DL Ristori, misure per scuole e famiglie

L’art. 22 del D.L. n. 137/2020 allarga la platea dei beneficiari delle misure previste dall’articolo 21 bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Più in particolare, con la modifica apportata, si prevede che un genitore lavoratore dipendente, pubblico o privato, abbia diritto allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, convivente e minore di 16 anni (in luogo della precedente soglia di 14 anni), disposta dal dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale (territorialmente competente) a seguito di contatto verificatosi:

  • all’interno del plesso scolastico;
  • nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali: palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, o all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche;
  • nonché nel  caso  in  cui  sia  stata   disposta  la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici.

Si ricorda che la norma sul diritto alla modalità di lavoro agile si aggiunge ad altre norme che, in via transitoria, prevedono tale diritto per alcune fattispecie.
Tali norme transitorie prevedono, fino al 31 gennaio 2021 (termine di scadenza dello stato di emergenza), il riconoscimento del diritto in esame – a condizione che la modalità di lavoro agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione:

  • in favore dei lavoratori dipendenti portatori di handicap grave, o aventi nel proprio nucleo familiare un soggetto portatore di handicap grave o immunodepresso;
  • sulla base delle valutazioni dei medici competenti, ai dipendenti del settore privato maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria sul luogo di lavoro.

Rimane ferma l’età massina di 14 anni per usufruire del c.d. congedo COVID-19 (pari al 50% della retribuzione, da utilizzare per astenersi dal lavoro) per quarantena dei figli conviventi – disposta dal dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica. Il congedo di cui trattasi può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa.
È previsto, inoltre, che in caso di figli di età compresa tra 14 e 16 anni, i genitori abbiano comunque diritto di astenersi dal lavoro ma senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto di conservazione del posto di lavoro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANAC, l’impresa fallita può essere autorizzata alla sola esecuzione dei contratti già stipulati

Con il Comunicato del Presidente, del 7 ottobre 2020, l’Anac ha fornito indicazioni interpretative ed operative in relazione alla sorte dell’attestazione di qualificazione rilasciata alle imprese fallite autorizzate all’esercizio provvisorio dell’impresa, le quali possono proseguire i contratti già stipulati e non anche partecipare a nuove procedure di affidamento. A tal fine, è stato chiarito che, in deroga a quanto previsto dall’articolo 70, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, l’adozione del decreto di autorizzazione alla continuazione provvisoria dell’esercizio dell’impresa adottato ai sensi dell’articolo 104 della legge fallimentare e l’autorizzazione all’esecuzione dei contratti già stipulati ai sensi dell’articolo 110, comma 3, del codice dei contratti pubblici sospendono l’obbligo di dichiarare la decadenza dell’attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata all’impresa fallita per la carenza del requisito previsto dall’articolo 80, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016. Infine, sono state fornite indicazioni operative agli Organismi di Attestazione, in merito alla conduzione del procedimento di verifica ex articolo 70, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, raccomandando il mantenimento di un contatto diretto con il curatore fallimentare per favorire lo scambio di informazioni utili”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Ristori, Cancellazione della seconda rata IMU

L’art. 9 del D.L. n. 137/2020, decreto Ristori, dispone l’abolizione del versamento della seconda rata dell’IMU, in scadenza entro il 16 dicembre 2020, in considerazione di quanto contenuto nel D.P.C.M. 24 ottobre 2020, che ha disposto la sospensione o la limitazione dell’esercizio di diverse attività, in ragione del perdurare degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19. La disposizione si aggiunge a quella prevista dall’art. 78 del D.L. n. 104/2020 (decreto agosto) che ha disposto l’abolizione dell’IMU per i settori del turismo e dello spettacolo.
Attesa la numerosità delle attività interessate dall’abolizione del versamento della seconda rata dell’IMU, la norma rinvia all’elenco di attività economiche contenuto nell’allegato 1 annesso al decreto-legge. L’abolizione riguarda i soli proprietari di immobili che siano al contempo anche gestori delle attività beneficiate, esercitate nei medesimi immobili.
Poiché la norma mira a sostenere economicamente gli operatori dei vari settori interessati con l’esenzione di imposta il cui versamento graverebbe negativamente sulla liquidità degli stessi, e pertanto – come già previsto per le altre attività beneficiate dall’art. 78 del D. L. n. 104 del 2020 – viene richiamato il rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 finale “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.
Inoltre, è previsto, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall’applicazione del beneficio, l’incremento del Fondo di cui all’art. 177 del D. L. n. 34 del 2020 di 101,6 milioni di euro per l’anno 2020 e conseguentemente si dispone uno slittamento dei termini per l’adozione dei decreti di ristoro di cui al comma 5 del citato art. 78 del D. L. n. 104 del 2020, che saranno adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Proroga del termine per la presentazione del modello 770 al 10 dicembre 2020

Il D.L. n. 137/2020, c.d. decreto Ristori, pubblicato in G.U. n. 269 del 28-10-2020, interviene parzialmente anche sul fronte delle scadenze fiscali. In particolare, l’art. 10 del provvedimento dispone la proroga, al 10 dicembre 2020, del termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta, di cui all’art. 4, comma 1 del Dpr 22 luglio 1998, n.322, relativa all’anno 2019 (mod. 770/2020).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Smart working, pubblicato in gazzetta il DM 19 ottobre 2020

È stato pubblicato in G.U. n. 268 del 28-10-2020 il decreto del 19 ottobre 2020, recante “Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale”. Il provvedimento attua le norme del decreto Rilancio, alla luce dei Dpcm del 13 e 18 ottobre contempera l’esigenza di contrasto alla pandemia con la necessità di continuità nell’erogazione dei servizi.
Ciascuna amministrazione dovrà assicurare, con immediatezza, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale lo svolgimento del lavoro agile almeno al 50% del personale impegnato in attività che possono essere svolte secondo questa modalità. Può farlo in modalità semplificata ancora fino al 31 dicembre 2020. Gli enti, tenendo anche conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, dovranno assicurare, in ogni caso, le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le loro potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato. Di conseguenza, le amministrazioni dovranno adeguare i sistemi di misurazione e valutazione della performance alle specificità del lavoro agile. Il dirigente, verificando anche i feedback che arrivano dall’utenza e dal mondo produttivo, monitorerà le prestazioni rese in smart working da un punto di vista sia quantitativo sia qualitativo. Le amministrazioni si adopereranno per mettere a disposizione i dispositivi informatici e digitali ritenuti necessari, ma comunque rimane consentito l’utilizzo di strumentazione di proprietà del dipendente. Data l’importanza della continuità dell’azione amministrativa e della rapida conclusione dei procedimenti, l’ente individuerà comunque ulteriori fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita rispetto a quelle adottate.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION