Conversione DL Agosto, l’emendamento presentato dal Governo

La Commissione Bilancio è impegnata con l’esame del ddl n. 1925, di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (decreto agosto); il Governo il 22 settembre u.s. ha presentato l’emendamento 21.0.500, che propone di trasporre in questo ddl i seguenti decreti-legge:

  • 14 agosto 2020, n. 103, recante modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020, limitatamente all’articolo 2;
  • 8 settembre 2020, n. 111 recante disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • 11 settembre 2020, n. 117 recante disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Legittima la facoltà di recesso unilaterale dall’accordo convenzionale con altri enti

È da ritenersi legittima la facoltà riconosciuta ad una pubblica amministrazione di recedere, in via unilaterale, dall’accordo sottoscritto con altre amministrazioni, sia che la predetta facoltà sia stata espressamente pattuita nell’accordo, sia che l’accordo nulla preveda a tal proposito. È questo il principio affermato dal TAR Veneto, Sez. I, con sentenza n.841/2020 del 22 settembre 2020, conformandosi all’orientamento della magistratura amministrativa. La fattispecie sottoposta all’esame dei giudici riguarda il ricorso presentato dai comuni aderenti alla convenzione, per la gestione associata del servizio di polizia locale, che lamentano la violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per difetto di motivazione e carenza di presupposti, contestando la fondatezza del provvedimento del comune capofila di recesso unilaterale dalla convenzione. Dalla convenzione stipulata, si evince che gli enti abbiano liberamente e consapevolmente fissato apposite regole per l’esercizio del recesso non subordinandolo a particolari oneri o obblighi di motivazione.
Sull’ammissibilità dell’esercizio del diritto di recesso e della sussistenza o meno di un obbligo di motivazione e di corresponsione di un indennizzo nei casi in cui la convenzione nulla abbia previsto, i giudici hanno evidenziato che, anche in queste ipotesi (diverse dalla fattispecie in esame,  caratterizzata dalla presenza di una clausola espressa che ammette il recesso senza subordinarlo a condizioni o adempimenti particolari), la giurisprudenza è giunta alla conclusione che “il potere di recedere nel pubblico interesse dagli accordi amministrativi, non rappresenta altro se non la particolare configurazione che la potestà di revoca assume quando il potere amministrativo è stato esercitato mediante un accordo iniziale anziché in forma unilaterale” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 12 settembre 2017, n. 4304; Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 luglio 2013, n. 3861). Sebbene l’art. 15, secondo comma, della L. n. 241 del 1990 non richiami in modo espresso, fra le disposizioni applicabili anche agli accordi fra amministrazioni pubbliche, il quarto comma dell’art. 11 della stessa legge nondimeno è da ritenersi che l’effettiva sussistenza di tale potere di recesso emerga quale corollario del principio di inesauribilità del potere pubblico, che caratterizza l’esercizio delle funzioni pubbliche” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 novembre 2011, n. 6162; Tar Puglia, Lecce, Sez. II, 20 dicembre 2014, n. 3141)”. Deve dunque ritenersi legittima la facoltà riconosciuta ad una pubblica amministrazione di recedere in via unilaterale dall’accordo sottoscritto con altre amministrazioni, sia che la predetta facoltà sia stata espressamente pattuita nell’accordo, come avvenuto nel caso di specie, sia che l’accordo nulla preveda a tal proposito” (cfr. Tar Piemonte, Sez. I, 16 maggio 2019, n. 600). Osservano infine i giudici che nel caso in esame il Comune capofila, abbia adottato un’ampia ed articolata motivazione in ordine alle ragioni che sorreggono la propria scelta di recedere, non sindacabile in sede di legittimità senza impingere nel merito delle valutazioni riservate all’Amministrazione.

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In G.U. il 12° decreto correttivo dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011

È stato pubblicato in G.U. n. 243 del 1° ottobre 2020 il 12° decreto correttivo dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011.

Le principali novità intervenute con il decreto riguardano:

  • le modifiche introdotte negli allegati 4/1 e 4/2 per aggiornare i principi riguardanti il ripiano del disavanzo e le anticipazioni di liquidità;
  • le modifiche riguardanti l’allegato 4/2 e il principio contabile n. 17 per adeguarli alla nuova disciplina del tesoriere;
  • le modifiche riguardanti i prospetti sugli equilibri di bilancio delle regioni e degli enti locali;
  • gli elenchi analitici delle risorse accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione.

 

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Corte di Cassazione, Niente esenzione IMU a coniugi residenti in comuni diversi

Ai fini del pagamento dell’IMU, l’agevolazione relativa all’abitazione principale non si estende anche ad altri immobili di proprietà dei coniugi ubicati in Comuni diversi, nei quali ciascuno di loro è dimorante abituale, anche per esigenze lavorative. È questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20130/2020. Nel caso di specie, i giudici hanno accolto il ricorso di una società di riscossione avverso la sentenza della CTP che, relativamente ad una controversia avente ad oggetto avvisi di accertamento per IMU per l’anno di imposta 2013, ha ritenuto sussistente il presupposto per fruire dell’aliquota agevolata IMU da abitazione principale, giacché la contribuente medesima aveva la residenza anagrafica all’interno dell’immobile e la residenza anagrafica del coniuge in altro comune per esigenze lavorative.
Nella decisione è stato confermato che “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente“. Ciò comporta la necessità che, in riferimento alla stessa unità immobiliare, tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente.
Come indiretta conferma di quanto sopra osservato, la Corte rileva anche la modifica apportata all’art. 13, comma 3, dal comma 3a) relativo all’abbattimento della base imponibile al 50% per le unità immobiliari, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, in caso di rispetto dei requisiti ivi previsti.

 

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Spid: Ok del Garante privacy a nuove modalità per il rilascio dell’identità digitale

Il Garante per la protezione dei dati personali, nella Newsletter n. 468 del 30 settembre 2020, dà il via libera alle nuove modalità di rilascio delle identità digitali mediante il riconoscimento da remoto, grazie alle modifiche delle modalità attuative dello Spid (Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese), proposte dall’Agid (Agenzia per l’Italia digitale). La nuova procedura di riconoscimento da remoto introdotta dall’Agid non prevede più la presenza contestuale dell’operatore del gestore Spid e del richiedente, che dovrà però effettuare un bonifico dal suo conto corrente.
In sintesi, per ottenere Spid con la nuova modalità, il richiedente, dopo una prima registrazione sul sito del gestore, dovrà avviare una sessione automatica audio-video, durante la quale mostrerà il proprio documento di riconoscimento e il tesserino del codice fiscale o la tessera sanitaria. In più, per   evitare tentativi di furti di identità, la procedura è stata rafforzata con specifiche misure di sicurezza e verifiche incrociate: durante la sessione audio-video, infatti il richiedente dovrà leggere un codice ricevuto via sms o tramite un’apposita App installata sul cellulare personale. È inoltre previsto che il richiedente effettui un bonifico da un conto corrente italiano a lui intestato o cointestato, indicando nella causale uno specifico codice precedentemente ricevuto. Tutte queste informazioni e la registrazione audio-video saranno in seguito verificate dall’operatore di back-office che procederà al rilascio dell’identità digitale.
Nel corso delle interlocuzioni per il rilascio del parere, come ulteriore misura di garanzia e per poter valutare l’affidabilità della procedura, il Garante per la privacy ha chiesto che il gestore dell’identità digitale sottoponga a ulteriori controlli a campione le richieste, facendo verificare nuovamente l’audio-video a un secondo operatore. Al termine di un periodo di test di sei mesi delle nuove procedure, l’Agid dovrà trasmettere al Garante un report con l’esito di queste verifiche, così da valutare l’efficacia del controllo di secondo livello.
L’Agid dovrà poi inviare al Garante i report settimanali, redatti dai gestori Spid, relativi alle richieste di rilascio respinte per profili critici connessi al trattamento dei dati personali e configurabili come tentativi fraudolenti. Tali riscontri potranno essere utili al Garante per svolgere eventuali accertamenti e valutare la necessità di individuare ulteriori misure tecniche e organizzative per rafforzare il procedimento di identificazione da remoto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Funzione pubblica: Bandi-tipo a supporto delle PA per concorsi più snelli

Il Dipartimento della Funzione pubblica con comunicato del 1° agosto 2020 informa che è stato elaborato lo schema di bando-tipo per il personale di Area II. Ma è solo un primo passo: a breve sarà pubblicato anche il bando-tipo per il reclutamento di personale di Area III.
I bandi-tipo sono un modello di riferimento per le assunzioni nella Pubblica amministrazione, pensati per semplificare e omogeneizzare le modalità di reclutamento sul territorio. Le innovazioni radicali riguardano innanzitutto il metodo: presentazione della domanda di partecipazione al concorso tramite SPID, svolgimento delle prove in modalità decentrata e attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale, possibilità per la commissione esaminatrice e le sottocommissioni di svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.
Il cambiamento, però, non si ferma qui: spazio alle competenze trasversali, tecniche e attitudinali. Inoltre, alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiuntivi per la valutazione delle conoscenze e competenze linguistiche, informatiche e digitali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION