Riparto fondo a sostegno degli enti in deficit strutturale

L’art. 53 del D.L. n. 104/2020 istituisce un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da ripartire con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, fra i comuni che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio finanziario, il cui piano di riequilibrio risulti approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale. Sullo schema di decreto è stata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta straordinaria dello scorso 15 ottobre.
Poiché il relativo provvedimento è in corso di perfezionamento, al fine di consentire il rispetto da parte degli enti locali del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022, il Ministero ha ritenuto opportuno anticipare la pubblicazione dell’allegato A al decreto, nel quale sono riportati i contributi assegnati, agli enti beneficiari.

ALLEGATO A “enti beneficiari art. 53 dl 104/2020“

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Zona rossa, il riparto del Fondo di 40 milioni – art. 112-bis DL 34/2020

Come noto, l’articolo 112-bis del DL 34/2020, introdotto nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, istituisce presso il Ministero dell’interno un fondo di 40 milioni di euro per l’anno 2020 per finanziare interventi di sostegno economico e sociale a favore di comuni particolarmente colpiti dall’emergenza sanitaria, non rientranti tra quelli destinatari del fondo previsto dall’articolo 112 (Fondo per i comuni delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza). Sullo schema di decreto ministeriale di riparto è stata sancita la prescritta intesa nella seduta straordinaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali dello scorso 15 ottobre.
Poiché il relativo provvedimento è in corso di perfezionamento, al fine di consentire il rispetto da parte degli enti locali del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022, il Ministero ha ritenuto opportuno anticipare la pubblicazione degli allegati A e B al decreto, nei quali sono riportati i contributi assegnati, rispettivamente:
• ai comuni individuati come zona rossa o compresi in una zona rossa in cui, per effetto di specifiche disposizioni statali o regionali applicabili per un periodo non inferiore a quindici giorni, e’ stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutti gli individui comunque ivi presenti – Allegato A)
• ai comuni individuati sulla base dei casi di contagio e dei decessi da COVID-19 accertati fino al 30 giugno 2020 – Allegato B).

 

Autore: La redazione PEREK SOLUTION

Acconto Fondone-bis, il Ministero dell’Interno comunica il riparto delle risorse incrementali

Con comunicato del 22 ottobre 2020, il Ministero dell’Interno anticipa la pubblicazione degli allegati B e C al decreto (in corso di perfezionamento) recante i criteri e le modalità di riparto delle risorse incrementali previste dall’art. 39 del D.L. n. 104/2020, nei quali sono riportate le risorse attribuite a titolo di acconto, rispettivamente, ai comuni ed alle province e città metropolitane.

 Allegato B: Acconto Comuni

Allegato C: Acconto Province e Città metropolitane

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Spending review, le somme dovute dalle province della Sardegna e dalla città metropolitana di Cagliari

Con circolare n. 19 del 22 ottobre 2020 il Ministero dell’Interno ha provveduto alla ripartizione dell’ammontare del concorso alla finanza pubblica di cui all’ articolo 1, comma 418, che ciascuna provincia della regione Sardegna e la città metropolitana di Cagliari, sono tenute a versare al bilancio dello Stato, per l’anno 2020, al netto dei contributi spettanti ai sensi dell’articolo 6 del D.P.C.M. 10 marzo 2017 e dell’articolo 15, del decreto legge n. 50 del 2017 e del contributo del comma 872 dell’art, 1 della legge n. 160 del 2019. I predetti enti sono tenuti a versare gli importi dovuti per l’anno 2020 entro il termine, del 30 novembre 2020.
Le modalità di recupero nei confronti degli enti inadempienti sono state definite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 5 luglio 2016 (G.U. n. 163 del 14-7-2016). Il versamento è indicato nella Tabella A,  allegata alla Circolare, per ciascun ente e dovrà essere effettuato al seguente capitolo di entrata del bilancio dello Stato: Capitolo di capo X n. 3465 articolo 3 “Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle province”.
Per i versamenti, possono essere utilizzati gli IBAN relativi alla sezione di tesoreria della provincia di riferimento. In alternativa, per tutti i versamenti può essere utilizzato il codice IBAN riferito alla sezione di tesoreria di Roma succursale di seguito indicato: IT 83O 01000 03245 348 0 10 3465 03.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti promiscui, calcolo della soglia dei 200.000 euro

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 492 del 21 ottobre 2020, fornisce chiarimenti in merito alla determinazione della soglia di 200.000 euro annui, ai fini dell’applicazione della procedura prevista dall’art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997, nel caso in cui il committente (ente non commerciale pubblico o privato) effettui contratti di appalto “promiscui”, riferiti all’acquisto di servizi comuni di tipo generale, funzionali sia all’attività istituzionale sia a quella commerciale.
Come noto, l’art. 4 del D.L. n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, c.d. decreto fiscale, ha introdotto al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, l’art. 17-bis, ai sensi del quale il committente che affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo  superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente, deve richiedere alle imprese appaltatrici   – subappaltatrici affidatarie copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori o servizi. Gli enti non commerciali (pubblici e privati), come chiarito dalla circolare 12 febbraio 2020, n. 1/E, non sono tenuti all’applicazione dell’articolo 17-bis limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale svolta.
Affinché l’articolo 17-bis in esame trovi applicazione è necessario, tra l’altro, che il contratto di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati siano “caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera”. Con riferimento al concetto di “prevalenza”, la cui portata risulta decisiva in caso di stipula di contratti misti di affidamento del compimento di opere e servizi, nonché ai contratti di affidamento di opere, con la circolare n. 1/E del 2020, l’Agenzia ha precisato che al fine di determinare la prevalenza, occorre fare riferimento al rapporto tra la retribuzione lorda riferita ai soli percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato (numeratore) – stante l’espresso richiamo contenuto nel comma 1 dell’articolo 17-bis agli articoli 23 e 24 del d.P.R. n. 600 del 1973 – e il prezzo complessivo dell’opera o dell’opera e del servizio nel caso di contratti misti (denominatore).
Nell’ipotesi di contratti “promiscui”, ai fini del calcolo della soglia di euro 200.000 annui, l’articolo 17-bis troverà applicazione qualora il rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi relativi all’attività commerciale (numeratore) e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (denominatore), moltiplicato per il costo annuo pattuito per l’affidamento all’impresa del compimento di servizi generali funzionali sia all’attività istituzionale sia a quella commerciale, risulti di importo complessivo superiore ad euro 200.000. Tale rapporto va determinato con riferimento ai ricavi del periodo d’imposta precedente a quello di inizio di esecuzione del contratto promiscuo. Resta fermo che, al superamento della soglia come sopra determinata, gli obblighi previsti dall’articolo 17-bis in esame si applicheranno con riferimento all’intero contratto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Capacità assunzionali, escluse dal limite le spese finanziate con finanziamenti di terzi

La Corte dei conti, Sez. Liguria, con deliberazione n. 91/2020, in riscontro al parere richiesto dal Comune di Genova, ritiene che possano essere esclusi, ai fini della corretta determinazione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato, disciplinate dall’art. 33, comma 2, del d.l. n. 34 del 2019, come specificate dal DM 17 marzo 2020, le spese impegnate per il reclutamento di personale a tempo determinato a valere sui finanziamenti, finalizzati e temporalmente limitati, attribuiti dallo Stato ai sensi dell’art. 2 del d.l. n. 109 del 2018, convertito dalla legge n. 162 del 2019. Il tenore letterale della disposizione in parola appare coerente con i recenti approdi della giurisprudenza contabile, in base ai quali risulta possibile, ai fini dell’osservanza dei limiti posti alla spesa complessiva per il personale, non conteggiare le spese coperte da specifico finanziamento finalizzato proveniente da altro ente pubblico (e, ove la norma sia costruita in termini di rapporto, la corrispondente entrata), purché vi sia assenza di ulteriori oneri a carico del bilancio dell’ente locale (principio di neutralità finanziaria) e correlazione fra l’ammontare del finanziamento ricevuto e le assunzioni effettuate (anche sotto il profilo temporale).
Si tratta di approdi interpretativi che valorizzano, nel presupposto dell’assenza di oneri per l’ente territoriale, l’esigenza di garantire adeguata flessibilità operativa alle amministrazioni pubbliche, l’erogazione delle cui attività istituzionali, prescritte dalla legge (statale o regionale), possono mutare nel tempo, richiedendo un temporaneo necessario incremento di spesa, specificatamente finanziato da una corrispondente entrata finalizzata. In caso contrario, si limiterebbe la possibilità, per lo Stato o per le regioni, come a qualsiasi altro ente pubblico, di delegare, avvalersi o, comunque, di utilizzare l’articolazione organizzativa di altra amministrazione, nei casi in cui la legge lo preveda, imponendo un’antieconomica duplicazione di strutture (e relativo personale) e un irrigidimento nella taratura delle dotazioni organiche (in distonia con l’esigenza di temporaneità e flessibilità, nonché di coerenza alle missioni istituzionali pro tempore attribuite dalla legge, alla base dell’art. 6 del d.lgs. n. 165 del 2011, come novellato dall’art. 4 del d.lgs. n. 75 del 2017).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Decreto Riscossione, le FAQ dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha aggiornato sul proprio sito internet le risposte alle domande più frequenti (Faq) con le novità introdotte dal Decreto Legge n. 129/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale”. Tra le misure del nuovo provvedimento, è previsto il differimento al 31 dicembre 2020 del termine di sospensione per la notifica e il pagamento delle cartelle, precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 dal “Decreto Agosto”, lasciando invariata la sola scadenza riferita al pagamento delle rate 2020 della Definizione Agevolata. Inoltre, viene prorogata l’agevolazione relativa al maggior termine di decadenza delle rateizzazioni presentate entro il 31 dicembre 2020, consistente nel mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.
Si riportano di seguito i contenuti nelle Faq relative alle misure introdotte in materia di riscossione dai provvedimenti normativi emanati nel periodo di emergenza sanitaria.

SOSPESI I PAGAMENTI DI CARTELLE E AVVISI
Il Decreto Legge n. 129/2020 estende l’arco temporale degli interventi agevolativi già contenuti nel Decreto “Cura Italia” (DL n. 18/2020) e nei successivi Decreto Rilancio (DL n. 34/2020) e Decreto Agosto (DL n. 104/2020). È stata quindi disposta la sospensione fino al 31 dicembre 2020 del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione dall’8 marzo. I pagamenti dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 gennaio 2021.

STOP A NOTIFICHE E PIGNORAMENTI
È stata estesa fino al 31 dicembre 2020 anche la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Fino al 31 dicembre 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato (ad esempio il datore di lavoro) deve renderle fruibili al debitore (ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione). Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2021, riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla copertura del debito).

RATEIZZAZIONI, DECADENZA A 10 RATE
Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste. Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità, introdotta dal DL 34/2020, di chiedere la dilazione del pagamento per le somme ancora dovute.

CREDITI PA, PAGAMENTI SENZA VERIFICHE
Rimarranno sospese fino al 31 dicembre 2020 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro. Tutte le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l’Agente della riscossione non ha notificato l’atto di pignoramento e le Amministrazioni pubbliche possono quindi procedere con il pagamento in favore del beneficiario.

ROTTAMAZIONE E “SALDO E STRALCIO”
Il Decreto Legge n. 129/2020 non è intervenuto sui termini di scadenza della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”, già oggetto di modifica normativa con il DL 34/2020 (“Decreto Rilancio”). Resta pertanto confermato il termine “ultimo” del 10 dicembre 2020 entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Aggiornamento elenco dei soggetti aggregatori

L’ANAC, con comunicato del Presidente del 7 ottobre 2020, informa di aver avviato all’iter di aggiornamento triennale dell’elenco dei soggetti aggregatori.
I soggetti interessati che intendano mantenere l’iscrizione al citato elenco, ovvero i soggetti che in possesso dei requisiti (articolo 2, comma 1, del DPCM 11 novembre 2014) e non iscritti all’elenco, intendano iscriversi, hanno termine fino al 15 novembre 2020 per inviare apposita richiesta, secondo le modalità indicate nella delibera n. 764 del 2020.
Nella richiesta è necessario che i candidati dichiarino, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del citato DPR 445:

  • che essi o i soggetti da loro costituiti “svolgono attività di centrale di committenza, ai sensi degli articoli 3 e 37 del D.Lgs. 50/2016, con carattere di stabilità, mediante un’organizzazione dedicata allo svolgimento dell’attività di centrale di committenza, per il soddisfacimento di tutti i fabbisogni di beni e servizi dei pertinenti enti locali”;
  • che le informazioni fornite tramite apposito modello preimpostato corrispondono al vero;
  • per le città metropolitane che “sono state istituite ai sensi della legge 7 aprile 2014 n. 56 e del D.Lgs. 17 settembre 2010 n. 156” i riferimenti dell’atto istitutivo;
  • per le associazioni, unioni e consorzi di enti locali, compresi gli accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione per la gestione delle attività, che sono costituiti “ai sensi del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267”, i riferimenti dell’atto costitutivo.

Le informazioni richieste nel modello riguardano denominazione e codice fiscale del soggetto che svolge l’attività di centrale di committenza, eventuali variazioni occorse negli ultimi tre anni e comunque a far data dall’ultimo aggiornamento dell’Elenco dei soggetti aggregatori (separatamente per ogni anno). Sarà inoltre necessario elencare i centri di costo, tra quelli censiti nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), coinvolti nella gestione dei processi di approvvigionamento e di cui il soggetto richiedente si compone. Il modello, dopo essere stato compilato in modalità elettronica nelle sue parti (conservando il formato e i vincoli originari) va inviato, via PEC all’indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

La forma negoziale per gli affidamenti di incarichi legali

Il contratto per l’incarico legale può considerarsi validamente concluso solo con lo scambio contestuale di proposta ed accettazione scritte, dato il vincolo di forma ad substantiam che caratterizza i negozi con la pubblica amministrazione. È principio pacifico nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che il requisito della forma prescritto a pena di nullità, quale strumento di garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione, al fine di prevenire eventuali arbitrii e consentire l’esercizio della funzione di controllo, non può essere surrogato dalla deliberazione con cui l’organo competente a formare la volontà dell’ente abbia autorizzato il conferimento dell’incarico professionale. L’atto deliberativo non può essere qualificato come proposta contrattuale (suscettibile di accettazione anche per fatti concludenti), ma come provvedimento ad efficacia interna, avente quale unico destinatario l’organo legittimato a manifestare all’esterno la volontà dell’ente (Cass. 6555/2014; Cass. 24679/2013; Cass. 1167/2013).
Compete all’Ente, di propria iniziativa, conformarsi alle regole di buon andamento, sollecitando la formalizzazione di una convenzione avente i medesimi contenuti economici della delibera di incarico. È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.22652 del 19 ottobre 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION