Con comunicato del 16 novembre 2020, la Ragioneria generale dello Stato informa che le città metropolitane, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, beneficiari delle risorse di cui all’articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all’articolo 39 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, devono compilare i modelli allegati al Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 212342 del 3 novembre 2020, concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del richiamato decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, secondo le modalità di cui al citato Decreto interministeriale e li trasmettono entro il termine perentorio del 30 aprile 2021 al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il pareggio di bilancio nel sito web all’indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it.
Alcuni dati che saranno prospettati in tali modelli, relativi in particolare a Imposta municipale propria (IMU), Tributo per i servizi indivisibili (TASI), IMI, IMIS, Addizionale comunale all’IRPEF, Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori (RCA), Imposta provinciale di trascrizione (IPT), saranno forniti dal Dipartimento delle Finanze. Detti dati non saranno disponibili prima del 28 febbraio 2021.
Ne consegue, pertanto, che i modelli relativi alla certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza COVID-19 (modelli Covid-19, Covid-19-Delibere, Certif-Covid-19 e Certif-Covid-19/A) saranno resi disponibili sull’applicativo web pareggiobilancio.mef.gov.it a partire dal mese di marzo 2021.
In ogni caso sarà resa nota la data a partire dalla quale saranno messi in linea i prospetti di cui sopra ai fini della trasmissione sull’applicativo.
Per procedere all’invio telematico della certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza COVID-19 (modelli Certif-Covid-19 e Certif-Covid-19/A), la RGS rammenta che il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e i componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria devono sottoscrivere la stessa mediante firma digitale. Al fine di rispettare il termine perentorio di invio del 30 aprile 2021, gli enti che ancora non hanno un’utenza di accesso al “Pareggio di bilancio” sono invitati a richiedere l’utenza con le modalità indicate nell’Allegato 2 – ACCESSO WEB/20 al Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 212342 del 3 novembre 2020. Al riguardo, si segnala che i firmatari della certificazione non devono essere necessariamente utenti dell’applicativo del pareggio.