Ricognizione delle graduatorie concorsuali disponibili per il reclutamento di personale presso le PA

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha avviato la ricognizione delle vigenti graduatorie concorsuali per l’assunzione a tempo indeterminato.
Le amministrazioni sono invitate a comunicare le graduatorie concorsuali vigenti per il reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale a tempo indeterminato entro il 30 novembre 2020 esclusivamente compilando la tabella allegata alla nota prot. n. 71057 del 6.11.2020 da trasmettere all’Ufficio per i concorsi e il reclutamento del Dipartimento della funzione pubblica al seguente indirizzo PEC: ripam@pec.governo.it con l’oggetto: “Ricognizione graduatorie vigenti”.
Anche le amministrazioni che hanno già caricato le proprie graduatorie concorsuali sulla sezione “Monitoraggio delle graduatorie” del portale del lavoro pubblico sono invitate a trasmettere la predetta tabella con le modalità sopra descritte.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

 

DL Ristori bis, ampliamento congedi parentali

L’art. 12 della bozza del D.L. Ristori bis prevede specifici aiuti per le famiglie con figli che risiedono nelle regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 (zone rosse e arancioni), dove è stata disposta la sospensione delle attività scolastiche in presenza anche nelle seconde e terze classi delle scuole secondarie di primo grado.
Si prevede la facoltà per entrambi i genitori degli alunni delle suddette scuole di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza, con il riconoscimento, in luogo della retribuzione, di un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, ma soltanto nel caso in cui la prestazione di lavoro non possa essere resa in modalità agile.
Tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi del suddetto decreto dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre e del 3 novembre 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Ristori bis, Cancellazione della seconda rata IMU attività in aree rosse

L’art. 5 della Bozza del D.L. Ristori bis, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 6 novembre scorso, prevede la cancellazione della seconda rata IMU per le attività che operano nelle regioni che si trovano all’interno delle zone rosse e arancioni, individuate con DPCM 3 novembre 2020, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Per il ristoro delle minori entrate è prevista l’integrazione di 31,4 milioni di euro, per l’anno 2020, del Fondo di cui all’articolo 177, comma 2, del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Si ricorda che un intervento in tal senso è stato effettuato con il D.L. Ristori (DL n, 137/2020) che all’art. 9 ha previsto la cancellazione della seconda rata IMU per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col DPCM. 24 ottobre 2020, in ragione dell’aggravarsi dell’emergenza sanitaria legata al virus Covid-19.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Nasce l’Osservatorio nazionale del lavoro agile

Il Ministro Dadone ha firmato il decreto che istituisce l’Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni. L’Osservatorio sarà composto da 27 rappresentanti di Governo, Regioni, enti locali, Inps, Istat e altre istituzioni, tra cui un membro per conto dell’Enea, in modo da poter approfondire con attenzione anche gli aspetti connessi alle tecnologie, all’energia e allo sviluppo sostenibile. Ad essi si aggiungeranno 14 esperti del settore pubblico e privato o provenienti dal mondo universitario, che andranno a costituire una Commissione tecnica di supporto.
L’Organismo nasce per fornire spunti e proposte di carattere normativo, organizzativo o tecnologico per migliorare sempre più lo smart working nelle Pa, anche interagendo con i principali stakeholder, per sviluppare le competenze del personale pubblico, le capacità manageriali dei dirigenti, la misurazione e valutazione delle performance organizzative e individuali. Verificherà, inoltre, che i POLA (Piani Organizzativi del Lavoro Agile) messi a punto dagli enti raggiungano gli obiettivi quantitativi e qualitativi fissati, monitorerà gli effetti dello smart working sull’organizzazione e i benefici per i servizi ai cittadini, ma ne promuoverà anche la diffusione sul piano comunicativo e culturale. L’impegno è di cambiare il volto del lavoro pubblico per avvicinarlo sempre più alle esigenze concrete della collettività.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in Gazzetta il decreto correttivo

È stato pubblicato in G.U. n. 276 del 5 novembre 2020, il decreto legislativo 26 ottobre 2020 n. 147 recante “Disposizioni integrative e correttive a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”.
Il decreto è stato adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 20 del 2019, con la quale il Governo è delegato a emanare decreti legislativi integrativi e correttivi della riforma della disciplina della crisi di impresa e dell’insolvenza, introdotta con il decreto legislativo n. 14 del 2019, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n.155.
Tra i numerosi principi e criteri direttivi stabiliti nella legge delega n. 155, cui dovranno attenersi anche i decreti correttivi ed integrativi si ricordano:
• il superamento del concetto di fallimento, espressione che non dovrà più essere utilizzata. La procedura fallimentare dovrà infatti essere sostituita con quella di liquidazione giudiziale, strumento che vede, in particolare, il curatore come dominus della procedura e, come possibile sbocco (in caso di afflusso di nuove risorse), anche un concordato di natura liquidatoria;
• l’introduzione di una fase preventiva di “allerta” finalizzata all’emersione precoce della crisi d’impresa e ad una sua risoluzione assistita;
• la previsione, per le insolvenze di minore portata, di una esdebitazione di diritto – che dunque non richiede la pronuncia di un apposito provvedimento del giudice – conseguente alla chiusura della procedura di liquidazione giudiziale, fatta salva la possibilità di un’eventuale opposizione da parte dei creditori;
• la facilitazione, nello stesso quadro, all’accesso ai piani attestati risanamento e agli accordi di ristrutturazione dei debiti;
• le modifiche alla normativa sulle crisi da sovra-indebitamento;
• il riordino della disciplina dei privilegi e la previsione di garanzie reali non possessorie; – le garanzie per gli acquirenti di immobili da costruire;
• il coordinamento ai contenuti della riforma delle disposizioni del codice civile nella parte relativa alle società.

Lo schema reca diverse disposizioni innovative con le quali tra l’altro:
• specifica la nozione di crisi, sostituendo all’espressione “difficoltà economico finanziaria” quella di “squilibrio economico finanziario” (articolo 1, lett. a);
• ridefinisce la disciplina degli indicatori della crisi: in particolare chiarisce la funzione degli indici di crisi e precisa che la dichiarazione attestata idonea a sottrarre l’impresa all’applicazione degli indici standard elaborati dal Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili produce i propri effetti non solo per l’esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio al quale l’attestazione è allegata ma “a decorrere dall’esercizio successivo”, senza necessità, dunque, di rinnovarla annualmente (articolo 3, comma 2);
• rimodula, con riguardo all’obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati, il criterio connesso all’ammontare totale del debito scaduto e non versato per l’imposta sul valore aggiunto risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche: viene abbandonato il criterio della percentuale (fissata al 30%) a favore di un criterio imperniato su “scaglioni” che determinano in modo netto l’ammontare specifico dell’I.V.A. scaduta e non versata, superato il quale scatta l’obbligo della segnalazione (articolo 3, comma 4);
• ridefinisce la nozione di gruppo di imprese, con la precisazione che sono esclusi dalla definizione normativa oltre che lo Stato anche gli enti territoriali e la specificazione delle situazioni in presenza delle quali è possibile presumere lo svolgimento, da parte di un’impresa, dell’attività di direzione e coordinamento (articolo 1, lett. b);
• ridefinisce le “misure protettive” del patrimonio del debitore; oltre a chiarire quale sia il procedimento applicabile alla richiesta di misure protettive formulata prima del deposito di una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, l’intervento correttivo chiarisce: che il decreto con il quale il tribunale provvede è reclamabile; che la durata delle misure protettive non deve essere superiore a quattro mesi e che il decreto emesso dal giudice oltre che pubblicato sul registro delle imprese deve essere comunicato al debitore, sì da rendere effettiva la possibilità di contestarlo mediante il reclamo; che la corte di appello esercita i poteri protettivi nel giudizio di reclamo (proposto avverso il decreto del tribunale che accerta la mancanza delle condizioni di ammissibilità e fattibilità della proposta di concordato preventivo), mentre esercita quelli cautelari nel giudizio di reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale (articolo 7, comma 12);
• rimodula le norme relative alla individuazione del componente degli “Organismi di composizione della crisi d’impresa” (OCRI) riconducibile al debitore in crisi; si rende omogenea la qualità dei soggetti che, possono essere incaricati delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di crisi; i componenti del collegio dovranno essere scelti tra dottori commercialisti ed esperti contabili o avvocati, che abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell’apertura o tre accordi e di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati (articolo 36).
L’entrata in vigore del provvedimento è prevista per il 01/09/2021, ad eccezione delle disposizioni di cui agli artt. 37, commi 1 e 2, e 40 che entrano in vigore il 20/11/2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

MISE, Bando Progetti integrati innovativi per le isole minori non interconnesse

È stato pubblicato il 28 ottobre 2020 il Bando “Progetti integrati innovativi per le isole minori non interconnesse” che destina 10 milioni di euro per la realizzazione di progetti per la progressiva copertura del fabbisogno energetico attraverso energia da fonti rinnovabili.
Il bando, adottato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 maggio 2020 in attuazione dell’art. 6 del DM 14 febbraio 2017, è rivolto ai gestori del servizio elettrico operanti nelle isole minori non interconnesse, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici, ivi inclusi i Comuni interessati, e con soggetti privati e finanzia progetti di investimento integrati innovativi che dimostrino, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e continuità della fornitura, di ridurre la produzione di energia elettrica annua convenzionale.
Le domande dovranno essere presentate entro il 25 giugno 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Differimento delle consultazioni elettorali per l’anno 2020

Pubblicato in G.U. n. 278 del 7 novembre 2020 il D.L. n. 148/2020 recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2020 per il rinnovo degli organi elettivi dei comuni sciolti per infiltrazioni mafiose e per lo svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali.
In considerazione dell’attuale scenario epidemiologico per il Covid-19, le elezioni dei comuni i cui organi sono stati sciolti per infiltrazioni della criminalità organizzata, già indette per le date del 22 e 23 novembre 2020, sono state rinviate e si dovranno svolgere entro il 31 marzo 2021, con l’integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale. Fino alle nuove elezioni è prorogata la durata della gestione commissariale straordinaria.
Limitatamente all’anno 2020, in caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, il termine per procedere a nuove elezioni del consiglio metropolitano è fissato in centottanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo; le consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali delle regioni a statuto ordinario si dovranno svolgere entro il 31 marzo 2021; fino al rinnovo dei Consigli metropolitani e dei consigli provinciali, è prorogata la durata del mandato di quelli in carica.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Il premio di 100 euro spetta anche per le attività sindacali

Il premio di 100 euro riconosciuto ai dipendenti per il servizio svolto in presenza nello scorso marzo può essere determinato considerando anche le giornate in cui il lavoratore, nello stesso mese, ha prestato la propria attività sindacale in ufficio. È questa la precisazione fornita dall’Agenzia delle entrate con la risposta 519 del 4 novembre 2020.
L’Amministrazione istante fa presente di aver erogato il premio di 100 euro, previsto dall’art. 63 del D.L. n. 18/2020 (Cura Italia), a favore dei dipendenti che a marzo abbiano continuato a lavorare in sede o con modalità equiparabili alla presenza in ufficio. L’incentivo è graduato in ragione del rapporto tra i giorni effettivamente lavorati nel mese e quelli lavorabili. Dal computo delle giornate utili ai fini del bonus, sono state invece escluse le giornate di assenza per congedi ordinari, straordinari e parentali, per permessi anche non retribuiti, per aspettative, riposi compensativi, nonché per permessi studio. Inoltre, ai fini del calcolo non sono stati ricompresi tra i giorni lavorati i periodi di distacco per motivi sindacali ed i permessi sindacali e, comunque, ogni altra giornata di assenza ancorché giuridicamente equiparata al servizio effettivamente prestato “in presenza” presso la sede di lavoro.
L’Agenzia ricorda che la ratio dell’art. 63 del D.L. 18/2020 è quella di dare ristoro ai dipendenti che nel corso del mese di marzo u.s. hanno continuato a svolgere l’attività lavorativa nel luogo di lavoro, ovvero in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell’ente. Con le circolari 3 aprile 2020, n. 8/E e 6 maggio 2020, n. 11/E, nonché con la risoluzione 9 aprile 2020, n. 18/E, è stato chiarito che non possano essere destinatari della riportata disposizione i dipendenti che nel medesimo periodo individuato dal legislatore abbiano prestato la loro attività lavorativa non “in presenza”, adottando, quale misura di prevenzione all’epidemia in atto, la modalità del telelavoro o del lavoro agile (c.d. “smart working”). I periodi di distacco e permesso sindacale, ai sensi degli artt. 31 e 32 del Dpr n. 164/2002, sono a tutti gli effetti equiparati al servizio svolto presso l’Amministrazione e retribuiti in egual modo, con esclusione degli straordinari e di altre indennità collegate all’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa. La normativa di riferimento non prevede alcuna interruzione del rapporto di lavoro dipendente in concomitanza con l’attività sindacale, di conseguenza, i periodi di permesso o distacco sindacale si configurano, per l’Agenzia, soltanto come una “diversa” modalità di svolgimento della prestazione e, quindi, non impediscono l’erogazione del premio in esame. Affinché però possa trovare applicazione l’art. 63 del decreto Cura Italia anche l’attività sindacale deve essere svolta “in presenza”, ovvero è necessario che su convocazione dell’Amministrazione i dipendenti in distacco o in permesso sindacale risultino presenti in ufficio. Laddove, invece, l’attività sindacale fosse svolta in altri luoghi, ad esempio presso la sede sindacale, sarà cura dell’Amministrazione di appartenenza acquisire idonea documentazione finalizzata all’attestazione della presenza e riconoscere, sotto la propria responsabilità, il beneficio economico.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION