E’ pubblicato sul sito del Ministero dell’interno il decreto concernente dimostrazione della copertura del costo dei servizi per l’anno 2019 per gli enti in condizione di deficitarietà strutturale ed enti equiparati dalla normativa. I certificati dovranno essere inviati con modalità telematica, mediante apposizione di firma digitale, del Segretario, del Responsabile del servizio finanziario e dell’Organo di revisione economico-finanziaria entro il termine del 22 dicembre 2020.
Ai sensi dell’art. 242 del TUEL, sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un’apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi, dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento (anno 2017). Si applicano i parametri di deficitarietà strutturali vigenti nell’esercizio 2017, approvati con DM 18 febbraio 2013.
Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un’apposita certificazione che:
a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento, a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare;
b) il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all’80 per cento;
c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente.
Sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo dei servizi:
- gli enti che, ai sensi dell’articolo 243-bis TUEL, abbiano fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e per tutta la durate del piano di riequilibrio;
- gli enti locali che abbiano deliberato lo stato di dissesto finanziario, per la durata del risanamento.
Inoltre, sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali in materia di copertura del costo di dei servizi:
- gli enti locali che, pur risultando non deficitari dalle risultanze della tabella allegata al rendiconto di gestione, non inviino il rendiconto della gestione alla BDAP entro 30 giorni dal termine previsto per la deliberazione;
- gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione, sino all’adempimento.
Il comma 5 del medesimo art. 243 stabilisce che tali enti, qualora non rispettino i livelli minimi di copertura dei costi di gestione o che non diano dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione, siano soggetti a una sanzione pari all’1 per cento delle entrate correnti risultanti dal rendiconto della gestione del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura. Ministero dell’interno. La sanzione si applica a valere sulle risorse attribuite dal Ministero dell’interno a titolo di trasferimenti erariali e di federalismo fiscale, fermo restando che, in caso di incapienza (anche parziale) delle stesse, l’ente locale è comunque tenuto a versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme dovute a titolo di sanzione.
A tal riguardo, si rammenta che il comma 10-bis dell’art. 53 del D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2020, dispone la disapplicazione, per l’anno 2020, delle sanzioni in capo agli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie previste all’art. 243, comma 5, del TUEL, che non riescono a garantire la copertura minima del costo di alcuni servizi prevista dall’articolo 243, comma 2, lettere a), b) e c) del medesimo decreto.
Allegati:
– Certificato relativo ai comuni
– Certificato relativo alle province
– Certificato relativo alle città metropolitane
– Certificato relativo alle comunità montane