Fondone covid, il decreto sulla certificazione della perdita di gettito

Pubblicato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 212342 del 3 novembre 2020, concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Le città metropolitane, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, beneficiari delle risorse di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all’articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021 al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il pareggio di bilancio nel sito web all’indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, una certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalità definiti con il citato decreto interministeriale n. 212342.
Gli enti locali ai quali, ai sensi dell’articolo 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, sono tenuti, comunque, ad assolvere gli obblighi riferiti alla compilazione del modello nei termini e secondo le modalità del presente decreto.
Per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, gli obblighi di certificazione sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome, secondo le modalità indicate nell’allegato 1 del citato decreto interministeriale.
In particolare, ai fini della certificazione di cui all’articolo 39, comma 2, del decreto legge n. 104 del 2020, gli enti locali indicati nel decreto interministeriale, sono tenuti a trasmettere:

  • le informazioni riguardanti la perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza (modello “ COVID-19”);
  • l’elenco dei provvedimenti per l’adozione di politiche autonome di aumento o riduzione di aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019 e/o di agevolazioni 2020 rispetto al 2019, ivi incluse le agevolazioni specifiche per COVID-19 (modello “COVID-19-Delibere”);
  • la certificazione di cui sopra, firmata digitalmente, ai sensi dell’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria (modello “CERTIF-COVID-19”);
  • l’elenco dei provvedimenti inseriti nel modello “COVID-19-Delibere”, riprodotto automaticamente dal sistema in fase di certificazione e riportato nel modello “CERTIF-COVID-19/A”.

Si segnala che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 39 del predetto decreto legge n. 104 del 2020, gli enti locali che non trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, la certificazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 39 sono assoggettati ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari al 30 per cento dell’importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 2, da applicare in dieci annualità a decorrere dall’anno 2022. A seguito dell’invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. Infine, in caso di incapienza delle risorse, operano le procedure di cui all’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Allegati:
Tabella 1 – Comuni
Tabella 2 – Province e CM
Modelli Certificazione Covid-19

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Acquisto immobile da parte di un Ente in piano di riequilibrio finanziario pluriennale

La Corte dei conti, Sez. Puglia, con deliberazione n. 99 del 28.10.2020, in risposta ad una richiesta di parere in merito alla possibilità di un Comune, in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di procedere all’acquisto di un immobile di proprietà privata da destinare a finalità istituzionali (struttura sociale), ha rilevato che l’effettuazione di una spesa non prevista dal piano di riequilibrio approvato introduce un elemento di alterazione del percorso di riequilibrio cristallizzato con l’approvazione medesima, in contrasto con il quadro normativo che consente ordinariamente una modifica del piano nelle due ipotesi (avvicendamento fra organi di governo nelle more della delibera del giudice contabile di approvazione/diniego del piano; grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto). In sostanza, la Sezione ribadisce l’impossibilità di procedere a un aggravio del piano, mediante l’inserimento di una nuova spesa, essendo le ipotesi di modifica del piano stesso espressamente contemplate dal legislatore. La congruità dei mezzi e sostenibilità finanziaria del piano di riequilibrio trovano un riconoscimento formale con l’approvazione del piano medesimo da parte del giudice contabile, ex art. 243-quater, comma 3, TUEL. Quell’approvazione contiene una valutazione favorevole dell’attendibilità delle prospettive di risanamento intrapreso dall’ente e dei mezzi per il relativo conseguimento. In altri termini, i l piano approvato integra il parametro alla cui stregua valutare il conseguimento degli obiettivi di risanamento dell’ente interessato; conseguentemente, la legge annette al piano approvato uno statuto di tendenziale intangibilità.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Regime tributario delle alienazioni di immobili pubblici

In tema di dismissioni di immobili pubblici, l’acquirente ha diritto all’esenzione dalle imposte prevista dall’art. 20, comma 4-ter dl 133/2014 se i beni dismessi rientrano nello specifico decreto dirigenziale autorizzativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento del Tesoro). A tal fine è necessaria una deliberazione da parte dell’ente territoriale che conferisca mandato al Ministero di operare in tal senso. È quanto ribadito dalla CTR di Trieste, con sentenza del 14/09/2020 n. 112Nel caso di specie, il contribuente, titolare di ditta individuale, aveva stipulato atto di compravendita, riguardante la cessione di un complesso immobiliare (ex macello) da parte di un Comune (a seguito di deliberazione comunale), atto relativamente al quale era stata richiesta l’esenzione da ogni imposta ai sensi dell’art. 1, comma 275, della L. 311/2004, stante alienazione avvenuta ai sensi dell’art. 58 D.L. 112/2008 convertito nella L. 133/2008. In sede di liquidazione dell’imposta (tramite avviso notificato al notaio) la richiesta di esenzione era stata respinta, stante che la normativa non veniva a ricomprendere nel presupposto esentivo la cessione di beni comunali a favore di soggetti diversi da quelli in essa contemplati (fondazioni, associazioni riconosciute e società di cartolarizzazione). Con applicazione dell’imposizione indiretta ordinaria con aliquota del 9% (euro 27.540,00); ipotecaria e catastale nelle misure fisse di euro 50,00 ciascuna, e così per totali euro 27.640,00. Il contribuente aveva presentato richiesta di rimborso delle citate somme, cui l’Ufficio aveva opposto tacito diniego. Avverso il silenzio-rifiuto dell’ufficio, il contribuente proponeva ricorso innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone. La Commissione Provinciale, con sentenza 17/02/17, nella considerazione che a seguito dell’intervenuto decreto 133/2014 (c.d. sblocca Italia) era stata ripristinata l’agevolazione tributaria del 2004 per cessioni nel quadro di operazioni di cartolarizzazione di beni di proprietà anche di enti locali con ampliamento della platea dei destinatari (incluso imprenditori), accoglieva il ricorso del contribuente.  La CTR di Trieste, nel riformare la sentenza di primo grado, ha escluso la possibilità di usufruire del regime agevolato, per le seguenti ragioni:

  • l’esenzione di cui all’art. 20, comma 4-ter DL 12 settembre 2014, n. 133 è esplicitamente riferita agli atti di cui alle procedure di cui all’art. 11-quinquies;
  • tale ‘procedura’ (applicabile sia a beni di competenza dell’Agenzia del Demanio, che ai beni di proprietà di enti territoriali e pubblici, con cessioni anche tramite trattativa privata) implica necessariamente l’adozione di un decreto autorizzativo della Direzione del Tesoro;
  • onde fare rientrare i beni da dismettere da parte degli enti territoriali e pubblici nel decreto della Direzione del Tesoro, la ‘deliberazione’ dell’ente territoriale e pubblico deve conferire espresso mandato per l’inserimento del bene nel citato decreto del Tesoro;
  • nel caso di specie, il Comune non ha fatto ricorso alla citata procedura, ragione per cui l’applicazione dell’imposta proporzionale appare legittima, così come l’applicazione in misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Irretroattività del riclassamento catastale

Il riclassamento catastale non ha effetto retroattivo e non può determinare la decadenza dall’agevolazione prima casa. Infatti, gli atti modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati, a decorrere dal 1° gennaio 2000, sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione a cura dell’ufficio competente, come previsto dall’art. 74, comma 1, L. 342/2000.
Sulla base di tale principio la CTR lombarda, con sentenza del 24/09/2020 n. 1992, ha confermato la pronuncia di primo grado e rigettato la richiesta dell’Ufficio di revoca dei benefici goduti dal contribuente. Nel caso di specie, al momento dell’acquisto, l’immobile era in categoria catastale A/2 (abitazione civile), di conseguenza l’acquirente poteva legittimamente fruire dei benefici di prima casa, nonostante il successivo riclassamento in categoria A\1 (abitazione signorile).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION