Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con apposito comunicato, informa che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 settembre 2020, n.106, emanato in attuazione dell’art. 53, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).
Il Decreto Ministeriale disciplina le procedure di iscrizione degli Enti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le modalità di deposito degli atti nel Registro, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro stesso.
Codice del Terzo Settore
Il Codice del Terzo Settore – Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii. – ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina vigente in materia, sia civilistica che fiscale, definendo, per la prima volta, il perimetro del cd. Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte.
Gli Enti del Terzo Settore (ETS)
Ai sensi dell’art. 4 del Codice sono Enti del Terzo Settore, se iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore:
- le organizzazioni di volontariato (ODV) (artt. 32 e ss.);
- le associazioni di promozione sociale (APS) (artt. 35 e ss.);
- gli enti filantropici (artt. 37 e ss.);
- le imprese sociali, incluse le cooperative sociali (art. 40);
- le reti associative (artt. 41 e ss.);
- le società di mutuo soccorso (SOMS) (artt. 42 e ss.);
- le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono essere considerati ETS limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice.
Non sono Enti del Terzo Settore:
- le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- le formazioni e le associazioni politiche;
- i sindacati;
- le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche;
- le associazioni di datori di lavoro;
- gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, con le eccezioni specificamente previste ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Codice.
Gli ETS devono svolgere in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale di cui all’art.5 del CTS per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Ulteriori novità introdotte dal CTS:
- il Consiglio Nazionale del Terzo Settore (CNTS) (artt. 58 e ss.);
- l’Organismo Nazionale di Controllo (ONC) (artt. 64 e ss.);
- la previsione, una volta reso operativo il RUNTS, di un procedimento semplificato per il riconoscimento della personalità giuridica degli ETS in deroga al d.p.r. 361/2000 (art. 22);
- la revisione, il riordino e un impiego maggiormente sinergico delle risorse finanziarie previste dalla precedente normativa in favore di alcune tipologie di enti e di quelle dei nuovi strumenti finanziari istituiti dal Codice;
- la revisione della normativa fiscale applicabile a ciascuna tipologia di ente (alcune norme per entrare in vigore necessitano dell’autorizzazione dell’Unione Europea).
In attuazione del CTS sono stati emanati:
Autore: La redazione PERK SOLUTION