ARAN: risposte a quesiti inerenti il CCNL Funzioni Locali

Si riportano gli orientamenti dell’ARAN rispetto ad alcuni quesiti relativi al CCN Funzioni Locali formulati recentemente. L’Agenzia ha tenuto più volte a sottolineare che, in base al disposto dell’art. 46, comma 1, Dlgs 165/2001 e smi, l’attività di assistenza alle Amministrazioni da essa svolta è limitata alla formulazione di orientamenti per la uniforme applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui essa è parte stipulante e non può quindi estendersi all’interpretazione di disposizioni legislative o regolamentari, né può consistere in indicazioni operative per l’attività di gestione che, in quanto espressione del potere organizzativo e direttivo datoriale, costituisce esclusiva prerogativa dell’Ente.
In conseguenza di ciò, l’ARAN non ha potuto esprimersi su questioni di particolare importanza quali l’applicazione della reperibilità per chi lavora in smart working e l’attribuzione delle ferie d’ufficio.
Si riportano di seguito le risposte quesiti ARAN, suddivisi in tre blocchi:  quesiti di valenza assoluta; quesiti riguardanti la Polizia Locale e la Scuola; quesiti connessi all’epidemia Covid 19.

 

Attività extralavorative non autorizzate e ipotesi di danno erariale

Il mancato versamento delle somme dovute dal pubblico dipendente alla propria amministrazione, per l’esercizio di attività extraprofessionale remunerata senza l’autorizzazione prescritta dall’art.53, co.7, d.lgs. n. 165, dà luogo ad un’ipotesi autonoma di responsabilità amministrativa tipizzata, a carattere risarcitorio del danno cagionato all’ente di appartenenza. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale Lombardia, con sentenza n. 142/2020.
La questione sottoposta al vaglio della Sezione concerne la violazione dell’art. 53, comma 7, del d.lgs. n.165 del 2001 a seguito dell’espletamento di attività extralavorative non autorizzate. La fattispecie attiene alla pretesa risarcitoria avanzata dalla Procura Regionale nei confronti di un dipendente pubblico, in conseguenza del mancato riversamento del compenso percepito per le prestazioni extraprofessionali, svolte senza autorizzazione prescritta, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza.
Nel merito, i giudici evidenziamo come il rapporto di lavoro con il datore pubblico sia storicamente caratterizzato, a differenza di quello privato, dal c.d. regime delle incompatibilità, in base al quale al dipendente pubblico è preclusa la possibilità di svolgere attività extralavorative. La ratio di tale divieto, che permane anche in un sistema “depubblicizzato” a rimarcare la peculiarità dell’impiego presso la p.a., va rinvenuta nel principio costituzionale di esclusività della prestazione lavorativa a favore del datore pubblico. Centri di interesse alternativi all’ufficio pubblico rivestito, implicanti un’attività caratterizzata, anche in via non continuativa, da intensità e professionalità, potrebbero turbare la regolarità del servizio o attenuare l’indipendenza del lavoratore pubblico e il prestigio della p.a.
Tuttavia, nell’impiego pubblico il divieto di espletare incarichi extraistituzionali non è sistematicamente assoluto. Difatti, il regime vigente, codificato dall’art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165, pur individuando, al primo comma, situazioni di incompatibilità assoluta (sancite dagli artt.60 e seguenti del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 per lo svolgimento di attività imprenditoriali, agricole, commerciali, libero-professionali, ed altri lavori pubblici o privati: su tale ipotesi da ultimo C. conti, sez. Siciliana, 24.7.2014 n.927), il cui espletamento porta alla decadenza dall’impiego previa diffida, prevede anche, al comma 7 del cennato art. 53, attività occasionali espletabili dal dipendente pubblico previa autorizzazione datoriale ed anche attività “liberalizzate”, ovvero liberamente esercitabili senza previa autorizzazione, in quanto espressive di basilari libertà costituzionali (art.53, co.6, d.lgs. n.165 cit.).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Immobile concesso in leasing, il locatore paga l’IMU anche se non ha la disponibilità del bene

Con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini IMU si individua nella società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza del 7 ottobre 2020, n. 21612.
Nel caso di specie, la Società di leasing ha impugnato il diniego di rimborso dell’IMU pagata per l’anno 2012 al Comune, rimborso richiesto in quanto per tutto l’anno 2012 l’immobile in questione era rimasto nella materiale detenzione del locatario nonostante il contratto di leasing fosse stato già risolto in data 29.4.2011. Il ricorso del contribuente è stato accolto in primo grado. Nel giudizio d’appello, la CTR ha invece accolto le istanze Comune, rilevando che l’art. 9 del D.lgs. n. 23/2011, in caso di locazione finanziaria, individua il soggetto passivo dell’IMU nel locatario per tutta la durata del contratto e pertanto solo finché il contratto stesso dura, essendo ininfluente il momento della riconsegna.
Per i giudici di legittimità, la disposizione contenuta nell’art. 9 del D.lgs. n. 23/2011 individua nel locatario il soggetto passivo, nel caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, derivandone, qualora il contratto di leasing sia risolto, anche se l’immobile non sia stato restituito, che il locatore ritorna ad essere soggetto passivo. Ciò in quanto il legislatore ha ritenuto rilevante ai fini impostivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell’utilizzatore. In concreto è il titolo (cioè il contratto stipulato) che determina la soggettività passiva del locatario finanziario e non la disponibilità materiale del bene.
Pertanto, la ritardata riconsegna del bene è fatto idoneo a produrre l’obbligazione risarcitoria inter partes, e all’interno di questo rapporto obbligatorio il creditore può far valer ogni voce di danno emergente e lucro cessante ma non può interferire nel rapporto tra e l’ente impositore e il soggetto passivo come individuato per legge.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

 

Quaderno Anci sugli affidamenti di lavori, servizi e forniture a seguito del DL Semplificazioni

L’ANCI ha pubblicato un quaderno operativo sugli affidamenti di lavori, servizi e forniture a seguito del D.L. n. 76/2020, c.d. decreto semplificazioni, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020.
Il volume, oltre all’analisi e approfondimento delle norme in materia di appalti, offre linee d’indirizzo operative, schemi di facile consultazione per orientare gli operatori nelle scelte gestionali, fac simili di determinazioni per affidamenti diretti e procedure negoziate senza bando.
Il Manuale è arricchito anche con le risposte a quesiti date dall’ANCI ad amministratori ed operatori in questi primi mesi di applicazione del decreto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Tempi di pagamento delle PA, aggiornamento del 30 giugno 2020

Nell’ottica di migliorare la trasparenza e la diffusione delle informazioni sui debiti commerciali, la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, all’articolo 1, comma 869, come noto, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, per le singole amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri sono pubblicati e aggiornati:

  • con cadenza trimestrale, i dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall’inizio dell’anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861;
  • con cadenza mensile i dati riguardanti le fatture ricevute nell’anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre dodici mesi, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861.

Ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 869, la RGA ha pubblicato i dati delle singole amministrazioni pubbliche riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute nel I trimestre 2020, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo, desunti dal sistema informativo della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC).

I dati del primo trimestre 2020 e delle fatture non pagate scadute da oltre 12 mesi

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

In G.U. il decreto di approvazione del Piano triennale per l’informatica nella PA 2020-2020

È stato pubblicato in G.U. n. 255 del 15 ottobre 2020 il decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 17 luglio 2020 di approvazione del Piano triennale per l’informatica nella Pubblica amministrazione 2020-2022.
Il nuovo documento di indirizzo strategico, che accompagna la trasformazione digitale del Paese, rappresenta la naturale evoluzione dei due Piani precedenti: laddove la prima edizione poneva l’accento sull’introduzione del Modello strategico dell’informatica nella PA e la seconda edizione si proponeva di dettagliare l’implementazione del modello. Il nuovo Piano Triennale si focalizza sulla realizzazione delle azioni previste, avendo – nell’ultimo triennio – condiviso con le amministrazioni lo stesso linguaggio, le stesse finalità e gli stessi riferimenti progettuali.
Pur nella continuità con quello precedente, l’elemento innovativo del Piano 2020-2022 introduce un’importante innovazione con riferimento ai destinatari degli obiettivi individuati per ciascuna delle tematiche affrontate. Saranno infatti le singole amministrazioni a dover realizzare gli obiettivi elencati – nell’arco del triennio sono state definite circa 200 azioni nei vari ambiti di pertinenza e per soggetti coinvolti – con un forte accento sulla misurazione dei risultati, presentando così uno spunto di riflessione e una guida operativa per tutte le amministrazioni: la cultura della misurazione e conseguentemente della qualità dei dati diventa uno dei motivi portanti di questo approccio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Patrimonio della PA, applicativo immobili. In corso lo sviluppo di un nuovo applicativo

Il Dipartimento del Tesoro, con comunicato del 14 ottobre 2020, informa che è stato avviato lo sviluppo di un nuovo applicativo per il censimento dei beni immobili pubblici (ex art. 2, comma 222, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191).
A dieci anni dall’avvio del Progetto, la banca dati che raccoglie informazioni su più di due milioni di beni immobili pubblici sarà migrata su una piattaforma tecnologicamente più avanzata. Ciò consentirà di potenziare ulteriormente l’interoperabilità con gli archivi del catasto, già realizzata con successo, di attivare il dialogo con altre banche dati e di poter sviluppare nuove funzionalità e servizi.
Grazie al cambiamento tecnologico cambierà anche la modalità di alimentazione della banca dati. Si passerà dall’attuale logica del censimento annuale, basata sul caricamento, durante il periodo di apertura della rilevazione, dei dati dei beni immobili detenuti al 31 dicembre dell’anno di riferimento, alla logica della “rilevazione continua”, basata sulla possibilità per le Amministrazioni di comunicare in maniera continuativa le variazioni rispetto al patrimonio immobiliare già dichiarato e presente a sistema.
Il nuovo applicativo, inoltre, sarà incentrato sull’univocità delle informazioni del bene immobile, che saranno condivise, in un’ottica di miglioramento della qualità dei dati, tra Amministrazione proprietaria ed eventuali Amministrazioni utilizzatrici.
L’inserimento dei dati potrà essere fatto, come di consueto, per singolo immobile, con una compilazione facilitata da interfaccia grafica, o in modalità massiva, attraverso il caricamento di file.
L’acquisizione dei dati attraverso il nuovo applicativo sarà avviata entro il primo quadrimestre del 2021.