Spesa di personale, niente esclusione per coloro che rientrano nelle categorie protette

“La spesa per le assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili entro la quota di riserva non è esclusa dal computo della spesa complessiva per tutto il personale dipendente, rilevante ai fini di quanto previsto per le assunzioni di personale a tempo indeterminato dall’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, fermo restando che all’interno della “spesa complessiva per tutto il personale dipendente” il comune dovrà rispettare la quota di riserva fissata dall’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68”. È la risposta fornita della Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 134/2020, ad una richiesta di parere di un Comune in merito al rapporto tra la disciplina delle assunzioni obbligatorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme sul diritto al lavoro dei disabili) e le nuove disposizioni in materia di assunzione del personale dei comuni in base alla sostenibilità finanziaria, introdotte dall’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. In particolare, il Comune istante ha chiesto di conoscere se le assunzioni delle categorie protette, nel limite della quota d’obbligo, sono da ritenersi escluse anche dal budget assunzionale 2020 così come determinato a seguito dell’applicazione delle novità legislative in essere da aprile 2020.
La Sezione evidenzia come nel rigido quadro normativo, imperniato sulla spesa per il personale quale grandezza autoreferenziale di cui contenere la dinamica, siano state di volta in volta individuate specifiche esclusioni per soddisfare esigenze contrastanti con la restrittiva disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato dei comuni: tra queste, la spesa per le assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili entro la quota di riserva. La nuova disciplina relativa alle facoltà assunzionali, improntata alla sostenibilità finanziaria della spesa per il personale dei comuni, non pare lasciare spazio a eccezioni non espressamente enunciate come quella puntualmente prevista dallo stesso comma 2 dell’articolo 33 per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti che fanno parte di unioni di comuni. La discontinuità della nuova disciplina rispetto ai precedenti vincoli di spesa e il tenore letterale della norma oggetto del quesito, che offre una definizione onnicomprensiva della spesa per il personale, portano la Sezione a concludere che la spesa per le assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili entro la quota di riserva non è esclusa dal “budget” assunzionale 2020 così come determinato a seguito dell’applicazione delle novità legislative in essere da aprile 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Controlli interni, necessario un criterio di campionamento esaustivo

La Corte dei conti, Sez. Abruzzo, con deliberazione n. 192/2020/VSGC, all’esito dell’attività istruttoria condotta sui referti annuali di funzionamento dei controlli interni per gli anni 2017 e 2018 di un Comune, ha fornito spunti di valutazione sull’adeguatezza ed efficacia del sistema per introdurre gli opportuni correttivi e promuoverne il miglior funzionamento. Un efficace sistema dei controlli, infatti, mette in luce la reale capacità del singolo ente di realizzare i programmi e di conseguire risultati concreti, utilizzando correttamente, nonché in modo economico ed efficiente, le risorse pubbliche.
Come evidenziato dalla giurisprudenza contabile, il sistema dei controlli interni, rinnovato dall’art.3 del d.l.n.174/2012, è stato maggiormente focalizzato su un percorso di conservazione degli equilibri, assicurando, nel contempo, l’economicità della gestione e la qualità dei servizi, oltre a riproporre i tradizionali canoni di efficacia e di efficienza. In tale ottica i controlli di gestione e strategici sono stati integrati con il controllo costante sugli equilibri finanziari, oltre che degli organismi partecipati. Inoltre, viene introdotto il controllo sulla qualità dei servizi erogati, sia direttamente sia mediante organismi gestionali esterni, con l’impiego di metodologie dirette a misurare la customer satisfaction. Ne risulta una complessa rete di controlli interni, che sostanzialmente mira a verificare se l’assetto amministrativo dell’ente sia in grado di perseguire gli obiettivi gestionali e attuare le misure correttive necessarie a sanare le criticità evidenziate. Il nuovo assetto dei controlli interni, introdotto con la riforma del 2012, pur non discostandosi dal modello di controllo collaborativo, ricorre ad “inedite” misure sanzionatorie dei comportamenti degli amministratori. Il controllo interno anche dopo le anzidette modifiche conserva come esito principale l’applicazione delle misure correttive rimesse alle decisioni dello stesso ente, che si accompagnano come logica conseguenza agli esiti di verifica dei risultati negativa, in relazione agli scopi e alle intenzioni, nonché in rapporto ai parametri di sana gestione (Corte dei conti, Sez. Autonomie, del. n. 23/SEZ/AUT/2019).
Nel caso di specie, la Sezione, pur accertando la sostanziale adeguatezza del sistema dei controlli ha segnalato, tra l’altro, la necessità di perfezionare le modalità di campionamento e selezione degli atti da sottoporre ad esame. Coerentemente con quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 28/2014, i giudici ribadiscono la necessità di adozione di tecniche di campionamento statistiche maggiormente sofisticate, in quanto ciò consentirebbe di proiettare i controlli nella logica del rischio, presidiando le aree più esposte alla possibilità di irregolarità, anche in una prospettiva ciclica che tragga spunto dalle risultanze delle verifiche degli esercizi precedenti.
Stabilire una percentuale fissa o un numero fisso di atti da controllare per tutte le categorie di provvedimenti non rappresenta un criterio esaustivo di campionamento, poiché non tiene conto di specifici fattori di rischio, anche legati a fenomeni di corruzione, che caratterizzano maggiormente taluni provvedimenti rispetto ad altri.
Rispetto al controllo sugli equilibri finanziari, la Sezione ha invece puntualizzato che l’attività debba concretizzarsi in un monitoraggio costante delle dinamiche della gestione finanziaria, sotto il profilo della competenza, della cassa e dei residui e che le risultanze di tale controllo dovrebbero essere veicolate nei confronti degli organi di vertice con frequenza infra-annuale.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Niente tasse per i contributi sui vitalizi dei consiglieri e degli assessori regionali cessati dal mandato

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 64 del 7 ottobre 2020, chiarisce che non formano reddito imponibile i contributi versati in relazione ai vitalizi e alle indennità a carattere differito percepiti dai consiglieri e assessori regionali cessati dal mandato, basati su un sistema di calcolo contributivo, secondo il quale l’importo spettante è commisurato alle somme versate da beneficiario ed ente erogatore.
Dovendo valutare il Consiglio regionale la possibilità di istituire per i Consiglieri e Assessori cessati dal mandato un trattamento economico differito con metodo di calcolo contributivo, la Regione istante chiede quale sia il corretto trattamento fiscale della quota contributiva a proprio carico, pari a 2,75 volte la quota a carico del consigliere.
L’Agenzia dapprima richiama il regime impositivo previsto per gli assegni vitalizi collegati ad una carica elettiva e successivamente, con riferimento al caso di specie, evidenzia che è necessario richiamare l’articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (“Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità. Misure premiali”) e l’articolo 1 commi 965 e 966 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019). I predetti provvedimenti statuiscono modifiche al trattamento previdenziale dei membri del Parlamento e dei Consiglieri regionali, delegando alle Regioni la rideterminazione della relativa disciplina, nei confronti di coloro che abbiano rivestito la carica di Presidente della Regione, di Consigliere regionale o di Assessore regionale.
Ai fini della soluzione dei quesiti rappresentati appare, dunque, dirimente la circostanza che il trattamento economico da erogarsi a fine mandato avvenga in conformità ai principi disposti con la richiamata legge statale di revisione, “secondo il metodo di calcolo contributivo, della disciplina dei trattamenti previdenziali e vitalizi”. Detto trattamento, maturato sulla base della contribuzione obbligatoria effettivamente versata dal consigliere appare, pertanto, riconducibile all’ambito dell’articolo 49, comma 2, lett. a), quali redditi derivanti da “pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati”.
La riforma dell’istituto ha comportato in tal senso un mutamento di regime, con conseguenti riflessi sulla determinazione della base imponibile del trattamento economico percepito a fine mandato dai consiglieri. Pertanto, si ritiene che sia i contributi versati dai Consiglieri che quelli a carico della ‘Regione’ non concorrono alla formazione del reddito in quanto riconducibili all’articolo 51, comma 2, lett. a) del TUIR.
Per completezza, ancorché non espressamente oggetto del quesito, l’Agenzia osserva che le medesime regole di determinazione della base imponibile sono applicabili in relazione al trattamento economico percepito dagli assessori, inquadrabile tra i redditi di lavoro dipendente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Dipartimento delle Finanze: bollettino entrate tributarie gennaio-agosto 2020

Sul sito del Dipartimento delle Finanze è disponibile il Bollettino delle entrate tributarie del periodo gennaio-agosto 2020, corredato dalle appendici statistiche e la relativa Nota tecnica che illustra in sintesi i principali contenuti del documento.
Nei primi otto mesi dell’anno le entrate tributarie ammontano a 271.566 milioni di euro, in calo del 5,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Nel periodo gennaio-agosto 2020, le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 271.566 milioni di euro, segnando una riduzione di 16.692 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (-5,8%). La variazione negativa riflette sia il peggioramento congiunturale sia gli effetti delle misure adottate dal Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Il risultato dei primi otto mesi del 2020 rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente presenta inoltre elementi di disomogeneità dovuti al fatto che i versamenti di quest’anno comprendono quelli dei contribuenti ISA e “minimi o forfettari” che, nell’anno 2019, avevano versato a scadenze differite rispetto a quelle ordinarie per effetto della proroga dei versamenti.
Tra le imposta dirette, che complessivamente registrano un incremento rispetto allo stesso periodo del 2019, il gettito Irpef mostra una sostanziale stabilità.
Le imposte indirette presentano una flessione del 17,6%; il calo significativo è imputabile principalmente alla diminuzione dell’IVA.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Legge di bilancio 2021, le richieste dei Comuni

Il Presidente di Anci Antonio Decaro ha inviato una lettera, al Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri e alla vice Ministro Laura Castelli, nella quale sottolinea alcune regole generali che il disegno di legge di bilancio in corso di predisposizione da parte del Governo dovrebbe contenere. Quattro le tematiche evidenziate rispetto alle quali si auspica un intervento normativo:

  • la prosecuzione del tavolo di cui all’articolo 106 del dl 34/2020 per sorvegliare i probabili ulteriori effetti sulle entrate locali del 2021, stabilendo in partenza una posta finanziaria adeguata da determinarsi;
  • il riassetto del regime in materia di crisi finanziarie con l’obiettivo di assicurare adeguato accompagnamento e sostegno, distinguendo fra squilibri di carattere strutturale e percorsi di revisione della gestione finanziaria;
  • la messa a punto del nuovo regime in materia di assunzione del personale per evitare criticità ed effetti paradossali che già registriamo.
  • la predisposizione di un apparato di regole che consenta un’accelerazione degli investimenti comunali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION