Imposta di bollo su accordi e convenzioni stipulati con enti pubblici non economici

L’Agenzia delle entrate, con risposta n. 495, ha chiarito che gli accordi e le convenzioni che l’ente pubblico non economico di rilievo nazionale (non rientrante tra i soggetti di cui all’art. 16 della tabella annessa al d.P.R. n. 642 del 1972) stipula con altre pubbliche amministrazioni, sono soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine nella misura di euro 16,00 ai sensi dell’articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al richiamato d.P.R. n. 642 del 1972.
L’Agenzia osserva che l’articolo 16 della tabella allegato B, annessa al succitato d.P.R. n. 642 del 1972 (Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto) esenta in modo assoluto dall’imposta di bollo gli “Atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati”. Con detta disposizione il legislatore ha quindi previsto un regime di esenzione dall’imposta di bollo relativamente agli atti e documenti scambiati tra i soggetti tassativamente indicati nel citato articolo 16. In altri termini, la citata norma trova applicazione esclusivamente per i soggetti che rivestano la natura di amministrazione dello Stato, oltre che per gli altri soggetti espressamente elencati, e non per tutte le pubbliche amministrazioni, così come individuate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Versamento unificato della TARI e del TEFA mediante piattaforma pagoPA

Con decreto del Direttore delle Finanze del 21 ottobre 2020 sono disciplinate, per le annualità 2021 e seguenti, le modalità di versamento unificato della TARI e del TEFA mediante la piattaforma pagoPA ed è assicurato il corretto riversamento alle province e ai comuni delle somme spettanti. Il decreto, inoltre, fa salve, sulla base della legislazione vigente, le modalità di pagamento diverse da quelle disciplinate dal decreto in oggetto.
I comuni e i soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dovranno inviare o rendere disponibile a ciascun soggetto passivo il documento per il pagamento della TARI-tributo o della TARI-corrispettiva e del TEFA predeterminando gli importi della tassa o della tariffa e del TEFA
Nell’avviso di pagamento PagoPA il Comune o il soggetto affidatario (in caso di Tari corrispettiva) dovranno includere tutte le informazioni necessarie all’incasso unificato TARI e TEFA e al corretto riversamento delle somme incassate. Gli stessi enti dovranno trasmettere alle Province e alle Città metropolitane le informazioni concernenti gli importi complessivi determinati a titolo di TEFA e comunicati ai soggetti passivi.
I Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) che incassano la TARI-tributo, la TARI corrispettiva e il TEFA, entro il giorno successivo all’incasso, provvederanno all’accredito delle somme spettanti alle Province, alle Città metropolitane, ai Comuni ovvero al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e trasmetteranno ai soggetti creditori, entro i due giorni successivi all’incasso, appositi flussi informativi contenenti i dati analitici dei versamenti eseguiti dai soggetti passivi secondo gli standard rendicontativi pagoPA. I flussi informativi predisposti dai PSP per la rendicontazione analitica degli incassi TARI e TEFA dovranno essere inoltrati ai Comuni e ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani secondo gli standard previsti dalla piattaforma pagoPA, e contengono anche i dati del tributo riversato alle Province e Città metropolitane. I flussi informativi inviati alle Province e alle Città metropolitane secondo gli standard pagoPA devono contenere le informazioni della TARI e del TEFA riscossi relativamente a ciascun Comune della Provincia o della Città metropolitana interessata.

Allegato A – “Specifiche funzionali TARI – TEFA”

 

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Covid-19, Nuovo DPCM del 24 ottobre 2020

È stato pubblicato in G.U. n. 265 del 25 ottobre 2020 il DPCM del 24 ottobre recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Le restrizioni contenute nel provvedimento entreranno in vigore il 26 ottobre e dureranno sino al 24 novembre 2020.

Allegati al Dpcm 24 ottobre 2020

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Terzo Settore, In G.U. il registro unico nazionale

Pubblicato in G.U. n. 261 del 21 ottobre 2020 il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante la “Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore”.

il Decreto disciplina:
– le procedure per l’iscrizione e per la cancellazione degli enti nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, nonché i documenti da presentare ai fini dell’iscrizione, garantendo l’uniformità di trattamento degli ETS sull’intero territorio nazionale;
– le modalità di deposito degli atti a tale scopo;
– le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro Unico;
– le modalità di comunicazione dei dati tra il Registro Imprese e il Registro unico relativamente agli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese.

Il Decreto precisa, inoltre, che l’scrizione nel RUNTS ha effetto costitutivo per l’acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore nonché per l’acquisizione della personalità giuridica e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice del Terzo Settore e dalle vigenti disposizioni in favore degli enti.
La domanda di iscrizione nel registro deve essere presentata dal rappresentante legale dell’ente o, su mandato di quest’ultimo, dal rappresentante legale della rete associativa cui l’ente aderisce.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 4 del Codice (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e smi) sono Enti del Terzo Settore, se iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore:
– le organizzazioni di volontariato (ODV) (artt. 32 e ss.);
– le associazioni di promozione sociale (APS) (artt. 35 e ss.);
– gli enti filantropici (artt. 37 e ss.);
– le imprese sociali, incluse le cooperative sociali (art. 40);
– le reti associative (artt. 41 e ss.);
– le società di mutuo soccorso (SOMS) (artt. 42 e ss.);
– le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono essere considerati ETS limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice.

Non sono Enti del Terzo Settore:
– le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
– le formazioni e le associazioni politiche;
– i sindacati;
– le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche;
– le associazioni di datori di lavoro;
– gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, con le eccezioni specificamente previste ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Codice.

Autore: La redazione PERK SOLUTION