Il contributo erogato dal Comune all’impresa locale sconta la ritenuta d’acconto del 4%

I contributi economici erogati una tantum dal Comune in favore di talune attività di impresa del proprio territorio, soggette a chiusura durante l’emergenza sanitaria determinata da COVID19, assumono rilevanza ai fini delle imposte sui redditi e sono da assoggettare, al momento dell’erogazione, alla ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 4 per cento prevista dal secondo comma dell’articolo 28 del d.P.R. n. 600 del 1973. Tali contributi non possono essere equiparati, ai fini fiscali, al contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del DL n. 34/2020, escluso dalla formazione della base imponibile, ai fini IRES e IRAP. È quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 494 del 21 ottobre 2020.
L’Agenzia ha ricordato che il contributo a fondo perduto, previsto dall’art.25 del DL n. 34/2020, per sostenere i soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini IRES e IRAP e non è soggetto alla ritenuta prevista dall’articolo 28 del d.P.R. n. 600 del 1973. Il medesimo trattamento non può, però, essere applicato ad altre fattispecie in ragione della circostanza che le norme di esenzione in materia tributaria, per effetto della loro natura derogatoria di carattere speciale, sono di stretta interpretazione, ai sensi dell’articolo 12 delle preleggi. Ciò posto, in assenza di una espressa previsione di legge che escluda la rilevanza ai fini delle imposte sui redditi dei contributi pubblici, occorre far riferimento alle ordinarie regole che ne disciplinano la tassazione diretta. Nel caso di specie, il contributo deliberato dal Comune istante è rivolto principalmente ad imprese a conduzione familiare, la cui mancata attività economica comporta una grave crisi finanziaria e sociale. Di conseguenza tale contributo assume la caratteristica di intervento sociale a sostegno di situazioni di bisogno e non al reddito di impresa. Pertanto, detto contributo non è diretto all’acquisto di beni strumentali, bensì si sostanzia in un sostegno economico straordinario alle imprese. In assenza, pertanto, di disposizioni che riconoscono un regime fiscale di favore a tali erogazioni, l’Agenzia ritiene che il contributo in esame assuma rilevanza ai fini delle imposte sui redditi e sia da assoggettare, al momento dell’erogazione, alla ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 4 per cento prevista dal secondo comma dell’articolo 28 del d.P.R. n. 600 del 1973.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Stop alle cartelle di pagamento, pubblicato in G.U. il decreto sulla riscossione esattoriale

È stato pubblicato in G.U. n. 260 del 20 ottobre 2020, il decreto-legge del 20 ottobre 2020, n. 129, recante “Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale”. Il decreto modifica l’art. 68 del decreto Cura Italia, fissando al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione dell’attività degli Agenti di riscossione, scaduto lo scorso 15 ottobre.
Nello specifico si prevede che, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 dicembre 2020, derivanti da:
– cartelle di pagamento;
– accertamenti esecutivi;
– accertamenti esecutivi doganali;
– ingiunzioni fiscali degli enti territoriali;
– accertamenti esecutivi degli enti locali.

IVA dovuta sul corrispettivo per la sosta al parcheggio pubblico gestito da una cooperativa

Il corrispettivo pagato dall’utenza alla società cooperativa a r.l. di gestione del servizio pubblico di parcheggio non rientra nel perimetro di esenzione soggettiva prevista per il Comune concedente, ma deve ritenersi soggetta ad IVA. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22046 del 13 ottobre 2020. Nel caso di specie, la società cooperativa per la gestione di parcheggi in concessione comunale, opera non già come longa manus dell’amministrazione comunale, ma in forza di un rapporto contrattuale, sia esso qualificabile come concessione ovvero come contratto di servizio, in virtù del quale, da un lato, essa versa al Comune un corrispettivo per la dazione delle aree da destinare a pubblico parcheggio e, dall’altro, incassa dagli utenti un corrispettivo per la fruizione del servizio di parcheggio. L’uno è stato ritenuto, nel più risalente orientamento della Corte di giustizia, non soggetto a IVA per la natura pubblica della prestazione fornita dal soggetto cedente quale ente territoriale, l’altro non può, senz’altro, essere sottratto all’IVA. Con l’acquisto della personalità giuridica, la cooperativa contribuente ha assunto la qualità di soggetto passivo IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, sicchè le operazioni da essa compiute hanno natura imponibile a prescindere dal fatto che esse siano rese per concessione o contratto dall’ente territoriale e si riferiscano al servizio di parcheggio a pagamento che può rientrare nei compiti dell’ente medesimo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Assegnazione contributo a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva

Il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno – Direzione Finanza Locale – con comunicato di oggi, 21 ottobre 2020, rende noto che l’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto, a decorrere dall’anno 2020, l’assegnazione di contributi agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico. Lo stanziamento previsto di 85 milioni di euro per l’anno 2020, è stato attribuito con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del 31 agosto 2020, agli enti locali che, entro il 15 maggio 2020, hanno prodotto richieste di contributo ritenute ammissibili e che, nella graduatoria di cui all’allegato 2 del citato decreto interministeriale, si sono posizionate dal n. 1 al n. 970, sino alla concorrenza delle risorse assegnate.
L’art. 1, comma 51-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, introdotto dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (S.O. n. 37/L alla G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020), ha previsto che le risorse assegnate agli enti locali ai sensi del citato comma 51, siano incrementate di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e finalizzate allo scorrimento della predetta graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2020.
La conferma di interesse al contributo, da inviare al Ministero dell’interno – Direzione Centrale della Finanza Locale, deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”), accessibile dal sito internet della stessa Direzione, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020.
La procedura da seguire è analoga a quella già utilizzata a suo tempo per la compilazione della relativa richiesta di contributo.
L’adozione di tale modalità telematica è in linea con l’attività intrapresa da tempo dalla Direzione Centrale della Finanza Locale nel rispetto delle disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione che prevedono, tra l’altro, la digitalizzazione dei documenti, l’informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione.
Si precisa, pertanto, che la conferma di interesse al contributo trasmessa con modalità e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto non sarà ritenuta valida.
Questo Ministero formalizzerà le relative assegnazioni, con annessa graduatoria definitiva, con proprio decreto da emanare entro il 30 novembre 2020.
Si allega l’elenco degli enti locali beneficiari le cui richieste di contributo sono individuate dalla posizione n. 971 a n. 9350 della graduatoria di cui allegato 2 del citato decreto interministeriale del 31 agosto 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Costituzione di una Fondazione di partecipazione

La Corte di conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 130/2020/PAR fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di un ente locale di costituire, in qualità di socio co-fondatore con un soggetto privato, una fondazione con finalità non strettamente rientranti tra quelle istituzionalmente spettanti ai comuni.
La Sezione, nel ripercorrere le fonti normative legittimanti la costituzione di una fondazione da parte di una pubblica amministrazione (commi 561 e 562 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all’art. 1, comma 4, lett. b), D. Lgs. 175/2016) evidenzia, preliminarmente, che il ricorso a modelli privatistici (nel caso di specie, la fondazione di partecipazione) sia soggetto a particolari condizioni di ammissibilità (“quomodo”), rilevanti sotto il profilo giuscontabile, perché trattasi di attività funzionalizzata, ossia preordinata al perseguimento dell’interesse pubblico quale intrinseco fine istituzionale dell’ente (cfr., in generale, art. 4, comma 1, D. Lgs. 175/2016). Nel caso di specie, la fondazione di partecipazione rappresenta uno strumento per regolamentare il partenariato pubblico-privato e si fonda su un negozio giuridico a struttura aperta, per cui risulta necessario valutare la struttura e le regole di funzionamento contenute nello Statuto dell’organismo e l‘impatto economico-finanziario che lo stesso ha per l’Ente locale. Tre sono i requisiti principali che la giurisprudenza contabile ritiene debbano essere soddisfatti affinché sia consentito l’ingresso di privati nel settore pubblicistico:
1) la fondazione di partecipazione deve essere dotata di personalità giuridica;
2) deve essere istituita per soddisfare esigenze generali, aventi finalità non lucrative;
3) deve essere finanziata in modo maggioritario da organismi di diritto pubblico e/o l’Organo di amministrazione o vigilanza dev’essere designato in maggioranza da un Ente pubblico.
Presupposto per il riconoscimento della personalità giuridica e presupposto dell’esistenza stessa della fondazione è la auto-sufficienza patrimoniale rispetto al soddisfacimento dello scopo prescelto, in termini economico-contabili, come capacità di agire economicamente garantendo, sulla base del patrimonio originariamente assegnato e per il tramite dell’attività esercitata, la copertura dei costi con i propri ricavi.
Inoltre, il rapporto finanziario tra ente locale e fondazione si deve esaurire nell’atto costitutivo del nuovo soggetto, salvo eventuali contributi, predeterminati da una specifica convenzione di servizio sulla base di un accertato e motivato interesse pubblico che il Comune abbia il compito di soddisfare e fermo restando il rispetto della disciplina in materia di erogazioni di risorse pubbliche a favore dei privati. L’ipotesi di una contribuzione “a regime” occorrente per colmare le perdite a cui la fondazione vada incontro e garantirne l’equilibrio economico-finanziario, altrimenti non salvaguardabile, non si concilia, pertanto, con l’istituto attivato dall’ente, a pena di snaturarne le caratteristiche essenziali e tradursi, sostanzialmente, nell’utilizzo di un generico schermo privatistico finalizzato all’esercizio di funzioni pubbliche svincolate dall’applicazione dello specifico regime ad esse connesso.
Le fondazioni di partecipazione, per il combinato disposto di normativa europea e nazionale (art. 3, c. 26, D. Lgs 163/2006), sono tenute, tra l’altro, ad osservare le procedure di evidenza pubblica proprie delle Pubbliche Amministrazioni.
Ulteriore requisito condizionante, sul piano ontologico, l’ammissibilità della fondazione comunale è la coerenza della fondazione medesima con l’esercizio di funzioni fondamentali o amministrative assegnate agli Enti locali. Tale coerenza deriva dalla preclusione che risorse finanziarie dell’ente locale siano destinate a funzioni estranee od ultronee all’ente medesimo, eludendo specifici vincoli funzionali di destinazione di spesa pubblica.
Infine, la Sezione ribadisce che l’ente locale non può accollarsi l’onere di ripianare le perdite gestionali di una fondazione perché deve necessariamente farvi fronte la fondazione stessa attraverso il suo patrimonio, rimanendo estranea a tale fattispecie l’art. 21, comma 3-bis, D. Lgs. 175/2016 (Corte dei conti, sez. controllo Piemonte, Delibera 17 novembre 2017, n. 201/PAR). Infatti, legittimando detta disposizione il ripiano delle perdite da parte dell’ente partecipante alle condizioni ivi previste, essa opera soltanto a fronte di partecipazioni in ambito strettamente societario, rimanendone escluse le fondazioni alla luce del citato art. 1, comma 4, lett. b), D. Lgs. 175/2016.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Corte dei conti, i quesiti su utilizzo graduatorie relative a procedure concorsuali sono inammissibili

I quesiti, relativi allo scorrimento e, comunque, all’utilizzazione di graduatorie relative a procedure concorsuali per l’accesso al lavoro pubblico, non attengono alla materia della contabilità pubblica, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e sono pertanto da considerarsi inammissibili sotto il profilo oggettivo. È quanto stabilito dalla Corte dei conti, Sez. Autonomie, con deliberazione n. 17/SEZ/AUT, chiamata a pronunciarsi su una questione di massima sottoposta dalla Sez. Puglia, in merito ad un quesito sottoposto da un Comune circa la possibilità di attingere, per la copertura di una posizione lavorativa a tempo indeterminato e parziale al 50%, da una graduatoria approvata da altro ente.
Come noto, la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall’articolo 7, comma 8, della legge 6 giugno 2003, n. 131, che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono richiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo. Sotto il profilo oggettivo, la facoltà di richiedere pareri, oltre a essere limitata ai soggetti sopra indicati, risulta legislativamente circoscritta alla materia della contabilità pubblica. Già la Corte, con diverse deliberazioni sia della Sezione delle Autonomie sia delle Sezioni riunite in sede di controllo, ha indicato il perimetro della funzione consultiva sulla materia della “contabilità pubblica”, precisando che la stessa coincide con il sistema di norme e principi che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici e che, pertanto, la funzione consultiva della Corte non può essere intesa come consulenza generale.
La Sezione Autonomie, con la deliberazione in argomento, nell’affrontare il tema dell’ambito oggettivo della funzione consultiva, ribadisce che l’ampliamento della nozione di contabilità pubblica non inerisce alle materie in sé considerate quanto piuttosto alle specifiche questioni che, nell’ambito di tali materie, possono sorgere in relazione all’interpretazione di quelle norme di coordinamento della finanza pubblica che pongono limiti e divieti «strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa.
La dilatazione del perimetro di tale funzione condizionerebbe l’attività amministrativa e i processi decisionali degli enti, sui quali è chiamata ad esercitare il controllo, che, per definizione, deve essere esterno, neutrale e indipendente. Il tema pregiudiziale dell’ammissibilità oggettiva delle richieste di parere provenienti dagli enti territoriali coinvolge anche il rapporto dell’esercizio della funzione consultiva con le altre funzioni intestate alla Corte dei conti e agli altri organi giurisdizionali. Pertanto, l’oggetto del parere non deve riguardare fatti oggetto di indagine da parte della Procura contabile o di eventuali giudizi pendenti davanti alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.
Nel caso di specie, la richiesta di parere portata all’attenzione della Sezione regionale di controllo per la risoluzione di un fatto gestionale specifico rimesso alla discrezionalità dell’amministrazione (lo scioglimento dell’alternativa tra lo scorrimento della graduatoria e l’indizione di un nuovo concorso pubblico), sarebbe inammissibile oggettivamente, in quanto estranea alla materia di contabilità pubblica, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, poiché riguardanti problematiche gestionali attinenti alla diversa materia del personale. Le modalità, con le quali attuare in concreto lo scorrimento delle graduatorie, integrano quella “riserva amministrativa”, rispetto alla quale è piena la discrezionalità dell’amministrazione e non è opportuno l’esercizio della funzione consultiva. Ritenere che le possibilità di scorrimento o di utilizzazione aliunde di graduatorie preesistenti siano disciplinate da norme comunque miranti al contenimento della spesa pubblica, soltanto in ragione degli effetti, riflessi ed eventuali, indotti sul piano economico-finanziario da queste discipline, è smentito dalla semplice osservazione che l’effetto di finanza pubblica è direttamente ricollegato all’onere assunzionale, che, collocandosi a monte delle scelte organizzative concernenti l’assunzione, prescinde dalle concrete modalità di reclutamento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION