Dichiarazioni IMU concernente gli immobili merce

Con la Risoluzione n. 7/DF del 6 novembre 2020 il Dipartimento delle Finanze fornisce chiarimenti in merito alla dichiarazione, ai fini IMU, dei cosiddetti beni-merce – vale a dire i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati – con particolare riferimento alla natura dell’adempimento assolto tramite i canali Entratel e Fisconline e se questo risultasse idoneo ai fini della fruizione dell’esenzione IMU, stante la vigenza delle disposizioni del DM 30 ottobre 2012 che prevedono che la dichiarazione deve essere effettuata al Comune.
Il MEF precisa che a decorrere dal 2016 il Dipartimento Finanze ha messo a disposizione dei contribuenti interessati il modulo di controllo per la trasmissione dei dati delle dichiarazioni IMU/TASI, tramite i canali Entratel e Fisconline (Comunicato del 1° ottobre 2016) e che con Comunicato del 5 ottobre 2016, il Dipartimento delle Finanze ha puntualizzato che la possibilità della trasmissione telematica delle dichiarazioni IMU/TASI “non sostituirà l’attuale modalità di presentazione del modello cartaceo, ma costituirà un’ulteriore opzione a discrezione del contribuente”. Per cui, a partire da tale data l’obbligo dichiarativo IMU/TASI nei confronti del Comune competente può ritenersi validamente assolto attraverso il ricorso – indifferentemente e a scelta del dichiarante – o alla modalità tradizionale di trasmissione cartacea del modello dichiarativo approvato col D.M. 30 ottobre 2012 oppure, in alternativa, a quella telematica mediante l’utilizzo dei canali Entratel e Fisconline, con cui vengono trasmessi, sempre al comune competente, i dati risultanti dal medesimo modello dichiarativo IMU di cui al citato D.M. 30 ottobre 2012.
Del resto, l’equipollenza tra le due modalità di trasmissione (cartacea o telematica) della dichiarazione è riconosciuta anche dalla Corte di Cassazione. Al riguardo, infatti, è interessante richiamare l’ordinanza n. 13432 del 2012 con cui Giudici di legittimità hanno ritenuto applicabili, nell’ambito di un procedimento di trasmissione telematica, i principi propri della trasmissione cartacea e l’ordinanza n. 12107 del 2019, in cui la Suprema Corte, nel ribadire il valore della trasmissione telematica delle dichiarazioni tributarie rispetto a quella cartacea, statuisce che è nulla la dichiarazione fiscale annuale presentata tramite raccomandata all’Amministrazione competente, nel caso in cui il contribuente, sulla base di un obbligo di legge, avrebbe dovuto presentarla solo in via telematica.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Enti sciolti per mafia, effettuati i pagamenti dei contributi per le opere pubbliche

La Direzione centrale della Finanza Locale informa che he le risorse che incrementano il Fondo istituito dall’articolo 1, comma 277, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, finalizzato alla realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono state erogate con provvedimento del 3 novembre 2020. In tema di rendicontazione, si richiama quanto stabilito dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 15 maggio 2018. Entro il termine finale di cui all’art. 143, comma 10, primo periodo, del TUEL la commissione straordinaria nominata per la gestione dell’ente invia al Dipartimento per gli affari interni e territoriali, direzione centrale della finanza locale ed direzione centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali, una relazione illustrativa della qualità degli interventi effettuati per la realizzazione e manutenzione di opere pubbliche unitamente all’indicazione dei contributi effettivamente utilizzati.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANCI, richiesto il rifinanziamento del fondo indistinto per compensare i minori introiti

Rasserenare dal punto di vista amministrativo e finanziario l’attività dei Comuni nei prossimi mesi per aiutare efficacemente le categorie economiche e i cittadini più bisognosi. Questo in sostanza il messaggio chiaro lanciato delegato alla Finanza locale Anci e presidente IFEL Alessandro Canelli nel corso dell’audizione informale tenutasi presso la V Commissione bilancio del Senato relativa al Decreto Ristori. Nonostante l’indubbia efficacia del sostegno, la situazione di grande differenziazione delle condizioni finanziarie degli enti locali e le ulteriori difficoltà che i Comuni stanno incontrando in questa nuova fase dell’emergenza, rappresentano fonti di preoccupazione rispetto alla capacità del sistema di assicurare il mantenimento degli equilibri finanziari e di dare una prospettiva più lunga agli aiuti, nella previsione di un 2021 ancora caratterizzato dagli effetti della pandemia. A tal riguardo, l’ANCI ha presentato un pacchetto di proposte emendative al D.L. 137/2020 (decreto Ristori) su diversi piani tra loro complementari:
a) formale spendibilità anche nel 2021 dei fondi a favore degli enti locali, acquisiti o da acquisire in connessione all’emergenza epidemiologica in base alle previsioni dei decreti 34 e 104, così da semplificare gli obblighi di rendicontazione e l’attività programmatoria degli uffici locali;
b) abolizione ed accorpamento al rendiconto 2020 degli adempimenti relativi alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193 TUEL), in scadenza al 30 novembre 2021, in relazione all’eventuale caduta di operatività degli uffici finanziari dovuta all’incremento dei contagi;
c) proroga al 28 febbraio 2021 del termine per la deliberazione del bilancio consolidato (attualmente fissato al 30 novembre 2020), obbligatorio per i Comuni con popolazione superiore a 5mila abitanti;
d) facoltà di presentazione del Documento unico di programmazione (DUP) in occasione dell’esame del bilancio di previsione 2021-23, in deroga ai termini previsti dalla legge o dai regolamenti degli enti locali;
e) proroga al 2022 dell’entrata in vigore del Canone unico di cui ai commi 816 e ss. della legge di bilancio per il 2020 (L. 160/2019);
f) proroga al 2022 dell’obbligo di accantonamento al Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC) nelle more della definizione di un programma di intervento sui ritardi di pagamento più significativi;
g) proroga al 30 aprile 2021 del termine per l’approvazione dei piani economico-finanziari, dei regolamenti e delle tariffe relative al servizio rifiuti e ai connessi prelievi tributari o patrimoniali;
h) abolizione delle sanzioni disciplinari connesse all’eventuale mancata operatività del sistema pagoPA successivamente al termine del 28 febbraio 2021 (art. 65, co.2, d.lgs. n. 217/2017);
i) facoltà di proroga per un massimo di 12 mesi dei contratti di servizio, degli affidamenti in concessione e degli incarichi di revisione contabile, nel caso di scadenze comprese tra il 1° ottobre 2020 e il 31 marzo 2021, ove non altrimenti stabilito da norme di governo dell’emergenza in atto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANCI, Nota operativa sulla sospensione delle prove preselettive e scritte dei concorsi

Pubblichiamo la nota operativa dell’Anci sulla sospensione delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali. Il documento illustra le novità introdotte dall’articolo 1 comma 9 del DPCM 3 novembre 2020.
La nota ricorda che tra le diverse misure introdotte dal DPCM 3 novembre 2020, finalizzate a fronteggiare l’emergenza epidemiologica, vi è la sospensione delle sole prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private per il periodo di efficacia del DPCM, ovvero dal 6 novembre al 3 dicembre 2020. La nuova previsione presenta differenze sostanziali rispetto alle misure adottate nella prima emergenza. Si evidenzia in primo luogo la circostanza che non viene riproposta la sospensione delle “procedure concorsuali”, indipendentemente dalla fase in cui le stesse si trovino, ma esclusivamente della fase di “svolgimento delle prove preselettive e scritte”. La nuova disposizione non preclude dunque la possibilità di avviare nuove procedure concorsuali, rispetto alle quali è raccomandabile aderire all’utilizzo degli strumenti messi a disposizione dal Decreto n. 34/2020, artt. 247-248.
Inoltre, non appare preclusa la possibilità di svolgere la prova orale anche in presenza, con l’osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1/2020 e dei protocolli di sicurezza. Tale Direttiva nel febbraio scorso, prima ancora che venisse adottata la sospensione dei concorsi pubblici, aveva fornito indicazioni operative per lo svolgimento in sicurezza delle prove concorsuali.
Sono da ritenersi altresì escluse dalla sospensione le prove pratiche per le quali non è prevista la produzione in aula di elaborati scritti, come ad esempio prove di idoneità per il personale ausiliario della scuola.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

INAIL, Sorveglianza sanitaria eccezionale

L’INAIL, con apposito comunicato (di seguito riportato) informa che a decorrere dal 5 novembre 2020 è di nuovo disponibile, per i datori di lavoro interessati, il servizio telematico per l’inoltro delle richieste di visita medica per Sorveglianza sanitaria eccezionale, in vigore sino al 31 dicembre 2020. I datori di lavoro pubblici e privati interessati dalla predetta norma possono nuovamente fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail tramite l’apposito servizio online.
Fermo restando quanto previsto per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio, l’art. 83 d.l. 34 del 19 maggio 2020 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell’età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore.
L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come “fragili” ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.
Pertanto, il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che di tipo clinico”.
Per i datori di lavoro che non sono tenuti, ai sensi dell’art. 18, co. 1 lett. a), d.lgs. 81/2008, alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, la sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con i propri medici del lavoro.
Il datore di lavoro o un suo delegato possono inoltrare la richiesta di visita medica attraverso l’apposito servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, reso di nuovo disponibile dal 5 novembre 2020 e accessibile dagli utenti muniti di credenziali dispositive.
Per gli utenti non registrati le credenziali possono essere acquisite tramite:
– Spid;
– Inps;
– Carta nazionale dei servizi (Cns);
– Inail, con l’invio dell’apposito modulo da inoltrare attraverso i servizi online o da consegnare presso le sedi territoriali Inail.
Nel caso di delega da parte del datore di lavoro, deve essere compilato e inoltrato l’apposito modulo “Mod. 06 SSE delega”, reperibile nella sezione dedicata del portale “Moduli e modelli”.
Una volta inoltrata la richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore.
All’esito della valutazione della condizione di fragilità, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.
Successivamente all’invio del giudizio di idoneità, il datore di lavoro riceve una comunicazione con l’avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da iva per il pagamento della prestazione effettuata. Con decreto interministeriale del 23 luglio 2020 la tariffa dovuta all’Inail per singola prestazione effettuata è stata fissata in € 50,85.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Trasporto scolastico, nessun pagamento di corrispettivo per il mancato servizio

Nessun pagamento è dovuto ai gestori del servizio di trasporto scolastico per la copertura delle spese residue incomprimibili nel periodo di lockdown, conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19. È quanto chiarito dalla Corte dei conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 147/2020 in risposta ad una richiesta di parere in merito alla corretta interpretazione ed applicazione pratica dell’art. 92, comma 4/bis della legge n. 27/2020 di conversione del D.L. n. 18/2020 e dell’art. 109 del DL 34/2020, con riferimento alla corresponsione dell’intero corrispettivo per il periodo da marzo al 18 maggio 2020 ai gestori del servizio di trasporto scolastico.
I magistrati, dopo un’attenta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, rilevano che l’art. 92, comma 4-bis, introdotto dalla legge di conversione del D.L. 18/2020 – legge n. 27/2020 in vigore dal 30 aprile 2020 – al fine di tutelare le società che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e scolastico, escludeva la possibilità per i committenti di operare decurtazione ai corrispettivi dovuti a seguito della riduzione o sospensione dei servizi disposta ex lege per motivi eccezionali dettati dall’emergenza sanitaria. L’efficacia di tale disposizione era, tuttavia, subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in base al quale devono essere comunicati alla Commissione Europea i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti di Stato. Ne è conseguita l’inidoneità della disposizione in esame a produrre effetti giuridici nelle more del rilascio della predetta autorizzazione. Successivamente, l’art. 109 comma 1 lett. b) del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) entrato in vigore il medesimo giorno, ha espunto dal menzionato comma 4-bis dell’art. 92 del D.L. 18/2020 la locuzione “e di trasporto scolastico”, permettendo, di fatto, alle amministrazioni di applicare decurtazioni nei confronti dei gestori di servizi di trasporto scolastico a seguito delle minori corse effettuate e/o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
Alla luce di ciò, il predetto comma 4–bis dell’art. 92 ha avuto una vigenza di soli 19 giorni nell’arco dei quali le disposizioni ivi contenute non sono state in grado di esplicare alcun effetto nel mondo giuridico, in attesa del rilascio della preventiva autorizzazione della Commissione europea (autorizzazione che non risulta, allo stato degli atti, essere intervenuta). In conclusione, secondo i giudici, non è possibile provvedere ad alcun pagamento di detto servizio per il periodo in cui esso non è stato reso neanche per il periodo di breve vigenza della disposizione di favore (19 giorni, ossia dal 30/04/2020 data di entrata in vigore del D.L. 18/2020 al 19 maggio successivo, data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020) in quanto le statuizioni contenute nel comma 4-bis non hanno mai acquistato efficacia poiché sottoposte alla preventiva autorizzazione della Commissione europea, stante la natura di “aiuto di Stato” del pagamento ivi previsto.
Infine, il Collegio evidenzia che il trasporto scolastico è completamente estraneo alla disciplina di finanziamento prevista dall’art. 48 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, così come modificato dall’art. 109 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che ha introdotto la possibilità per le amministrazioni pubbliche di riconoscere ai gestori di servizi dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socio-assistenziali un contributo a copertura delle spese residue incomprimibili, che è riservata esclusivamente ai servizi nella stessa richiamati. In detti servizi non rientra il trasporto scolastico che trova invece la sua regolamentazione nell’art. 5 del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 63.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION