Nessun obbligo di indicazione dei criteri di competenza e trasparenza in caso di commissari interni

Con la sentenza n. 4103/2020, il TAR Campania, Sez. V, ha ribadito che non sussiste l’obbligo di definire, previamente, i criteri di trasparenza e competenza nel caso in cui i componenti della Commissione di gara siano scelti tra i dipendenti in servizio ovvero tra i funzionari della stazione appaltante. Nella fattispecie in esame, la società ricorrente ha proposto ricorso per l’annullamento degli atti di gara, lamentando l’illegittimità della determinazione dirigenziale con la quale l’ASL ha proceduto all’aggiudicazione della gara per l’affidamento dei Servizi di custodia – portierato ed assistenza pubblica. In particolare, la ricorrente contesta l’illegittima composizione della Commissione di gara, sotto il profilo della mancata previa individuazione dei criteri e delle regole di competenza e trasparenza nella nomina dei commissari (individuati invece tutti all’interno dell’Ente). I giudici amministrativi osservano che il complesso apparato normativo costituito dall’art. 77, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 è stato, indubbiamente, fortemente compromesso dall’intervenuto differimento dell’entrata in vigore dell’Albo dei commissari di gara presso l’ANAC, che, mediante il filtro costituito dall’iscrizione, avrebbe determinato la tendenziale separatezza tra gli organi deputati alla gestione delle gare d’appalto e le stazioni appaltanti, salva la possibilità di nominare “alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente” (si ricorda che l’art. 8, comma 7 del D.L. 76/2020, decreto Semplificazioni, proroga al 31 dicembre 2021 il termine di sospensione dell’applicazione di talune norme del codice dei contratti pubblici concernenti, rispettivamente, il divieto di c.d. appalto integrato e i criteri di selezione dei componenti delle commissioni per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico). L’effetto è una disposizione non compiutamente coordinata, che àncora la scelta dei commissari, come detto, solo a “regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”. Secondo il Collegio, tuttavia, la stazione appaltante non sarebbe tenuta alla previa predisposizione dei criteri di trasparenza e competenza nel caso in cui i commissari siano individuati tra gli “interni” dell’Amministrazione, fermo il principio di rotazione. L’interpretazione del sistema transitorio, da parte della giurisprudenza, ha sempre richiesto un approccio non formalistico, richiedendosi, piuttosto, la specificazione, in sede di formulazione di motivi di ricorso, dei pretesi profili di assenza di “trasparenza e competenza” – profili che, nel caso di specie, non sono stati, in concreto, nemmeno posti in discussione.  Al riguardo, il Consiglio di Stato, III, sent. n. 4865/2019 aveva già chiarito che la norma codicistica (combinato disposto degli artt. 77 e 78, Codice) non deve essere interpretata letteralmente come necessità di un vero e proprio “regolamento” ma ciò che rileva, sotto il profilo sostanziale, è che la Commissione di gara risulti oggettivamente costituita secondo regole di trasparenza e competenza e che la Stazione appaltante dia adeguato conto, nella determina di nomina, delle motivazioni sottese alla nomina. L’assenza di criteri previamente stabiliti (“sebbene sia preferibile la previa incorporazione delle regole di procedure in un atto fonte della stazione appaltante”) non determina mai, ex se, l’illegittimità della nomina della Commissione, poiché “occorre dimostrare che, in concreto, siano totalmente mancate le condizioni di trasparenza e competenza”. La circostanza che i nominati, nel caso in esame, siano tutti “interni” scolora fortemente il sospetto di mancata “trasparenza” (posto che lo stesso incardimento del nominato nell’Amministrazione che indice la gara evita la scelta non controllata all’esterno) e, quanto alla competenza, impinge sulla stessa scelta discrezionale dell’Amministrazione che si avvale di professionalità proprie e si appiattisce sulla contestazione in se della “incompetenza” dei commissari.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Agosto, il Senato approva la fiducia

Con 148 voti favorevoli, 117 contrari e nessuna astensione, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando l’emendamento 1.900 interamente sostitutivo del ddl n. 1925 di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (decreto agosto), il cui esame è stato avviato nella seduta di lunedì 5 ottobre. Il provvedimento passa all’esame della Camera.

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Fondo Progettazione fattibilità infrastrutture, Prorogata scadenza per invio richieste assegnazione risorse

Con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 29 settembre 2020 n. 418 sono riaperti i termini fissati per la scadenza del 4 agosto 2020 di cui al Decreto ministeriale del 23 dicembre 2019 n. 594 pubblicato sul sito internet il 4 giugno 2020.
Gli Enti beneficiari che non abbiano presentato proposta entro la scadenza del 4 agosto 2020 possono inviare le richieste di assegnazione delle risorse entro 45 giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (5 ottobre 2020).
Il fondo finanzia la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, nonché la project review delle infrastrutture già finanziate” le risorse assegnate sono destinate alla redazione di progetti di fattibilità di piani urbani per la mobilità sostenibile, di piani strategici metropolitani, di progetti attuativi degli stessi e di progetti relativi ad opere portuali.
L’accesso al finanziamento avviene mediante l’invio della proposta all’indirizzo PEC: fondoprog.iip@pec.mit.gov.it e per conoscenza all’indirizzo PEC: fondomit.opereprioritarie@pec.cdp.it  a partire dal giorno 06/10/2020 e fino al giorno 19/11/2020 (quarantacinquesimo giorno dalla data successiva alla pubblicazione del DM 418/2020).

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Dal CdM via libera alla Nota di aggiornamento al DEF 2020

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF) 2020. La Nota definisce il perimetro di finanza pubblica nel quale si iscriveranno le misure della prossima legge di bilancio, che avrà come obiettivo quello di sostenere la ripresa dell’economia italiana nel triennio 2021-2023, in stretta coerenza con il prossimo Piano nazionale di ripresa e resilienza. Secondo quanto si legge nel comunicato del Governo, gli interventi saranno principalmente rivolti:

  • a sostenere, nel breve termine e per tutta la durata della crisi da COVID-19, i lavoratori e i settori produttivi più colpiti;
  • a valorizzare appieno le risorse messe a disposizione dal programma “Next Generation EU” per realizzare investimenti e riforme di vasta portata e profondità;
  • ad attuare un’ampia riforma fiscale che migliori l’equità, l’efficienza e la trasparenza del sistema tributario riducendo anche il carico fiscale sui redditi medi e bassi, coordinandola con l’introduzione di un assegno universale per i figli;
  • ad assicurare un miglioramento qualitativo della finanza pubblica, spostando risorse verso gli utilizzi più opportuni a garantire un miglioramento del benessere dei cittadini, dell’equità e della produttività dell’economia;
  • a ricondurre l’indebitamento netto della pubblica amministrazione verso livelli compatibili con una costante e sensibile riduzione del rapporto debito/PIL.

Per quanto riguarda la programmazione delle finanze pubbliche, per il 2021 la NADEF fissa un obiettivo di indebitamento netto (deficit) pari al 7 % del prodotto interno lordo (PIL). Rispetto alla legislazione vigente, che prevede un rapporto deficit/PIL pari al 5,7 %, si presenta quindi lo spazio di bilancio per una manovra espansiva pari a 1,3 punti percentuali di PIL (oltre 22 miliardi di euro). Rispetto al 2020, nel quadro programmatico di finanza pubblica, il rapporto debito/PIL nel 2021 è previsto in calo di 2,4 punti percentuali, portandosi dal 158 % al 155,6 %. Per gli anni successivi viene delineato un percorso di graduale rientro del rapporto, con l’obiettivo di riportare il debito della P.A al di sotto del livello pre-Covid entro la fine del decennio. Grazie al sostegno alla crescita assicurato dalle misure espansive, nel 2021 è attesa una crescita programmatica del PIL pari al 6 % (rispetto ad una crescita tendenziale del 5,1%), che nel 2022 e nel 2023 si attesterà al 3,8% ed al 2,5% rispettivamente.

 

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Congedo Covid-19, Le istruzioni INPS per i lavoratori dipendenti con figli in quarantena

L’Inps, con la Circolare n. 116 del 02/10/2020, fornisce le istruzioni amministrative sul congedo Covid-19 per i lavoratori dipendenti in caso di quarantena dei figli impegnati a scuola. L’articolo 5 del decreto-legge 8 settembre 2020, n.111 ha introdotto, a favore dei genitori lavoratori dipendenti, un congedo indennizzato (c.d. congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli) da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico. Il congedo di cui trattasi può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa. Il menzionato congedo può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per periodi di quarantena scolastica dei figli ricompresi tra il 9 settembre 2020 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge) e il 31 dicembre 2020.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
– tramite il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it (si ricorda, che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN);
– tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
– tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
La domanda può anche avere ad oggetto periodi di fruizione del congedo antecedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché ricadenti nel periodo tra il 9 settembre ed il 31 dicembre 2020.
Nella domanda devono essere indicati gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente (numero del documento, data di emissione del documento, ASL emittente, etc.). Qualora il richiedente non sia ancora in possesso del provvedimento, si dovrà impegnare a fornire, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, gli elementi identificativi del provvedimento stesso, a pena di reiezione della domanda.
Il congedo è riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro annui per l’anno 2020 (art. 5, comma 6, del D.L. n. 111/2020), per le spese afferenti al lavoro dipendente del settore privato. In conformità al citato comma 6 dell’articolo 5 del D.L. n. 111/2020, l’Istituto provvede al monitoraggio della spesa, dandone comunicazione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze. In caso di superamento, in via prospettica, del limite di spesa indicato, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
Ai sensi di quanto disposto dall’ultimo comma dell’articolo 5 del D.L. n. 111/2020, le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al menzionato articolo 5 con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Pertanto, in merito alle modalità di fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli per i lavoratori del settore pubblico, nonché alle relative indennità, si precisa che le stesse sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Di conseguenza, tale categoria di lavoratori non deve presentare la domanda di congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli all’Inps, ma direttamente alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

 

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Danno erariale per mancato scorrimento della graduatoria esistente

La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Toscana, con la sentenza n. 269/2020 censura il comportamento di un Responsabile del Settore lavori Pubblici per aver avviato una nuova procedura a seguito dello scioglimento del contratto di affidamento, disposto dal Tribunale in ambito di procedura concorsuale, e non aver dato applicazione all’art. 140 D. Lgs n. 163/2006 (in vigore all’epoca dei fatti).
L’art. 140 del D. Lgs n. 163/2006 (ora abrogato dall’art. 217, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016) avrebbe, infatti, consentito l’aggiudicazione alla seconda classificata alle stesse condizioni economiche (nel caso di specie, con ribasso dell’8,54%) già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Non sono state accolte le motivazioni addotte nel giudizio e la Corte ha ribadito la richiesta di condanna, sottolineando che la determina dirigenziale di indizione della nuova procedura negoziata era successiva alla ricezione, da parte del Comune, della nota con cui la seconda classificata aveva manifestato la propria disponibilità a concludere i lavori.
I giudici hanno ritenuto configurabile il danno erariale, rappresentato dalla differenza tra il corrispettivo (più alto) pacificamente pagato dal Comune alla ditta individuata all’esito della nuova procedura negoziata e presentante un’offerta con un ribasso percentuale del 3,35% e quello (minore) che sarebbe stato possibile erogare alla ditta seconda classificata all’esito della prima procedura negoziata, se fosse stata data applicazione all’art. 140 D. Lgs n. 163/2006.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION