Revisione metodologia fabbisogni standard dei comuni per il servizio smaltimento rifiuti

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato, in esame preliminare, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la Nota metodologica relativa alla revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il servizio smaltimento rifiuti, in base all’articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. La Nota sarà trasmessa alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali per l’acquisizione del “sentito” e alle competenti Commissioni parlamentari per l’espressione del previsto parere.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore: emanato il DM 15 settembre 2020, n.106

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con apposito comunicato, informa che è  in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 settembre 2020,  n.106, emanato in attuazione dell’art. 53, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).
Il Decreto Ministeriale disciplina le procedure di iscrizione degli Enti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le modalità di deposito degli atti nel Registro, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro stesso.

Codice del Terzo Settore

Il Codice del Terzo Settore – Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii. – ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina vigente in materia, sia civilistica che fiscale, definendo, per la prima volta, il perimetro del cd. Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte.

Gli Enti del Terzo Settore (ETS)
Ai sensi dell’art. 4 del Codice sono Enti del Terzo Settore, se iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore:

  • le organizzazioni di volontariato (ODV) (artt. 32 e ss.);
  • le associazioni di promozione sociale (APS) (artt. 35 e ss.);
  • gli enti filantropici (artt. 37 e ss.);
  • le imprese sociali, incluse le cooperative sociali (art. 40);
  • le reti associative (artt. 41 e ss.);
  • le società di mutuo soccorso (SOMS) (artt. 42 e ss.);
  • le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono essere considerati ETS limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice.

Non sono Enti del Terzo Settore:

  • le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  • le formazioni e le associazioni politiche;
  • i sindacati;
  • le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche;
  • le associazioni di datori di lavoro;
  • gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, con le eccezioni specificamente previste ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Codice.

Gli ETS devono svolgere in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale di cui all’art.5 del CTS per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 Ulteriori novità introdotte dal CTS:

  • il Consiglio Nazionale del Terzo Settore (CNTS) (artt. 58 e ss.);
  • l’Organismo Nazionale di Controllo (ONC) (artt. 64 e ss.);
  • la previsione, una volta reso operativo il RUNTS, di un procedimento semplificato per il riconoscimento della personalità giuridica degli ETS in deroga al d.p.r. 361/2000 (art. 22);
  • la revisione, il riordino e un impiego maggiormente sinergico delle risorse finanziarie previste dalla precedente normativa in favore di alcune tipologie di enti e di quelle dei nuovi strumenti finanziari istituiti dal Codice;
  • la revisione della normativa fiscale applicabile a ciascuna tipologia di ente (alcune norme per entrare in vigore necessitano dell’autorizzazione dell’Unione Europea).

In attuazione del CTS sono stati emanati:

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondo nazionale sostegno locazione. Riparto ulteriore disponibilità 2020

È stato pubblicato in G.U. n. 247 del 6 ottobre 2020 il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12 agosto 2020, concernente il riparto dell’ulteriore disponibilità 2020 del Fondo nazionale, pari ad euro 160 milioni di euro, a favore delle Regioni, per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Si ricorda che il comma 1 dell’art. 29 del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio), al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, dispone di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, di ulteriori 160 milioni di euro per l’anno 2020. Il successivo comma 1-bis del medesimo art. 29 dispone che una quota dell’incremento di 160 milioni di euro, pari a 20 milioni di euro, sia destinata alle locazioni di immobili abitativi degli studenti fuori sede con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, tramite rimborso del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l’immobile locato, per tutto il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.
Le regioni attribuiscono ai comuni le risorse assegnate di cui al decreto in esame ai comuni, anche in applicazione dell’art. 1, comma 21 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con procedura di urgenza, anche secondo le quote a rendiconto o programmate nelle annualità pregresse, nonché per l’eventuale scorrimento delle graduatorie vigenti del Fondo nazionale di cui all’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. I comuni utilizzano i fondi anche ricorrendo all’unificazione dei titoli, capitoli e articoli delle rispettive voci di bilancio ai fini dell’ordinazione e pagamento della spesa. I comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti in possesso dei predetti requisiti.
Al fine di rendere più agevole l’utilizzo delle risorse di  cui al presente decreto, l’accesso ai contributi è ampliato ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente non superiore a 35.000,00 euro, che presentino  una  autocertificazione nella quale dichiarino di  aver  subito,  in  ragione dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al venti per cento nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità  per far fronte al pagamento del canone di locazione  e/o degli  oneri accessori.
Ai fini del monitoraggio dell’utilizzo delle spesa delle risorse ripartite con il presente decreto e di  quelle  aggiuntive  messe  a disposizione dalla regioni e dai comuni, le regioni  medesime,  entro il 31 dicembre 2020, inoltrano al Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti un resoconto in ordine alle modalità adottate per il trasferimento dei Fondi ai comuni, alle procedure e ai requisiti individuati per l’assegnazione dei contributi spettanti, al fabbisogno riscontrato nell’intero   territorio regionale, alle modalità di controllo adottate e programmate e con riferimento  alle eventuali criticità gestionali riscontrate.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Anticipazioni di liquidità per i debiti commerciali: scadenza termini 9 ottobre 2020

Gli Enti locali hanno tempo fino al 9 ottobre per presentare la domanda di anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali.
L’art. 55 del D.L. n. 104/2020, cd. “decreto Agosto”, come noto, ha riaperto, esclusivamente per gli enti locali, i termini della procedura per la concessione delle anticipazioni di liquidità per far fronte ai debiti della pubblica amministrazione previsti dall’art. 116 del decreto-legge n.34 del 2020, c.d. decreto Rilancio. Le anticipazioni in questione non comportano il trasferimento di risorse aggiuntive in favore degli enti richiedenti, poiché costituiscono un mero strumento di pagamento di debiti conseguenti a spese che hanno già una relativa copertura di bilancio. Le anticipazioni potranno essere richieste nel periodo compreso tra il 21 settembre 2020 e il 9 ottobre 2020 e le stesse saranno concesse entro il 23 ottobre 2020 a valere sulle risorse residue della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari» di cui all’articolo 115, comma 1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, al netto delle anticipazioni da erogare sulla base della procedura avviata ai sensi dell’art.116 del D.L. n.34 del 2020 (gli enti che hanno attivato la procedura hanno già ricevuto la comunicazione di concessione dell’anticipazione di liquidità e, ai fini del perfezionamento del relativo contratto, gli stessi sono tenuti a trasmettere alla CDP, entro il termine del 15 settembre, la proposta contrattuale corredata dalla documentazione richiesta).
Le richieste, da formularsi mediante deliberazione dell’organo esecutivo, potranno essere avanzate esclusivamente dagli enti locali che non abbiano già ottenuto anticipazioni di liquidità ai sensi dell’art.116 del D.L. n. 34 del 2020. Le anticipazioni potranno essere destinate anche ai fini del rimborso, totale o parziale, delle anticipazioni concesse, limitatamente alla quota capitale delle stesse, dagli istituti finanziatori ai sensi dell’articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo n.231 del 2002, che risultino erogate alla data del 31 luglio 2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali.
Link utili:

Link utili:

  • FAQ IFEL – che contiene le risposte a 58 quesiti sui principali temi connessi alle anticipazioni di liquidità (la rappresentazione del debito in PCC, la possibilità di richiesta per le fatture cedute, i debiti verso altri enti, le possibilità per gli enti in crisi, eccetera);
  • Nota IFEL sulle anticipazioni ex decreto Rilancio – valida, in generale, anche per la riedizione ex D.L. n. 104/2020;
  • Guida alle anticipazioni di liquidità – che descrive la funzionalità del sistema PCC destinata alla compilazione della dichiarazione necessaria alla domanda di anticipazione;
  • PCC e SIOPE+. Istruzioni per l’usoche raccoglie le principali risorse informative utili per il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e della riduzione dello stock di debiti nonché per lo svolgimento degli adempimenti PCC;
  • Addendum convenzione MEF-CDP di cui all’art. 55, co. 3 del DL 104/2020:
    Domanda di anticipazione – Allegato 1
    Domanda di anticipazione – Allegato 2

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION