L’art. 22 del D.L. n. 137/2020 allarga la platea dei beneficiari delle misure previste dall’articolo 21 bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Più in particolare, con la modifica apportata, si prevede che un genitore lavoratore dipendente, pubblico o privato, abbia diritto allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, convivente e minore di 16 anni (in luogo della precedente soglia di 14 anni), disposta dal dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale (territorialmente competente) a seguito di contatto verificatosi:
- all’interno del plesso scolastico;
- nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali: palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, o all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche;
- nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici.
Si ricorda che la norma sul diritto alla modalità di lavoro agile si aggiunge ad altre norme che, in via transitoria, prevedono tale diritto per alcune fattispecie.
Tali norme transitorie prevedono, fino al 31 gennaio 2021 (termine di scadenza dello stato di emergenza), il riconoscimento del diritto in esame – a condizione che la modalità di lavoro agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione:
- in favore dei lavoratori dipendenti portatori di handicap grave, o aventi nel proprio nucleo familiare un soggetto portatore di handicap grave o immunodepresso;
- sulla base delle valutazioni dei medici competenti, ai dipendenti del settore privato maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria sul luogo di lavoro.
Rimane ferma l’età massina di 14 anni per usufruire del c.d. congedo COVID-19 (pari al 50% della retribuzione, da utilizzare per astenersi dal lavoro) per quarantena dei figli conviventi – disposta dal dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica. Il congedo di cui trattasi può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa.
È previsto, inoltre, che in caso di figli di età compresa tra 14 e 16 anni, i genitori abbiano comunque diritto di astenersi dal lavoro ma senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto di conservazione del posto di lavoro.