Forestazione urbana: 30 milioni di euro nel biennio 2020-2021 per i progetti nelle Città Metropolitane

È stato approvato in Conferenza unificata il decreto attuativo della legge Clima che regola le modalità per la progettazione degli interventi e il riparto delle risorse per i finanziamenti del programma sperimentale per la creazione di foreste urbane e periurbane nelle città metropolitane. “Sono molto soddisfatto di aver concluso l’iter di approvazione di questo importante decreto attuativo che è stato pensato per organizzare il processo della riforestazione nelle grandi città – ha commentato il Ministro dell’Ambiente Costa – adesso spero in una grande risposta da parte delle città metropolitane affinché possano iniziare velocemente a realizzare i loro progetti di riforestazione”. “Sappiamo che la lotta ai cambiamenti climatici richiede azioni concrete e finalmente mettiamo in campo questo strumento – ha spiegato Costa – che stimola progetti concreti che migliorano la qualità dell’aria nelle città metropolitane, assorbendo anidride carbonica e incrementando allo stesso tempo bellezza e qualità di vita”.
Nel dettaglio lo schema di decreto si inserisce in quanto previsto dall’articolo 4, comma 2 del dl Clima che dava facoltà al Ministro dell’Ambiente di stabilire le modalità per la progettazione degli interventi e il riparto delle risorse tra le Città metropolitane per il finanziamento del Programma sperimentale di forestazione. L’approvazione del decreto è frutto di un lungo percorso che ha tenuto conto delle linee programmatiche del Green Deal europeo, della Strategia per il Verde Urbano, dei Criteri ambientali minimi (CAM) e del parere della Conferenza unificata Stato-Regioni.
I finanziamenti previsti per il biennio 2020-2021 sono di 15 milioni di euro per ciascun anno, stanziati sul capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’Ambiente, e saranno destinati alle aree metropolitane, tenendo conto dei livelli di qualità dell’aria delle zone oggetto delle procedure di infrazione comunitaria. È previsto un limite massimo del finanziamento per ciascun progetto presentato dalle Città metropolitane, pari a 500 mila euro e tra i requisiti di ammissibilità dei progetti presentati è previsto impegno ad assicurare un piano di manutenzione per un periodo di almeno 7 anni e l’eventuale nuova messa a dimora delle alberature che non abbiano attecchito.
Entro 120 giorni dalla firma del decreto le città metropolitane possono presentare i loro progetti che saranno verificati e validati dal Ministero dell’Ambiente entro 90 giorni.
Le priorità della progettazione degli interventi sono: assicurare la tutela della biodiversità, l’aumento della superficie delle infrastrutture verdi e il miglioramento della funzionalità ecosistemica e incrementare la salute e il benessere dei cittadini. Una volta approvato, il progetto riceverà il 20% a titolo di anticipo, a seguito della comunicazione di avvio dei lavori, poi il 50% alla presentazione dello stato di avanzamento per almeno la metà delle opere finanziate ed eseguite, a fronte della presentazione di specifici documenti attestanti la contabilità, la fatturazione, la relazione di sintesi e la documentazione fotografica. Infine, il restante 30% alla presentazione del certificato di regolare esecuzione e atto di collaudo delle opere realizzate, con allegata contabilità, fatturazione, documentazione fotografica, copia dei certificati di provenienza delle specie vegetali (fonte Ministero dell’Ambiente).

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Aspettativa sindacale, pagamento contributo assegnato per l’anno 2020

La Direzione centrale della Finanza locale, con comunicato del 12 ottobre 2020, comunica che con provvedimento del 6 ottobre 2020, è stato disposto il pagamento del contributo assegnato nell’anno 2020 alle Province, alle Città metropolitane, ai Liberi consorzi comunali, ai Comuni, alle Comunità montane nonché alle ASP/IPAB, ad esclusione degli enti facenti parte delle regioni Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta, corrispondente alla spesa sostenuta per il personale cui è stata concessa l’aspettativa per motivi sindacali (da intendersi riferita all’istituto del distacco sindacale) nell’anno 2019, ai sensi dell’art. 1-bis del decreto legge 25 novembre 1996, n.599, convertito dalla legge 24 gennaio 1997, n.5.
Gli enti beneficiari del predetto pagamento sono quelli che hanno trasmesso, entro il termine del 29 maggio 2020, con modalità esclusivamente telematica, la certificazione prevista al riguardo.
Dall’esame del prospetto allegato è possibile visualizzare l’importo del contributo assegnato a ciascun ente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Pagamento contributo stabilizzazione personale ex ETI

Con comunicato del 12 ottobre 2020, la Direzione centrale della Finanza locale comunica che con provvedimento dell’8 ottobre 2020, è stato disposto il pagamento a saldo del contributo assegnato nell’anno 2020 a favore delle province, delle città metropolitane, dei comuni, per il rimborso degli oneri relativi alla stabilizzazione, presso gli enti medesimi, del personale ex E.T.I. (Ente Tabacchi Italiani), ai sensi dell’articolo 9, comma 25, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.
Come già evidenziato in occasione di precedenti comunicazioni, la Direzione ribadisce che costituisce uno specifico obbligo degli enti comunicare al Ministero dell’interno a mezzo PEC all’indirizzo finanzalocale.prot@pec.interno.it le intervenute interruzioni del rapporto di lavoro del personale ex E.T.I..

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Via libera definitiva dalla Camera al decreto agosto

La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (Approvato dal Senato) (A.C. 2700).
Nella parte pomeridiana della seduta di ieri 12 ottobre 2020, la Camera, con 294 voti favorevoli e 217 contrari, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione senza emendamenti, sub-emendamenti e articoli aggiuntivi dell’articolo unico del medesimo provvedimento. Il decreto-legge n. 104/2020 è stato ampiamente modificato e integrato nel corso dell’esame al Senato, e interviene su un ampio ventaglio di materie, con la ratio unitaria di definire un apparato di misure idonee al sostegno e al rilancio dell’economia, nell’ambito dell’emergenza determinata dall’epidemia da COVID-19. Nel provvedimento sono inoltre confluiti tre decreti-legge: a) il decreto-legge n. 103 del 2020 in materia di svolgimento delle elezioni e del referendum del settembre 2020 (per il solo articolo 2); b) il decreto-legge n. 111 del 2020 in materia di regolare avvio dell’anno scolastico in connessione con l’emergenza Covid-19; c) il decreto-legge n. 117 del 2020 in materia di pulizia e disinfezione dei seggi elettorali. I tre decreti-legge sono inoltre abrogati, con salvezza degli effetti nel frattempo prodotti dal comma 1-bis dell’articolo 1 del disegno di legge di conversione.

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Autore: La redazione PERK SOLUTION

Diritto di accesso agli atti da parte del Consigliere comunale

Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, con parere reso in risposta ad una segnalazione da parte di un consigliere comunale, delinea le coordinate normative ed interpretative di cui occorre tenere presente e valutare in ordine all’esercizio del diritto di accesso, esercitabile dai consiglieri comunali, ai sensi dell’art. 43, comma 2, del TUEL. Tale disposizione prevede che “I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”.
Tale forma di diritto di accesso, finalizzata al controllo politico-amministrativo sull’ente, presenta confini più ampi del diritto di accesso riconosciuto al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10 TUEL) o, più in generale, nei confronti della P.A., disciplinato dalla legge n. 241/1990. Il diritto di accesso dei consiglieri, infatti, è strettamente funzionale all’esercizio delle loro funzioni, alla verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell’ente locale ai fini della tutela degli interessi pubblici (piuttosto che di quelli privati e personali) e si configura come peculiare espressione del principio democratico dell’autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività (cfr. T.A.R. Basilicata – sez. I, 3 agosto 2017, n.564, richiamata anche da T.A.R. Sicilia – Catania n.926 del 4 maggio 2020).
Il diritto ad ottenere dall’ente tutte le informazioni utili all’espletamento del mandato non incontra alcuna limitazione derivante dalla loro eventuale natura riservata, fermo restando che esso deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative. Tuttavia la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto dall’Ente, al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso (cfr. Cons. Stato – sez. V, 5 settembre 2014, n.4525; T.A.R. Toscana – sez. I, 28 gennaio 2019, n.133).
La recente giurisprudenza amministrativa è giunta alla conclusione che il diritto di accesso dei consiglieri comunali vada necessariamente correlato al progressivo e radicale processo di digitalizzazione dell’organizzazione e dell’attività amministrativa, risultante dal Codice dell’Amministrazione digitale (TAR Basilicata, sentenza n. 599/2019). I giudici amministrativi, hanno ribadito che tale disciplina, per quanto di rilievo, impone allo Stato, alle regioni e alle autonomie locali di assicurare “la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale”, “utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell’informazione e della comunicazione” (cfr. art. 2, co. 1), e precisando che “i dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall’ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dei privati”. Ne consegue che l’Amministrazione comunale abbia il dovere di dotarsi di una piattaforma integrata di gestione documentale, nell’ambito della quale è inserito anche il protocollo informatico. Corrispondentemente, il consigliere comunale ha il diritto di soddisfare le esigenze conoscitive connesse all’espletamento del suo mandato anche attraverso la modalità informatica, con accesso da remoto (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 4 aprile 2019, n. 545; T.A.R. Sardegna, 4 aprile 2019, n. 317). In particolare, al fine di evitare ogni accesso indiscriminato alla totalità dei documenti protocollati, il TAR ha manifestato “l’avviso che l’accesso da remoto vada consentito in relazione ai soli dati di sintesi ricavabili dalla consultazione telematica del protocollo, non potendo essere esteso al contenuto della documentazione, la cui acquisizione rimane soggetta alle ordinarie regole in materia di accesso – tra le quali la necessità di richiesta specifica” (v. anche sent. del C.d.S. n.3486 dell’8.06.2018).
A tal riguardo, si ricorda che il TAR Friuli-Venezia Giulia, con sentenza 9 luglio 2020, n. 253, ha ritenuto legittimo il diniego opposto dall’Amministrazione alla richiesta avanzata da un consigliere comunale di accedere da remoto, mediante apposite credenziali e password, al sistema informatico (in particolare, al protocollo informatico e al sistema informatico contabile) del Comune, trattandosi di modalità che esorbita dai limiti funzionali di esercizio del diritto di accesso previsto dall’art. 43, comma 2, del TUEL. Secondo i giudici friulani, tale modalità di esercizio del diritto di accesso, oltre a consentire un accesso potenzialmente illimitato a tutti gli atti che, a vario titolo, transitano (sono transitati o transiteranno) per il sistema informatico comunale, pare, in ogni caso, travalicare il limite intrinseco della utilità per l’espletamento del mandato, che perimetra tale particolare forma di accesso che, pur estendendosi alle “notizie” e alle “informazioni” in possesso dell’ente, va, in concreto, esercitato in maniera necessariamente ragionevole e congrua al vincolo di funzionalità che lo connota, essendo mero strumento per svolgere in maniera consapevole, informata, adeguatamente preparata e, occorrendo, costruttivamente critica il ruolo di componente dell’organo consiliare. Molti atti che vengono “veicolati” attraverso il protocollo comunale, anche se resi disponibili in forma di mera sintesi, possono rendere immediatamente consultabili “dati”, anche personalissimi, che non possono considerarsi in alcun modo attratti nella sfera di necessaria conoscenza e/o conoscibilità che deve essere assicurata ai consiglieri comunali, sì da rendere, conseguentemente, ingiustificato il “trattamento” che in tal modo verrebbe effettuato, peraltro in assenza delle necessarie garanzie, essendo palese che il “segreto” cui sono tenuti i consiglieri comunali ai sensi dell’art. 43, comma 2, ult. periodo, TUEL nulla ha a che vedere con le garanzie che devono, per l’appunto, presidiare il trattamento dei dati personali. È quanto stabilito dal TAR Friuli-Venezia Giulia, con sentenza 9 luglio 2020, n. 253.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Concorsi pubblici: il bando-tipo per Area III

Dopo il bando-tipo per Area II, è stato elaborato dal Dipartimento della Funzione pubblica il bando-tipo per il reclutamento che fa capo all’Area III (funzionariato).
Tra le novità del bando-tipo Area III la richiesta di competenze linguistiche di livello almeno B1 e i quiz situazionali, prove logico-deduttive e spazio alle soft e life skill, che potrebbero occupare il 15% del totale dei quesiti somministrati. Un focus importante calibrato in modo da far risaltare quelle competenze personali che, integrate a competenze specifiche, digitali e linguistiche, rafforzino le capacità per il ruolo che il candidato intende ricoprire.
Come nel bando-tipo per Area II, la presentazione della domanda di partecipazione al concorso avverrà tramite Spid, lo svolgimento delle prove in modalità decentrata e attraverso l’utilizzo di strumenti informatici.

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Autore: La redazione PERK SOLUTION

Al via l’indagine sulla realizzazione dei lavori pubblici

Il Sistema Conti Pubblici Territoriali (CPT) dell’Agenzia per la coesione territoriale e i Nuclei Regionali CPT, in collaborazione con gli Osservatori regionali dei contratti pubblici e gli Istituti di ricerca delle Regioni che aderiscono all’iniziativa, hanno promosso un progetto di ricerca volto ad esaminare i principali profili delle procedure connesse alla realizzazione delle opere pubbliche, attraverso il metodo dell’indagine diretta.
Si parte con l’invio di un questionario ai RUP selezionati, volto ad indagare i diversi aspetti che vanno ad incidere operativamente sull’attività di chi i progetti li realizza: dalla fase politica delle decisioni, al quadro normativo regolamentare, alle risorse, all’organizzazione delle amministrazioni, ai rapporti con le imprese.
L’indagine coinvolge Liguria, Emilia, Toscana, Lazio, Puglia e Sicilia, sei Regioni che per caratteristiche e posizione geografica rappresentano tutte le aree del Paese con i relativi punti di forza e debolezze.
Gli uffici regionali coinvolti nel progetto lavoreranno insieme valorizzando le strutture a rete di cui dispongono, quella dei Nuclei CPT e degli Osservatori dei contratti pubblici, favorendo di conseguenza azioni sinergiche. L’indagine stessa, a sua volta, andrà ad affiancare l’azione promossa dalla Conferenza delle Regioni su tematiche analoghe, aggiungendo informazioni che innalzeranno ulteriormente il livello di conoscenza su un settore strategico come quello dei lavori pubblici.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Formazione vice segretari comunali. Linee guida e decreto

In riferimento all’obbligo formativo per i vice segretari comunali previsto all’art. 16 ter, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il Consiglio direttivo per l’Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali ha pubblicato le “Linee guida” sulle modalità di svolgimento e con decreto del Prefetto Responsabile dell’Albo, dott. Fabrizio Orano, prot. n.11674 del 5 ottobre us. è stato approvato l’impianto didattico e le modalità di accertamento ed attestazione circa l’assolvimento di tale obbligo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION