Rilevazione fabbisogni standard prorogata al 31 dicembre 2020

Sono stati prorogati al 31 dicembre 2020 i termini per la restituzione dei questionari sulla rilevazione dei fabbisogni standard di cui all’art. 5, comma 1, lettera c) del d.lgs 26 novembre 2010, n. 216, destinati ai Comuni (FC50U) e alle Province e Città Metropolitane (FP20U). Lo prevede l’art. 17, comma 4-bis del D.L. 76/2020 (c.d. decreto Semplificazioni), convertito in legge n. 120/2020.

Il questionario FC50U fa riferimento all’annualità 2018 ed è finalizzato all’aggiornamento dei dati rilevanti ai fini della determinazione dei fabbisogni standard, relativamente alle funzioni fondamentali definite nel D.Lgs. n.216/2010.

ll questionario FP20U raccoglie informazioni in merito alle caratteristiche dell’ente e del territorio, alle risorse a disposizione, agli output prodotti o ai servizi offerti nell’ambito di ciascuna funzione/servizio per il 2018 e per il 2010. Richiede inoltre informazioni riguardanti le consistenze e le spese del personale addetto a ciascuna funzione/servizio e alcune voci di entrata e di spesa corrente per ciascuna funzione/servizio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Niente soccorso finanziario in caso di partecipate in liquidazione

Con la deliberazione n. 157/2020 la sezione regionale di controllo per l’Abruzzo interviene sul tema del soccorso finanziario in caso di società o enti posti in liquidazione.
Richiamato il principio generale e la finalità di quanto disposto dall’art. 14 del D.lgs 175/2016 che sancisce il “divieto del soccorso finanziario” da parte di un ente pubblico rispetto ai suoi organismi partecipati e impone l’abbandono della logica del “salvataggio a tutti i costi”, quanto al perimetro di applicazione soggettiva del citato articolo, la Corte conferma l’applicabilità della norma ai consorzi, quali realtà operative inserite a tutti gli effetti nel contesto della finanza territoriale.
Esaminando il caso di specie, la Corte sottolinea come il principio generale del divieto di soccorso finanziario, valga a maggior ragione, relativamente all’ammissibilità di interventi nei confronti di società o consorzi, posti in stato di liquidazione, considerato che restano in vita al solo fine di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali ed alla distribuzione dell’eventuale residuo attivo tra i soci. Tenuto conto quindi della particolare fase della vita sociale che la liquidazione rappresenta, l’apporto finanziario richiesto al socio è in re ipsa destituito delle finalità proprie di duraturo riequilibrio strutturale, venendo piuttosto a tradursi sul piano sostanziale in un accollo delle passività societarie.
Eccezioni al divieto di soccorso finanziario sono previste soltanto a seguito di uno specifico iter procedurale, previa valutazione circa la concreta possibilità di recupero dell’economicità e dell’efficienza dell’organismo partecipato. In particolare, lo stesso art. 14, comma 5, T.U.S.P., consente i trasferimenti straordinari alle società in parola “a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti”, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato che contempli il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni. Inoltre, gli interventi di sostegno finanziario in questione possono essere autorizzati al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e la sanità. Si tratta quest’ultima di una ipotesi derogatoria e residuale – come evidenzia anche la Corte.
La Sezione conclude disponendo che “un ipotetico sostegno finanziario nei confronti di un organismo partecipato, indipendentemente dalla natura giuridica dello stesso, deve essere preceduto da un puntuale e specifico piano di risanamento, che fornisca una analitica motivazione in ordine alle sottostanti ragioni oltre che di interesse sociale, di convenienza economica e sostenibilità finanziaria (cfr. Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 47/2019/PAR) di tale scelta, stante l’ampio perimetro operativo, sopra ricordato, del principio di divieto di soccorso finanziario.”

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Nuove regole assunzionali e limiti alle spese di personale

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con la deliberazione n. 125/2020, in risposta ad una richiesta articolata di parere in materia di spesa di personale, chiarisce che le disposizioni di cui all’art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i. e al decreto interministeriale (Funzione Pubblica, Economia e Finanze e Interno) del 17 marzo 2019, nell’introdurre una diversa modalità di calcolo dello spazio assunzionale, non determinano per l’ente nessun obbligo di doppia contabilità della capacità assunzionale (rispetto al limite del comma 557 dell’art. 1 della legge 296/2006).
Inoltre, a fronte della problematica prospettata dal comune istante rispetto alla modalità di contabilizzazione della spesa del personale in convenzione da parte dei comuni aderenti (secondo l’ente su codici di spesa diversi da quelli indicati nella Circolare esplicativa sul DM attuativo), la Corte richiama i principi generali del bilancio e, nel caso di specie, il principio n.18 (prevalenza della sostanza sulla forma) e precisa che “spetta all’ente motivare adeguatamente l’inclusione (o l’esclusione) di voci che, per loro natura, presentino eventuali ambiguità, da sciogliere sulla base del richiamato principio contabile. “
Lo stesso criterio – secondo la Corte – vale anche per rispondere al successivo quesito posto dall’ente circa i legittimi correttivi da utilizzare per le voci di cui “il sistema previgente” stabiliva lo stralcio – a titolo esemplificativo, compensi ISTAT, straordinari elettorali, diritti di rogito, incentivi codice contratti, incentivi recupero evasione tributaria, rimborsi incarichi in altri enti. La Corte, nel dare atto che tali voci vanno armonizzate con il nuovo sistema di calcolo, rimette sempre alla responsabilità dell’Ente stabilire e motivare eventuali correttivi rispetto alla prassi precedente la riforma.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

L’IRAP sul compenso accessorio dell’avvocatura non può essere a carico dell’Ente

Il Tribunale dell’Aquila – Sezione Lavoro, con sentenza n. 86/2020, nel condividere le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte di Cassazione, con sentenza n. 21398/2019, ha ribadito che le disposizioni della L. n.266 del 2005, specificatamente volte a disciplinare le modalità di costituzione dei fondi destinati a spese relative al personale, includono in modo espresso nell’ammontare complessivo anche i maggiori oneri che ne derivano a titolo di IRAP (commi 181, 185 e 198); ciò perché, se così non fosse, sui bilanci dello Stato e degli enti pubblici graverebbero spese prive della necessaria copertura. Poiché l’imposta è commisurata all’ammontare della spesa per il personale, ogni incremento della retribuzione accessoria determina anche una maggiorazione del tributo, della quale non può non tenersi conto ai fini del rispetto del tetto massimo delle risorse disponibili.  Le amministrazioni, quindi, dovranno quantificare le somme che gravano sull’ente a titolo di IRAP, rendendole indisponibili, e successivamente procedere alla ripartizione dell’incentivo, corrispondendo lo stesso ai dipendenti interessati al netto degli oneri assicurativi e previdenziali. In altri termini, su un piano strettamente contabile, tenuto conto delle modalità di copertura di tutti gli oneri, l’amministrazione non potrà che quantificare le disponibilità destinabili ad avvocati e professionisti, accantonando le risorse necessarie a fronteggiare l’onere Irap, come avviene anche per il pagamento delle altre retribuzioni del personale pubblico. Pertanto, le disposizioni sulla provvista e la copertura degli oneri di personale (tra cui l’Irap) si riflettono, in sostanza, sulle disponibilità dei fondi per la progettazione e per l’avvocatura interna ripartibili nei confronti dei dipendenti aventi titolo, da calcolarsi al netto delle risorse necessarie alla copertura dell’onere Irap gravante sull’amministrazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION