Ciclovie urbane, in G.U. il decreto di riparto delle risorse

È stato pubblicato in G.U. n. 251 del 10 ottobre 2020, il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che stanzia 137,2 milioni di euro da destinare alla progettazione e realizzazione di ciclovie urbane, ciclostazioni e di altri interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina. La ripartizione prevede l’assegnazione di 51,4 milioni per il 2020 e 85,8 milioni per il 2021.
Il provvedimento introduce li incentivi per l’acquisto di biciclette e monopattini e prevede alcune modifiche al Codice della Strada attuate anche a mitigazione dei rischi legati all’emergenza da Covid-19, attribuisce le risorse ai Comuni e alle Città Metropolitane in base alla popolazione residente.
I fondi spettano alle Città Metropolitane, ai Comuni capoluogo di Città Metropolitana, Provincia o Regione, e ai Comuni con popolazione residente superiore a 50mila abitanti. Un secondo criterio è riferito alla premialità acquisita da tutti quegli Enti che hanno già adottato o approvato un PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile). Nella definizione delle risorse si è inoltre considerato il principio di riequilibrio territoriale in favore delle Regioni del Mezzogiorno.
In coerenza con questi criteri di ripartizione, stabiliti congiuntamente con gli Enti territoriali, nel biennio 2020/2021 alle Regioni del Sud saranno assegnate risorse per 45,9 milioni di euro e alle regioni del Centro-Nord risorse per 87,1 milioni di euro. A questi importi, si aggiunge un’ulteriore quota di risorse pari a 4,2 milioni di euro, destinata ai Comuni sede legale di un’istituzione universitaria, per consentire la progettazione e realizzazione di ciclostazioni e favorire l’intermodalità dei collegamenti tra i poli universitari e le stazioni ferroviarie.
Gli enti locali hanno tempo 22 mesi, dalla data di pubblicazione del decreto in G.U., per realizzare gli interventi. Entro due mesi dalla realizzazione degli interventi, e comunque entro due anni dalla pubblicazione del decreto, gli enti beneficiari dei finanziamenti devono inviare la rendicontazione relativa all’intervento finanziato. La mancata ultimazione dell’intervento finanziato entro il termine previsto, ovvero il mancato adempimento da parte dell’ente locale degli obblighi di rendicontazione, determina la revoca del finanziamento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Esenzione IMU turismo estesa a tutto il 2020 anche alle pertinenze delle strutture ricettive

L’art. 78 del D.L. n. 104/2020, in corso di conversione, prevede l’esenzione dal pagamento della seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) per alcune categorie di immobili, quali gli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, gli stabilimenti termali, alberghi, pensioni e immobili destinati alle attività turistiche, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. La norma riconosce la stessa agevolazione anche per gli immobili utilizzati per eventi fieristici o manifestazioni, nonché per quelli destinati a spettacoli cinematografici e teatrali e a discoteche e sale da ballo.

Si tratta in particolare di:

  • immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di venti fieristici o manifestazioni;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Nel corso dell’esame al Senato è stato chiarito che l’esenzione della seconda rata IMU per le pertinenze delle strutture ricettive (categoria D/2) si applica anche alla prima rata esentata per effetto dell’articolo 177 del D.L. n. 34/2020.
Per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, inoltre, l’IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022.  A tal fine, il citato fondo di cui all’articolo 177, comma 2, del decreto Rilancio è incrementato di 85,95 milioni di euro per l’anno 2020 e di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Agevolazioni tributarie IMU imprese agricole

L’art. 78-bis del D.L. n. 104/2020, c.d. decreto agosto, in corso di conversione, reca alcune norme di interpretazione autentica volte a sostenere l’esercizio delle attività imprenditoriali agricole, estendendo alcune agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU). In particolare, si introduce una norma di interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ai sensi dello Statuto del contribuente (articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212), prevedendo l’applicazione retroattiva dell’equiparazione, a fini fiscali, dei familiari coadiuvanti del coltivatore diretto ai titolari dell’impresa agricola. Si stabilisce, inoltre, che nelle agevolazioni tributarie previste dalle norme in materia di soci di società di persone esercenti attività agricole (articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228) siano comprese – sempre con efficacia retroattiva – anche quelle relative ai tributi locali, comprendono anche altre tipologie di tributi oltre l’IMU. Infine si stabilisce, sempre con efficacia retroattiva, che ai fini IMU, si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengano l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale agricola.

 

Il testo dell’articolo 78-bis.
(Interpretazione autentica in materia di IMU)

1. Al fine di sostenere l’esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo la corretta applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU), l’articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le disposizioni ivi recate si applicano anche ai periodi di imposta precedenti all’entrata in vigore della citata legge n. 145 del 2018.
2. L’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che nelle agevolazioni tributarie sono comprese anche quelle relative ai tributi locali.
3. Le disposizioni in materia di imposta municipale propria si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributo annuale dovuto all’Aran per l’attività di contrattazione ed assistenza dagli Enti locali

L’Aran e il Ministero dell’Interno hanno diramato congiuntamente un comunicato, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 46, comma 8 del decreto legislativo n. 165/2001, nonché dal D.M. del 27 novembre 2013, pubblicato sulla G.U. n. 19 del 24 gennaio 2014,  che definisce le modalità di riscossione del contributo annuale dovuto all’Aran per l’attività di contrattazione ed assistenza dagli Enti locali. Al riguardo, si precisa che il contributo annuale per l’anno 2020 dovuto dagli Enti locali non beneficiari di trasferimenti da parte del Ministero dell’Interno, sarà richiesto direttamente dall’ARAN ai singoli Enti con un avviso di pagamento “PagoPA” spedito dall’indirizzo pec serviziopa@pec.infogroup.it alla pec istituzionale di ogni singola Amministrazione (in allegato elenco degli Enti tenuti al versamento diretto).
Il pagamento del contributo dovuto dagli enti all’Agenzia per l’anno 2020 dovrà essere effettuato utilizzando la procedura PagoPA. I contributi delle annualità precedenti non ancora corrisposti, dovranno essere versati esclusivamente con bonifico bancario, specificando l’anno di riferimento del contributo, sul c/c n. 100000046003 intestato all’ARAN ed acceso presso la Banca Intesa San Paolo – Filiale Roma di Via del Corso, 226 (IBAN IT70Y0306905020100000046003).
Per eventuali chiarimenti in ordine alla quantificazione dell’importo del contributo dovuto – pari al prodotto del contributo annuale per singolo dipendente (€ 3,10) per il numero complessivo dei dipendente in servizio al 31 dicembre 2018 (dato estratto dall’ultimo conto annuale pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze) – potranno essere richiesti direttamente a questa Agenzia al seguente indirizzo di posta elettronica:  riscossionecontributi@aranagenzia.it.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Limiti assunzionali, escluse le spese finanziate con risorse di terzi

Il comma 3-septies dell’art. 57, del D.L. n. 104/2020, in corso di conversione, come introdotto in sede referente dal Senato, dispone, a decorrere dal 2021, l’esclusione – ai fini del calcolo della capacità assunzionale di cui all’art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019 – delle spese relative ad assunzioni fatte in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, finanziate con risorse provenienti da altri soggetti, nonché delle relative entrate poste a copertura.
Come noto, l’art. 33 del D.L. n. 34/2019 ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale. A decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni potranno effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia, stabilito con decreto interministeriale del 17/03/2020, definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione. Per gli enti territoriali meno virtuosi è previsto l’avvio di un percorso, che si conclude nel 2025, diretto a pervenire alla sostenibilità finanziaria di tale rapporto. Qualora tale obiettivo non sia raggiunto, le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cessano dal servizio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Proroga stato di emergenza e smart working

Il Consiglio dei Ministri ha prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato d’emergenza per COVID-19. Con il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, sono state disposte le principali proroghe consequenziali a quella dello stato di emergenza. Tra le misure prorogate c’è anche lo smart working semplificato.
Il lavoro agile costituisce, ai sensi dell’art. 87 del d.l. n. 18/2020 «Cura Italia», la modalità ordinaria dello svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni e continua a trovare applicazione la disposizione contenuta nel comma 1, lettera b) del citato articolo, che consente di applicare il lavoro agile in deroga agli obblighi informativi e all’accordo con il lavoratore previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. Il quadro normativo del lavoro agile si completa poi con la previsione contenuta dall’art. 263 del Decreto Rilancio. Con la cessazione degli effetti – a far data 15 settembre – della disposizione prevista dall’articolo 87, comma 1, lettera a) del decreto «Cura Italia» (presenza del personale nei luoghi di lavoro limitata esclusivamente alle attività indifferibili e che richiedevano necessariamente tale presenza), il lavoro agile si applica, fino al 31 dicembre 2020, con le modalità semplificate previste dal comma 1 lettera b) dell’art. 87 del DL 18/2020, al 50% del personale impiegato in attività che possono essere svolte in tale modalità e a condizione che l’erogazione dei servizi avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.
La data del 31 dicembre 2020 viene quindi posticipata al 31 gennaio 2021, salvo che un nuovo dpcm non disponga diversamente. Ricordiamo inoltre che in sede di conversione dell’art. 263 del «Decreto Rilancio» è stato previsto l’obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, di redigere entro il 31 gennaio il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) per la disciplina a regime del lavoro agile – disciplina che ora può attendere un altro mese.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION