Sottoscrizione contratto collettivo integrativo in mancanza di certificazione dell’organo di revisione

In merito alla possibilità, o meno, di dare automaticamente corso alla sottoscrizione definitiva di un contratto collettivo integrativo qualora l’organo di controllo non abbia formulato rilievi entro il termine di 15 giorni, l’ARAN con parere CFL 110 del 4/11/2020 ha rilevato che, ai sensi dell’art. 8, comma 6 del CCNL del 21 maggio 2018, trascorsi quindici giorni dal momento del ricevimento del testo dell’ipotesi di accordo da parte del soggetto preposto al controllo, senza rilievi di quest’ultimo, previa autonoma verifica dei contenuti dell’ipotesi di accordo con particolare riferimento al profilo della rispondenza degli stessi alle direttive a suo tempo impartite, l’organo di governo competente dell’ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo.
Dal tenore letterale della citata disposizione contrattuale, si evince che la procedura negoziale di secondo grado non prevede, nel caso di carenza dei rilievi del soggetto preposto al controllo, la formazione di una sorta di silenzio-assenso vincolante al quale consegua l’automatica autorizzabilità della sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo da parte dell’organo di governo.
Pertanto, l’organo di governo dovrebbe adottare sempre comportamenti improntati alla massima prudenza ed in particolare potrebbe, ad esempio, attendere o sollecitare il parere dell’organo di controllo, anche dopo la scadenza del termine stabilito.
L’organo di governo potrebbe autorizzare la sottoscrizione del contratto collettivo integrativo, anche in mancanza della necessaria certificazione dell’organo di controllo, ma solo se, assumendosi la relativa responsabilità, sia effettivamente in grado di dimostrare e certificare il rispetto dei vincoli di competenza o di carattere economico-finanziario stabiliti dalla legge nonché l’assenza di contrasto con nome imperative o con la delega negoziale conferita dal CCNL alla contrattazione decentrata integrativa.
In proposito, si deve ricordare infatti che l’art. 40, comma 3-quinquies, del d.lgs.n.165/2001 e s.m.i., con una disposizione di natura imperativa, espressamente dispone: “Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale o che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione”.
Tale precetto non può non riguardare e non vincolare anche le decisioni dell’organo di governo in considerazione del particolare ruolo che è chiamato a svolgere nell’ambito della procedura contrattuale.
La disciplina contrattuale è finalizzata ad assicurare la sollecita conclusione del procedimento negoziale di secondo livello, ma certamente non può essere intesa nel senso di espropriare di ogni potestà di valutazione e di decisione l’organo di governo, nel senso di imporgli comportamenti illegittimi e come tali suscettibili di dar luogo anche a forme di responsabilità per danno erariale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Monitoraggio dell’attuazione dei Piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Con apposito comunicato, l’ANAC informa che a partire dal 2 Novembre sulla Piattaforma online per l’acquisizione dei Piani Triennali sono stati aggiunti i moduli grazie ai quali è possibile inserire i dati relativi al monitoraggio dell’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Le informazioni di dettaglio e le guide all’uso delle nuove funzionalità sono disponibili nella pagina di accesso al servizio https://servizi.anticorruzione.it/ptpc/.
Sarà data successiva comunicazione riguardante la disponibilità della Relazione Annuale che viene automaticamente generata dal sistema a fronte della compilazione di tutti i moduli.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Covid-19, il Dpcm del 3 novembre 2020

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm del 3 novembre contenente le nuove misure restrittive per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, che entreranno in vigore dal 5 novembre e saranno efficaci sino al 3 dicembre 2020. Il provvedimento sospende lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica. Resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto.
Le pubbliche amministrazioni dovranno limitare la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
Le P.A. dovranno, quindi, assicurare le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all’articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente:
a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l’effettività del servizio erogato;
b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui all’articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Per il recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario prima dei termini serve atto formale

Qualora l’Ente intenda modificare le modalità e le tempistiche con cui ha, in precedenza, deciso di recuperare il maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario, dovrà adottare, nel rispetto del principio del contrarius actus, una delibera consiliare – corredata dal parere dell’Organo di revisione – da cui emerga l’avvenuto recupero anticipato del disavanzo da riaccertamento straordinario, con espressa indicazione delle entrate utilizzate per la copertura del disavanzo, ai fini della sua riduzione o azzeramento, in applicazione della disciplina prevista dall’art. 3 del d.lgs. n. 118/2011 e dell’art. 2 del D.M. 2 aprile 2015. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Lazio, con la deliberazione n. 109/2020/PRSE, a seguito dell’esame dei questionari per gli esercizi finanziari dal 2014 al 2018 di un Comune. Dall’esame della documentazione contabile dell’Ente (coinvolto nella sperimentazione dell’armonizzazione nel 2014) è emerso che, in sede di riaccertamento straordinario dei residui, abbia riconosciuto un maggior disavanzo pari ad euro – 3.517.454,62, da ripianare in n. 30 rate, ciascuna da euro 117.248,48 48. In sede di bilancio 2017, la quota di disavanzo iscritta nella parte spesa è risultata pari ad euro 90.321,65 in quanto il rendiconto 2016 si è chiuso con un disavanzo pari al medesimo ammontare iscritto nel 2017, dimostrando un recupero del disavanzo trentennale che è avvenuto in maniera tempestiva. Nel bilancio di previsione 2018, non essendoci un disavanzo da ripianare (il risultato di amministrazione 2017 si è chiuso con un avanzo disponibile, lett. E) positivo), non è stato iscritto alcun disavanzo. Nel merito, i giudici contabili hanno evidenziato che i risultati conseguiti nel corso del 2016 e del 2017 non possono, ex se, esimere l’Ente né dal documentare, sotto il profilo contabile, l’effettivo recupero anticipato del disavanzo maturato in sede di riaccertamento straordinario, né dall’approvare formalmente il recupero anticipato del disavanzo in parola. Tali operazioni, difatti, si rendono necessarie prima di poter procedere, in via automatica, alla mancata iscrizione, in uscita, della quota annuale di euro 117.248,48 per le annualità successive al 2017. Ancorché l’Ente abbia la possibilità di rivedere – nel rispetto dei limiti massimi previsti dal d.lgs. n. 118/2011 e dal D.M. 2 aprile 2015, nonché degli altri vincoli di finanza pubblica- il piano di recupero del disavanzo, occorre l’adozione di uno o più atti da cui emergano le entrate che vanno a coprire il disavanzo, riducendone o, come nel caso di specie, azzerandone l’importo. Diversamente, ove l’Ente, nella sua piena discrezionalità, intenda proseguire nel recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario, secondo il piano originario, sarà tenuto al recupero della quota annuale, per gli esercizi finanziari in cui la stessa non è stata applicata al bilancio di previsione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Rimborso al sindaco degli oneri per i contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi

In merito alla possibilità per il Comune di rimborsare al Sindaco, libero professionista (avvocato) che non ha sospeso l’attività, gli oneri per i contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, che ha sostenuto a proprio carico dal 2014 fino ad oggi, alla luce dell’art. 86, comma 2, del TUEL, la Corte dei conti, Sez. Abruzzo, con deliberazione n. 269/2020, ha ribadito che la disciplina possa trovare applicazione solo quando il lavoratore autonomo, che ricopre una delle cariche previste dal primo comma dell’art. 86 in un ente avente la popolazione ivi prevista (nel caso dei comuni, sindaco, assessori se ente avente popolazione superiore ai 10.000 abitanti, presidenti dei consigli se ente avente popolazione superiore ai 50.000 abitanti), si astenga del tutto dall’attività lavorativa (circostanza che il lavoratore autonomo ha l’onere di comprovare in costanza di mandato amministrativo). Perché ricorra l’obbligo del versamento da parte dell’ente degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi in favore dell’amministratore locale, la norma richiede che ricorrano due requisiti concomitanti: l’elezione ad una carica elettiva ed il conseguente sacrificio del tempo destinato all’ordinaria propria attività lavorativa. L’orientamento consolidato della magistratura contabile è quello di ritenere che il riferimento effettuato dall’art. 86, comma 2, al “titolo previsto dal comma 1” debba essere collegato non solo all’oggetto del pagamento (gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi), ma anche alla ragione che causalmente lo giustifica. Quest’ultima è da rinvenirsi nel sostegno che l’ordinamento vuole assicurare a favore di chi opti per l’esclusività dell’incarico di amministratore, opzione che, in quanto tale, non può essere differentemente disciplinata per il lavoratore dipendente rispetto a chi non riveste tale posizione. Pertanto, la mancanza di un istituto, quale è l’aspettativa senza assegni, previsto per i soli lavoratori dipendenti, pubblici o privati e, finanche, la pratica difficoltà di verificare il mancato esercizio contemporaneo di professioni, arti e mestieri, da parte dell’amministratore locale, non può essere argomento per sostenere che l’art. 86, commi 1 e 2, TUEL, abbia ad oggetto fattispecie diversamente costruite a seconda che si abbia riguardo ai lavoratori dipendenti (comma 1) o a quelli non dipendenti (comma 2).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION