delle regioni, dal 17 novembre si svolgeranno webinar destinati ai vari Enti interessati, durante i quali verranno forniti approfondimenti e chiarimenti. Sulla stessa pagina del Programma è pubblicato il calendario dei webinar.
Per supporto amministrativo, è possibile richiedere informazioni e chiarimenti al seguente indirizzo di posta elettronica: qualitabitare.diges@mit.gov.it.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

L’inosservanza dei tempi di deposito della relazione dell’organo di revisione rende illegittima la deliberazione di approvazione del rendiconto

Il ritardo nella messa a disposizione dei consiglieri della relazione dell’organo di revisione al rendiconto di gestione determina un vulnus alle prerogative consigliari, impedendo una deliberazione consapevole, dovendosi escludere che si tratti di una violazione meramente procedimentale ovvero di una forma di irregolarità inidonea a determinare l’invalidità della delibera di approvazione, integrando, per contro, un vizio sostanziale che determina l’illegittimità della delibera consiliare. È quanto ribadito dal TAR Lazio, Sez. Seconda Bis, con sentenza n. 11588 del 09/11/2020, conformemente a quanto già espresso dal Consiglio di Stato, nella sentenza n. 3813 del 2018. Non soccorre, al fine di addivenire a differenti conclusioni, la circostanza che il regolamento comunale abbia previsto per il deposito della relazione un più ridotto termine di dieci giorni antecedenti alla seduta consiliare avente ad oggetto l’approvazione del rendiconto di gestione, tenuto conto dell’applicazione dei generali principi sulla gerarchia delle fonti.
Al riguardo, giova ricordare che l’art. 227, TUEL dispone che:
a) il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell’organo di revisione;
b) la proposta è messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare prima dell’inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità.
La norma prevede, dunque, un termine dilatorio fra il deposito degli atti e la votazione, per consentire lo studio della documentazione sui quali interverrà il voto, affinché la discussione possa svolgersi in modo informato e consapevole da parte dei consiglieri comunali.
Del pari, secondo i giudici amministrativi, neppure è possibile riconnettere positivo apprezzamento alla ricezione della notificazione della diffida prefettizia, giacché, in disparte ulteriori considerazioni, l’amministrazione era nelle condizioni di assicurare il rispetto sia del termine sopra indicato sia di quello assegnato dal Prefetto, non emergendo in atti una indifferibilità correlata all’ottemperanza della diffida in argomento, tanto più che, come chiarito anche di recente dal Giudice d’Appello, l’art. 141, comma 2, del TUEL – applicabile in virtù del richiamo di cui al successivo art. 227, comma 2 bis ed ai sensi del quale “… quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l’organo regionale di controllo assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all’amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio” – ha introdotto un termine acceleratorio, che non è “assistito da alcuna qualificazione di perentorietà”, potendo derivare la grave misura dello scioglimento dell’organo non già dalla mera inosservanza del termine suddetto bensì dalla constatata inadempienza ad una intimazione puntuale e ultimativa dell’organo competente, che attesta l’impossibilità, o la volontà del Consiglio di non addivenire all’approvazione (Cons. St., sez. III, n. 4288 del 2020, con la quale sono state condivise le statuizioni recate nella sentenza del Tar Campania, sezione staccata di Salerno, sez. II, n. 97 del 17 gennaio 2020).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Le assunzioni di personale nei Comuni c.d. non virtuosi

Gli enti caratterizzati da elevata incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti secondo le disposizioni di cui all’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e del relativo decreto attuativo del 17 marzo 2020 (c.d. “non virtuosi”) non sono, per ciò solo, privati di ogni facoltà di effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, ma l’entità dei relativi spazi assunzionali deve essere determinata in misura tale da risultare compatibile con il percorso di graduale riduzione annuale del rapporto di sostenibilità finanziaria che gli stessi sono chiamati a compiere. È quanto chiarito dalla Corte dei conti, Sez. Sicilia, con deliberazione n. 131/2020. La circostanza che il comune esibisca un rapporto fra spese di personale ed entrate correnti, secondo le definizioni recate dall’art. 2 del decreto attuativo, superiore a quello del valore-soglia di cui alla tabella 3 dell’art. 6 del medesimo decreto, non preclude, di per sé, all’ente l’effettuazione di assunzioni di personale a tempo indeterminato, ma gli impone di attuare un percorso di graduale riduzione annuale in modo da riportare (entro il 2025) il parametro eccedente all’interno dei valori prescritti. L’art. 6, comma 1, del decreto attuativo contempla la riduzione del turn over solamente quale una delle possibili leve (accanto a quella delle entrate) su cui agire ai fini del miglioramento del parametro (con ciò confermando, implicitamente, la permanenza, anche in capo a tali enti, della facoltà di procedere a nuove assunzioni). I comuni non virtuosi potranno operare sia sulla leva delle entrate che su quella della spesa di personale, eventualmente “anche” applicando un turn over inferiore al 100 per cento. Solo per l’ipotesi in cui detto obiettivo non sia effettivamente conseguito nell’anno 2025, è individuato un limite quantitativo tale per cui le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cessano dal servizio fino al raggiungimento del valore soglia.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION