Bando di mobilità, il candidato escluso ha diritto di accesso agli atti

Nell’ambito del bando di mobilità, il candidato escluso per la mancata allegazione del nullaosta al trasferimento rilasciato dall’amministrazione di appartenenza è titolare di un interesse qualificato diretto, concreto ed attuale all’accesso agli atti, ai sensi della legge n. 241/1990, per acquisire i curricula, il punteggio attribuito ai titoli nella procedura di mobilità, in quanto si tratta di documentazione funzionale ad azionare in giudizio il danno da perdita di chance cagionatole dal mancato rilascio da parte dell’amministrazione di appartenenza del nullaosta al trasferimento, necessario a pena di inammissibilità della domanda di partecipazione. È chiara, nel caso di specie, la finalità perseguita dell’accesso agli atti, che non è quella di controllare la legittimità della procedura di mobilità alla quale non ha preso parte, ma di dimostrare che sulla base dei titoli posseduti avrebbe avuto delle chance di collocarsi utilmente nella graduatoria finale se la sua domanda di partecipazione non fosse stata dichiarata inammissibile per mancata allegazione del nullaosta al trasferimento da parte dell’amministrazione di appartenenza. Secondo la giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, V, 18.10.2017, n. 4813; Cons. Stato, V, 23.3.2015 n. 1545; Cons. Stato, IV, 29.1.2014, n. 461), l’amministrazione deve consentire l’accesso se il documento contiene notizie e dati che attengono alla situazione giuridica tutelata (ad esempio, la fondano, la integrano, la rafforzano o semplicemente la citano) o con essa interferiscono in quanto la ledono, ne diminuiscono gli effetti, una volta accertata l’utilità in chiave difensiva del documento, a prescindere da ogni indagine sulla natura degli strumenti di tutela disponibili. È quanto ribadito dal TAR Roma, con sentenza 11235/2020 del 2/11/2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Trasporto locale, 82 milioni per rinnovo contratto delle Regioni a statuto speciale

Con comunicato del 5 novembre 2020, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti informa dello sblocco delle risorse arretrate relative al contributo dello Stato per il contratto del trasporto pubblico locale delle Regioni a statuto speciale.
L’intesa per l’anticipazione dell’80% delle risorse relative agli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 è stata raggiunta in Conferenza Unificata: si tratta di 82 milioni di euro destinati alle Regioni a statuto speciale che erano bloccati da tempo per una serie di ragioni operative.
“In questa fase di grande difficoltà finanziarie per il trasporto pubblico locale – afferma la Ministra Paola De Micheli – siamo riusciti a rendere disponibili risorse fondamentali bloccate da troppo tempo. I fondi per il finanziamento dei contratti sono una risposta alle istanze dei lavoratori del settore e un impulso a quel miglioramento organizzativo a cui siamo tutti chiamati dalla contingenza in cui ci troviamo, segnata dall’emergenza sanitaria”.

Nel dettaglio le risorse assegnate:
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 18,2 MILIONI
REGIONE SICILIA 47,4 MILIONI
REGIONE SARDEGNA 4,9 MILIONI
NAVIGAZIONE LAGHI 7 MILIONI
CIRCUMETNEA 3,3 MILIONI
DOMODOSSOLA CONFINE DI STATO 0,7 MILIONI

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

AGCOM, Non solo PagoPA per il pagamento alle amministrazioni pubbliche

In una segnalazione l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato evidenzia che modifiche, deroghe e proroghe hanno creato incertezza e condotto alcune amministrazioni a restringere le modalità ammesse per i versamenti, tra cui l’uso della domiciliazione bancaria per il pagamento della TARI.
L’Autorità ha rilevato che, nonostante il Codice dell’Amministrazione Digitale preveda un obbligo generalizzato di utilizzo esclusivo della piattaforma PagoPA, le relative Linee Guida precisano che si possano affiancare anche altri metodi di pagamento, tra cui la domiciliazione bancaria (Sepa Direct Debit o SDD). Allo stesso tempo il d.l. n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) prevede che gli enti territoriali possano addirittura “premiare” i cittadini che per i pagamenti s’avvalgano della domiciliazione bancaria, applicando una riduzione fino al 20% dell’aliquota. Inoltre, ci sono state deroghe e proroghe relative al giorno di decorrenza dell’obbligo, che è stato dapprima prorogato al 30 giugno 2020 e poi al 28 febbraio 2021.
Un quadro del genere ha generato incertezza nelle Amministrazioni Pubbliche, tanto che alcune, anche importanti dal punto di vista demografico, hanno ristretto al solo sistema PagoPA le modalità ammesse per i pagamenti (escludendo, ad esempio, la domiciliazione bancaria per il pagamento di tasse come la TARI).

 

 

Decadenza automatica degli incarichi conferiti dall’ente sciolto per infiltrazione criminale

La disciplina relativa allo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare è dettata agli articoli da 143 a 146 del TUEL. Come sottolineato dalla Corte costituzionale, questa particolare ipotesi di scioglimento rappresenta una misura governativa straordinaria che è funzionale all’esigenza di contrasto della criminalità organizzata mafiosa o similare (sentenza n. 182 del 2014). In particolare, ai sensi dell’art. 143, comma 6, è previsto che a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui all’art. 110, nonché gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria, di cui all’art. 144, entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.
Lo scioglimento degli organi di un Comune non ha natura di provvedimento di tipo sanzionatorio ma preventivo, con eminente finalità di salvaguardia dell’amministrazione pubblica di fronte alla pressione e all’influenza della criminalità organizzata e la possibilità di dare peso anche a situazioni non traducibili in addebiti personali, ma tali da rendere plausibile, nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell’esperienza, l’ipotesi di una possibile soggezione degli amministratori alla criminalità organizzata (Cons. Stato, Sez. III, 18 ottobre 2018, n. 5970).
Tale natura preventiva si comunica anche alle conseguenze a valle dello scioglimento degli organi comunali, tra i quali si pone la risoluzione degli incarichi di dirigente o funzionario a tempo determinato di cui all’art. 110, nonché degli incarichi di revisore dei conti e dei rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa.
Infatti, il legislatore, attraverso l’ampia dizione del dispositivo normativo, ha inteso disporre lo scioglimento di tutti quei rapporti di servizio non rientranti nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato. Va inoltre notato che lo scioglimento automatico riguarda tutti i pregressi incarichi, indipendentemente dal tempo in cui furono conferiti, dall’organo che lo fece, dalle modalità di selezione dei soggetti cui l’incarico fu affidato. La scelta della Commissione straordinaria di non avvalersi della facoltà di confermare l’incarico è connotata da elevatissimo tasso di discrezionalità, e non è sindacabile dal giudice amministrativo se non nei casi di palese illogicità e irragionevolezza.  È quanto ribadito dal TAR Campania, sentenza del 20 ottobre 2020, n. 4640.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Imposta di soggiorno, illecito amministrativo per il gestore che non versa le somme all’Ente

Come noto, l’art 180, commi 3 e 4 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, c.d. decreto Rilancio, introducendo un nuovo comma 1-bis all’art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno – o del contributo di soggiorno previsto per Roma capitale – al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Sia nel caso delle strutture ricettive, sia nel caso delle locazioni brevi, la novella normativa pone in capo a tale soggetto responsabile la presentazione della dichiarazione. Tale dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. È prevista anche una disciplina sanzionatoria, sia in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile (si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto), sia in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, laddove si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Il legislatore ha, dunque, trasformato obblighi e attribuzioni del gestore che, in relazione al medesimo tributo, è gravato oggi di oneri completamente diversi. Nella previgente disciplina, il gestore assumeva la qualifica di agente contabile con obbligo di rendicontazione, incaricato del pubblico servizio di riscossione della tassa di soggiorno e versamento nelle casse comunali, anche in assenza di preventivo specifico incarico da parte della pubblica amministrazione (in genere attraverso regolamento comunale). Nella nuova veste, il gestore assume la figura di sostituto di imposta, responsabile del pagamento dell’imposta e del contributo di soggiorno con diritto di rivalsa sul fruitore del servizio. In sostanza, il gestore, destinatario dell’obbligo tributario, deve versare il tributo a prescindere dal pagamento da parte degli ospiti della struttura ricettiva, sui quali può esercitare diritto di rivalsa secondo modalità tipiche della figura del responsabile d’imposta di cui all’art. 64 TUIR e in particolare del suo comma 3 (“chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell’imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, ha diritto di rivalsa”).
Risulta differente, altresì, il quadro sanzionatorio, in quanto l’omesso, parziale o ritardato versamento dell’imposta di soggiorno da parte del gestore determina, ora, la concretizzazione di un illecito amministrativo e non anche la grave ipotesi di illecito penale del peculato d’uso (art. 314 c.p.).
Sul punto, la Corte di cassazione, con sentenza n. 30227/2020 ha evidenziato che la trasformazione della qualifica soggettiva del gestore e della condotta di omesso versamento dell’imposta, da reato penale a violazione amministrativa, si è prodotta solo per il futuro, ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto. È, pertanto, escluso in radice che possa ulteriormente configurarsi il delitto di peculato, posto che il denaro ancora non versato a titolo d’imposta per definizione non costituisce denaro altrui.
La Corte, ricostruendo il quadro normativo, come sopra richiamato, ribadisce la rilevanza penale a titolo di peculato delle condotte commesse in epoca anteriore alla novatio legis di cui all’art. 180, comma 4 del D.L. n. 34/2020 convertito nella legge n. 77/2020. Tuttavia, ha escluso che la modifica del quadro di riferimento normativo di natura extra penale che regola il versamento dell’imposta di soggiorno abbia comportato un fenomeno di abolitio criminis, poiché tale effetto si determina solo quando la modifica abbia riguardato norme realmente integratrici della legge penale, come quelle di riempimento di norme penali in bianco o le norme definitorie, ma non anche le norme richiamate da elementi normativi della fattispecie penale, nessuna di tali tra loro differenti situazioni essendosi, peraltro, determinata nella vicenda normativa in esame.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION