Riunioni in modalità a distanza, Applicabilità alle sedute di giunta e consiglio

Con la circolare prot. n. 14553 del 27 ottobre 2020 il Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione centrale per le Autonomie – fornisce chiarimenti in merito all’applicabilità alle riunioni degli organi collegiali degli enti locali della disposizione di cui all’art. 1, lett. d), punto 5, del D.P.C.M. 18 ottobre 2020 (con la quale si stabilisce, tra l’altro, che “nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza salvo la sussistenza di motivate ragioni”), confermata dal recente DPCM 24 ottobre 2020.
Di seguito i chiarimenti forniti:

  • fino al 31 gennaio 2021 (data di scadenza dello stato di emergenza) è vigente la previsione di cui all’art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che dà facoltà agli enti locali di tenere le sedute con la modalità della videoconferenza, anche laddove ciò non sia previsto dal relativo regolamento di funzionamento dell’organo collegiale, purché sia assicurata l’osservanza delle misure tecniche indicate nella medesima disposizione, idonee a garantire la trasparenza, la tracciabilità, la pubblicità e la regolarità della riunione, attraverso la regolamentazione provvisoria demandata al presidente del consiglio, ove previsto, o al sindaco;
  • nell’espressione “riunioni delle pubbliche amministrazioni” non sembrano annoverabili quelle degli organi collegiali di promanazione elettiva. Infatti, vanno tenuti presenti, ai fini della individuazione del perimetro applicativo della disposizione introdotta dal D.P.C.M. 18.10.2020, i principi di separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle di gestione attraverso cui si svolge l’azione della pubblica amministrazione degli enti locali. Ai consigli e alle giunte di questi ultimi sono, evidentemente, attribuite esclusivamente funzioni deliberative nonché di indirizzo e di controllo;
  • in considerazione dell’attuale andamento della diffusione del contagio da COVID-19, fermo restando che non si riscontra un obbligo normativo, l’ente locale deve valutare con attenzione l’opportunità di tenere le sedute dei consigli e delle giunte, così come le riunioni degli organismi interni ai consigli, quali le commissioni e le conferenze dei capigruppo, da remoto e non in presenza, assicurando la pubblicità della seduta degli organi assembleari;
  • nel caso in cui non si ricorra alla modalità della videoconferenza e la riunione si svolga in presenza, devono essere messe in atto tutte le misure anticontagio che prevedono l’obbligo del distanziamento interpersonale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale personali sia per i partecipanti alla seduta che per il pubblico eventualmente ammesso ad assistervi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, Le linee guida sul funzionamento dei controlli interni

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha approvato con delibera n. 19/2020 le linee guida per le relazioni annuali del Sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e del Presidente delle Province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell’esercizio 2019, e il relativo questionario.
Finalità delle linee guida è quella di fornire agli organi di vertice degli Enti indicazioni di principio e operative per valutare la coerenza e l’adeguatezza dei rispettivi sistemi di controllo interno, quale strumento di verifica dell’attuazione della sana gestione finanziaria e del rispetto del principio del buon andamento nel governo dei territori.
Un efficace sistema dei controlli, infatti, mette in luce la reale capacità del singolo ente di realizzare i programmi e di conseguire risultati concreti, utilizzando correttamente, nonché in modo economico ed efficiente, le risorse pubbliche, soprattutto in un contesto di crescenti difficoltà economiche e finanziarie derivanti dalla crisi epidemiologica da COVID-2019. Difficoltà che sembrano essere destinate ad incidere in modo particolarmente significativo sul quadro di detti controlli, in considerazione principalmente dell’esigenza di adattarne la struttura organizzativa e le modalità di gestione delle prestazioni lavorative allo scopo di garantire la tutela della salute del relativo personale dipendente.
In questa ottica, le verifiche della Corte dei conti investono il sistema dei controlli sugli organismi partecipati, per l’incidenza di tali gestioni sui bilanci degli enti, al fine di garantire la continuità dei servizi pubblici di interesse generale e predisporre piani di risanamento idonei a sostenere il sistema socio-economico territoriale. Sul piano del controllo strategico, occorrerà esaminare le varianti all’impostazione originaria del bilancio di previsione ed individuare le risorse e gli interventi ritenuti prioritari, con valutazione degli impatti strategici e operativi dei relativi rischi. Nell’ambito del controllo di gestione sarebbe utile stimare gli effetti della prosecuzione delle modalità di “lavoro agile” rispetto alle tradizionali modalità di lavoro e il possibile impatto dei processi di lavoro a distanza sull’intera organizzazione di lavoro. In questa fase, accanto alla necessità di potenziare gli strumenti di accesso e di monitoraggio delle attività e dei servizi a garanzia della sicurezza degli ambienti e delle persone, andrebbero altresì effettuate opportune analisi dirette a verificare la coerenza degli obiettivi di gestione e dei risultati raggiunti con l’evoluzione in atto, nonché l’appropriatezza degli indicatori adottati e il livello degli standard di qualità programmati.
Cruciale è il ruolo del responsabile del servizio economico – finanziario, chiamato non soltanto ad effettuare una prudente ricognizione delle risorse finanziarie disponibili, ma anche ad individuare il fabbisogno finanziario dell’Ente nonché l’eventuale disavanzo prospettico emergente dal quadro di riferimento gestionale. Ad esso è altresì affidato il difficile compito di garantire il finanziamento delle spese obbligatorie e indifferibili, oltreché degli interventi richiesti dall’emergenza in corso, senza compromettere la corretta contabilizzazione e l’effettivo utilizzo dei finanziamenti con vincolo di destinazione.
Resta ferma la facoltà per le Sezioni regionali di controllo di integrare le informazioni contenute nel presente schema di relazione con la richiesta di separati ed ulteriori elementi informativi, a maggiore illustrazione dei profili esaminati. Inoltre, le medesime Sezioni regionali competenti, laddove dalle risposte degli Enti dovessero ravvedere gli estremi di un ridotto grado di affidabilità nel funzionamento del sistema di controlli interni da essi adottato, impegneranno le suddette Amministrazioni in controlli più serrati diretti a ridurre il rischio di possibili ricadute sugli equilibri di bilancio e sulla sana gestione finanziaria dell’Ente.
Nella stessa ottica, presso le Sezioni giurisdizionali regionali, in forza del comma 4 dell’art. 148 del Tuel, potranno essere attivati giudizi per l’irrogazione di sanzioni agli amministratori nel caso le Sezioni di controllo dovessero rilevare l’assenza o l’inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno adottati dagli Enti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Danno erariale per mancata riscossione delle sanzioni per violazione del Codice della Strada

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per l’Umbria, con deliberazione  n. 66/2020, ha accertato la sussistenza del danno erariale derivante dalla mancata riscossione di contravvenzioni per violazione del Codice della Strada.
Nel caso di specie, è emerso che, a seguito di una denunzia e dagli accertamenti conseguenti, l’ente nel corso dell’anno 2018, non abbia proceduto all’elaborazione, alla notifica e alla contestazione dei numerosi verbali per infrazioni al Codice della Strada, con conseguente inesigibilità delle relative sanzioni, per un importo complessivo di € 26.480,00. L’Amministrazione, per tali fatti, aveva formulato una contestazione di infrazione disciplinare nei confronti della Comandante della P.L. e della dipendente assegnata in via continuativa alla gestione delle procedure di verbalizzazione, comminando ad ambedue la sanzione del rimprovero scritto. Ad avviso della Procura risulterebbe la condotta antigiuridica delle interessate, connotata da colpa grave: la dipendente per aver omesso doverosi adempimenti preordinati alla riscossione dei relativi proventi; la Comandante per aver trascurato di vigilare sull’operato degli uffici, non assumendo le iniziative necessarie a garantire il buon andamento dell’azione amministrativa, pur nella consapevolezza della situazione di criticità nel settore, omettendo, altresì, di intraprendere utili iniziative per ovviare alle riscontrate inefficienze pregiudizievoli all’Erario, in una situazione di carenza organizzativa e di inasprimento delle relazioni interne fra il personale. La situazione relativa al processo elaborativo delle contravvenzioni risultava, infatti, contraddistinta da gravi disfunzioni organizzative, irrisolte problematiche concernenti il personale addetto al servizio, evidente e colpevole incapacità organizzativa che ha condotto ai risultati fallimentari oggetto di causa.
Per il Collegio, l’inadeguatezza dei rimedi approntati e la piena consapevolezza della condizione di arretrato in cui si trovava il Settore risultano rilevanti ai fini della configurazione  dell’ipotesi di responsabilità per colpa grave in capo alla Comandante della P.L.. Al riguardo, assumono rilievo la duratura permanenza in carica, il ritardo nel dare riscontro alle richieste del personale subordinato, le insufficienti soluzioni approntate ed, infine, l’assenza di interventi sostanziali volti a compulsare efficacemente l’attività amministrativa e lo stesso dipendente subordinato. Censurabile, seppur in misura ridotta, è stata la condotta della dipendente nella sua funzione di addetta al Servizio Amministrativo e Polizia Annonaria, che ha assunto una posizione preminente, nell’ambito della lavorazione delle pratiche sotto il profilo informatico, che non può non rilevare sotto il profilo della responsabilità amministrativo contabile. La dipendente avrebbe svolto un importante ruolo, con la propria condotta omissiva, in relazione alle funzioni assegnate nel periodo in cui furono elevate le sanzioni in esame e furono predisposti i relativi ruoli. La sua partecipazione all’organizzazione del lavoro è risultata evidente dalla documentazione in atti, così come la sua sostanziale compartecipazione – ai fini della responsabilità contestagli dall’Inquirente – ai risultati negativi inerenti la lavorazione delle pratiche di violazione del C.d.S. – e relativi mancati introiti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Revoca provvedimento amministrativo illegittimo

Nonostante il provvedimento di aggiudicazione costituisca, di regola, l’atto amministrativo conclusivo del procedimento di scelta del contraente, l’amministrazione, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, conserva il potere di negare, previa puntuale e congrua motivazione, l’aggiudicazione in favore del miglior offerente, nonché mantiene poteri di autotutela, quali la revoca e l’annullamento dell’aggiudicazione, nel rispetto dei principi che presiedono tale attività. È fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti. L’art. 21 nonies legge n. 241 del 1990 dispone che l’annullamento di un provvedimento amministrativo illegittimo può intervenire entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi: tale norma si applica anche in caso di annullamento dell’aggiudicazione di un contratto pubblico. Ed invero, “Nelle gare pubbliche il potere di annullamento in autotutela può ben venire esercitato al fine di garantire il ripristino della legalità, ma questa finalità non può integrare ex se, e tantomeno esaurire, l’ambito delle più ampie e articolate valutazioni che l’Amministrazione pubblica è chiamata ad operare, essendo invece imprescindibile una compiuta comparazione tra l’interesse pubblico e quello privato, oltre alla ragionevole durata del tempo intercorso tra l’atto illegittimo e la sua rimozione” (Tar Sardegna, sez. I, sent. 16/1/2019 n. 21).
Su tali presupposti normativi e giurisprudenziali, il TAR Campania, con sentenza n. 4528 del 15 ottobre 2020, ha annullato la determina, del responsabile tecnico del Comune, di revoca in autotutela di un’aggiudicazione definitiva ed iniziata in via d’urgenza tre anni prima, relativa alla gara per il servizio triennale di raccolta rifiuti.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Legittima la proroga tecnica sino alla conclusione delle procedure di gara

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6354/2020 del 20 ottobre 2020, ha ribadito la legittimità della clausola contrattuale concernente la proroga tecnica, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. La proroga, nell’unico caso oggi ammesso ai sensi dell’art. 106, del d. lgs. n. 50 del 2016, ha carattere di temporaneità e rappresenta uno strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro. In tal caso, il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. Se da un lato non è configurabile una violazione della par condicio, né si dà vita ad una forma di rinnovo del contratto in violazione dell’obbligo di gara, è altrettanto vero che la facoltà di proroga del contratto di appalto (che pertiene all’esercizio del potere autoritativo), anche in presenza di una clausola della lex specialis, deve essere motivata e soggiace, comunque, a determinate condizioni.
Non assume rilievo in ordine alla legittimità della proroga la circostanza che la stazione appaltante abbia annullato la seconda procedura di gara pur essendo pervenuta un’offerta e che subito dopo abbia assunto la decisione di gestire il servizio “in proprio”, giacché rientra nella discrezionalità dell’amministrazione sia valutare la congruità dell’offerta presentata (tra l’altro, essendo pervenuta una sola offerta, non era possibile procedere a un confronto tra più offerte al fine di scegliere quella migliore) sia decidere di gestirlo in proprio in una situazione in cui è risultato palese il sostanziale disinteresse per il servizio da svolgere da parte del mercato di riferimento (ovviamente alle condizioni date).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Verifica e rendicontazione dei versamenti effettuati dai soggetti affidatari della riscossione delle entrate degli enti locali

Con la circolare n. 3/DF del 27 ottobre 2020 il Dipartimento delle finanze, a seguito della riforma della riscossione delle entrate degli enti locali introdotta dalla legge di bilancio per il 2020, fornisce istruzioni agli enti locali, ai soggetti che svolgono la funzione di tesoreria e ai soggetti affidatari della riscossione delle entrate in merito alle modalità di verifica e di rendicontazione dei versamenti delle entrate dei predetti enti (art 1, comma 790), in modo da assicurare, in tempi certi, il pagamento dei compensi dovuti dall’ente impositore al proprio soggetto affidatario della riscossione.
Il comma 790, come noto, disciplina le modalità di verifica e di rendicontazione dei versamenti delle entrate. A tal riguardo, gli enti locali, ai soli fini di consentire ai soggetti che svolgono la funzione di tesoreria e ai soggetti affidatari della riscossione delle entrate la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti, devono garantire ai concessionari l’accesso ai conti correnti intestati ad essi e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti, nonché l’accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili. Il tesoriere dell’ente provvede giornalmente ad accreditare sul conto di tesoreria dell’ente le somme versate sui conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti. Salvo diversa previsione contrattuale, il soggetto affidatario del servizio trasmette entro il giorno dieci del mese all’ente affidante e al suo tesoriere la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti dell’ente. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della rendicontazione, il tesoriere, in mancanza di motivato diniego da parte dell’ente, provvede ad accreditare a favore del soggetto affidatario del servizio, entro i successivi trenta giorni, le somme di competenza prelevandole dai conti correnti dedicati. Per le somme di spettanza del soggetto affidatario del servizio, la norma rinvia alle disposizioni di cui all’art. 255, comma 10 del TUEL, che esclude la competenza dell’organo straordinario di liquidazione sulle anticipazioni di tesoreria e sui debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION