Conferenza Stato-città: slitta al 31 ottobre il termine di approvazione del bilancio 2020-2022

La Conferenza Stato-città nella seduta straordinaria convocata per oggi, 30 settembre, ha espresso parere favorevole al differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione dell’anno 2020 degli Enti locali al 31 ottobre 2020. Il rinvio rispetto alla data del 30 settembre è stato richiesto dai presidenti ANCI e UPI a causa della situazione fortemente critica per gli enti locali della regione Sicilia e per gli enti locali che sono stati interessati dal recente turno delle elezioni amministrative. Da qui la richiesta di Comuni e Province formulata in video conferenza durante la Stato-Città convocata d’urgenza.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Limite massimo dei proventi per diritti di rogito a favore del Segretario

La Corte dei conti, Sez. Molise, con deliberazione n. 74/2020 ha ribadito che, ai fini del computo del limite di un quinto dello stipendio in godimento, stabilito dall’art.10, comma 2-bis del DL n.90/2014, per l’attribuzione dei proventi derivanti dall’attività di rogito a favore del Segretario sia corretto cumulare gli emolumenti percepiti in comuni diversi senza distinguere tra i casi di titolarità, reggenza o scavalco. I diritti sono attribuibili senza distinguere tra gli importi erogati da parte dei singoli enti in cui ha prestato servizio (cfr Sez.Contr. Lombardia n.171/2015/PAR e Sez. Liguria n.74/2019/PAR), tenuto altresì conto che la funzione rogatoria implica l’assunzione della responsabilità connessa alla diligenza professionale richiesta, che prescinde dai giorni di reggenza della sede. La Sezione ritiene, altresì, che i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competano ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali” (Sez. Aut. n.18/2018/QMIG). I diritti di rogito versati dai terzi sono integralmente acquisiti al bilancio comunale e sono poi attribuiti al segretario rogante, essendo esclusa la possibilità per l’Ente di deliberare, in autonomia, la percentuale dei diritti introitati da corrispondere a quest’ultimo (impregiudicato l’eventuale scorporo dei c.d. oneri riflessi –previdenziali ed Irap).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Appalti pubblici: la rimodulazione del PEF incide sull’attendibilità dell’offerta

In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, il piano economico finanziario (PEF), pur essendo formalmente autonomo dall’offerta, è teleologicamente connesso con quest’ultima, sicché la sua radicale modifica, in sede di giustificazioni, da parte dell’impresa non può non incidere sull’attendibilità dell’offerta stessa (v. anche TAR Abruzzo, sent. n. 132/2020). Lo ha precisato il TAR Lombardia, sezione IV, sentenza 24 settembre 2020, n. 1690, accogliendo il ricorso presentato da una società, (che ha partecipato alla gara di appalto per l’aggiudicazione della concessione del servizio di rimozione, trasporto e deposito/custodia dei veicoli, a norma dell’art. 159 del codice della strada) che lamenta l’illegittima sostituzione del PEF, prodotto in gara dal soggetto aggiudicatario, con uno nuovo in sede di giustificazioni dell’offerta, operando una rimodulazione di tutte le voci originariamente previste. I giudici ricordano come è opinione comune nella giurisprudenza che anche in sede di valutazione dell’attendibilità dell’offerta vige il principio di immodificabilità dell’offerta (C.d.S., Sez. V, 17 settembre 2018, n. 5419; C.d.S., Sez. V, 8 gennaio 2019, n. 171; [C.d.S., Sez.] V, 10 ottobre 2017, n. 4680; C.d.S., Sez. V, 26 giugno 2019, n. 4400; [C.d.S., Sez.] VI, 15 giugno 2010, n. 3759) e che di conseguenza in sede di verifica di congruità, è consentita la modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo, rispetto alle giustificazioni già fornite, come pure l’aggiustamento delle singole voci di costo, per sopravvenienze di fatto o normative ovvero al fine di porre rimedio a originari e comprovati errori di calcolo (T.A.R. Lazio, Roma, I, 25 maggio 2020, n. 5474), ma non invece lo stravolgimento dell’entità dell’offerta economica e della struttura dell’offerta tecnica con la sostituzione del valore generale delle entrate e delle uscite. Ma anche a voler prescindere dal riferimento al bando di gara,  la giurisprudenza più recente (C.d.S., V, 21 febbraio 2020, n. 1327), al quale il Collegio si conforma, ha chiarito in merito che in ogni caso il soccorso istruttorio attiene alla sanatoria di difformità e carenze formali e facilmente riconoscibili, mentre nel caso di specie la rimodulazione del PEF denota una carenza sostanziale dell’offerta. I giudici ribadiscono come, anche a volere sottolineare l’autonomia formale del PEF dall’offerta, è indubbia la connessione teleologica del primo con la seconda (C.d.S., V, 11 dicembre 2019, n. 8411), con il logico corollario che una sua radicale modifica incide inevitabilmente in termini di inattendibilità dell’offerta stessa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

Recovery Fund, Il documento presentato dall’Anci in audizione al Senato

Nel 2019, un quarto delle opere pubbliche è stato realizzato dai Comuni: i Comuni sono i principali e più efficienti investitori pubblici con indici di spesa e risultato di gran lunga superiori agli altri livelli di governo. Gli investimenti comunali sono inoltre garanzia di ampia diffusione delle opere nelle diverse economie territoriali e concorrono alla soluzione di problematiche di immediato rilievo nazionale, connesse alle infrastrutture delle grandi aree urbane, sedi attrattive di innovazione, competenze e ricerca e -al tempo stesso – luoghi di emersione di nuova disuguaglianza e marginalità sociale. È quanto emerge dal documento dell’Anci, consegnato in commissione bilancio al Senato nel corso delle audizioni sul Recovery Fund.
L’Anci indica dieci azioni di sistema per il rilancio del Paese: l’edilizia verde, la mobilità sostenibile pubblica, l’economia circolare e il riuso delle acque, le città digitali, la scuola al centro della città, una casa per tutti, le periferie creative: rigenerazione urbana, ‘cultura è turismo’, un Patto per lo sviluppo e la scuola nazionale di pubblica amministrazione (fonte ANCI).

Limiti alla rideterminazione del compenso dell’Organo di revisione

L’ente non può, di regola, procedere alla rideterminazione dei componenti dell’Organo di revisione, stabiliti nella delibera di nomina intervenuta successivamente all’entrata in vigore del DM 21 dicembre 2018, a condizione che – mancando la previsione normativa di limiti minimi garantiti – i relativi importi risultino rispondenti ai requisiti di congruità e di adeguatezza. È il chiarimento fornito dalla Corte dei conti, Sez. Molise, con deliberazione, n. 75/2020, in risposta ad una richiesta di parere da parte di un Comune, volto ad appurare la possibilità di rideterminare i compensi dei revisori stabiliti, con deliberazione di nomina in data successiva all’emanazione del DM 21 dicembre 2018, in misura inferiore al limite massimo consentito per la fascia demografica di appartenenza del Comune.
Nel caso di specie, ad avviso della Sezione, la scelta adottata dall’Ente, di restare al di sotto del limite massimo previsto, integra l’esercizio di facoltà che si inscrive nella stessa opzione di demandare alla fonte secondaria l’indicazione dei soli limiti massimi dei compensi, ferma la necessità che, mancando l’indicazione di un limite minimo e non essendo consentito al giudice contabile fissarlo in via interpretativa (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 16/SEZAUT/2017/QMIG), i relativi importi non siano determinati dal Consiglio comunale in misura così contenuta da non rispettare i richiamati requisiti di congruità e adeguatezza (Sezione delle Autonomie, deliberazioni n. 16/2017 e 14/2019).
Si ricorda che l’Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità degli Enti Locali, nell’atto di orientamento n. 1 del 13 luglio 2017, reputa che la commisurazione del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali al sistema delle fasce demografiche (ex D.M. 20 maggio 2005 prima ed ex D.I. 21 dicembre 2018 ora), vuole individuare non solo il limite massimo del compenso, ma anche il limite minimo, che può ritenersi coincidente con il limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore. 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

L’incremento dell’indennità di funzione dei sindaci nei piccoli comuni decorre dal 1° gennaio 2020

L’incremento dell’indennità per il Sindaco prevista dall’articolo 82, comma 8-bis, del Tuel, introdotto dall’art. 57-quater del D.L. n. 124/2019 (per i Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 3mila abitanti, fino allo 85% dell’indennità spettante ai Sindaci dei Comuni fino a 5mila abitanti) può essere attribuito, per effetto del sopravvenuto Decreto del Ministero dell’Interno del 23 luglio 2020, con decorrenza dall’1° gennaio 2020, nel rispetto comunque delle necessaria copertura finanziaria della spesa. Lo ha precisato la Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 129/2020.
La Sezione rammenta che l’art 57 quater comma 2 del D.L. n. 124/2019, ha stabilito l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, di un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020 per finanziare il concorso nella spesa per l’incremento in parola, prevedendo al successivo comma 3 la ripartizione del fondo tra i comuni interessati da effettuare con apposito decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Il decreto interministeriale è stato adottato il 23 luglio 2020 e all’articolo 1 ha disposto la decorrenza dell’incremento in questione a partire dal 1° gennaio 2020. (il decreto, tra l’altro, modifica il previgente DM. n. 119, emanato il 3 aprile 2000). Solo con l’emanazione del decreto interministeriale del 23 luglio 2020 pubblicato sulla G.U. del 4 agosto, è stato determinato l’importo del contributo dello Stato nel concorso della spesa per i comuni interessati all’incremento dell’indennità del Sindaco (contributo superiore al 50% sulla spesa necessaria per l’aumento dell’85%), e pertanto soltanto dal 4 agosto u.s., ogni ente ha potuto decidere, cognita causa, la percentuale di incremento dell’indennità spettante al sindaco dopo aver conosciuto la misura del contributo ministeriale. In conclusione, La disposizione del decreto, fissando la decorrenza al 1° gennaio 2020 dell’aumento dell’indennità, consente quindi al singolo Ente di conformare la propria determinazione prevedendo, in sede di prima applicazione, la decorrenza dal 1° gennaio 2020 dell’incremento dell’indennità, previa la necessaria copertura finanziaria della spesa per la parte a carico del comune.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION