Nota ANCI su decreto e circolare attuativa sulle capacità assunzionali dei Comuni

L’ANCI ha pubblicato una nota di approfondimento al decreto interministeriale (17 marzo 2020) e circolare (13 maggio 2020) sulle capacità di assunzione dei Comuni.
A decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contratti di locazione per spazi da destinare allo svolgimento delle attività didattiche

È stata pubblicata in G.U. n. 238 del 25 settembre 2020 l’ordinanza della Protezione civile del 15 settembre 2020 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”. Con l’ordinanza si dispone la possibilità per gli enti locali, al fine di consentire l’avvio dell’anno scolastico 2020-2021, di stipulare contratti di locazione per spazi ulteriori da destinare allo svolgimento delle attività didattiche anche in deroga agli articoli 27 e 42 della legge 27 luglio 1978, n.392. Limitatamente all’anno scolastico ed educativo 2020/2021, la destinazione di strutture temporanee o ulteriori spazi all’attività didattica o educativa è sempre consentita   temporaneamente, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell’area e dalla destinazione d’uso originaria di immobili esistenti, ad esclusione dei casi di aree o immobili soggetti a obblighi di bonifica.  Restano ferme le normative sanitarie, di sicurezza antincendio e antisismica.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Edilizia scolastica, in G.U. il decreto di riparto dei 320 milioni di euro

È stato pubblicato in G.U. n. 237 del 24 settembre 2020 il decreto del Ministero dell’Istruzione del 25 luglio 2020 di riparto dei 320 milioni di euro, suddivisi tra le Regioni, per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica ricompresi nella programmazione triennale nazionale 2018-2020.
L’importo complessivo da assegnare agli enti locali, definito sulla base dei piani regionali presentati, di cui all’allegato A), è pari a € 297.459.399,23. Gli enti locali sono autorizzati ad avviare le procedure di gara per l’affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l’esecuzione dei lavori. Il termine entro il quale devono essere affidati i lavori è stabilito:

  1. per gli interventi il cui importo lavori è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pena la decadenza dal presente contributo;
  2. per gli interventi di nuova costruzione o di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in 18 (diciotto) mesi, decorrenti sempre dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pena la decadenza dal presente contributo.

I termini di cui sopra si intendono rispettati con l’avvenuta proposta di aggiudicazione dei lavori. Le erogazioni saranno disposte direttamente dalla Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell’istruzione con la seguente modalità:

  1. anticipazione, fino al 20% del finanziamento, a richiesta dell’ente locale beneficiario;
  2. la restante somma potrà essere richiesta solo successivamente all’avvenuta aggiudicazione dei lavori e viene erogata sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall’ente, debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara.
  3. il residuo 10% sarà liquidato a seguito dell’avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.

Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio presso il Ministero dell’istruzione, che costituisce presupposto per le erogazioni di cui al comma 1, e ad aggiornare i dati dell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del decreto legislativo   29   dicembre   2011, n. 229, attraverso l’implementazione della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP/MOP), istituita ai sensi dell’art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

No alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo senza la preventiva certificazione dell’Organo di revisione

Con deliberazione n. 85/2020, la Corte dei conti, Sez. Puglia, ha ribadito che non è possibile sottoscrivere ed applicare il contratto decentrato integrativo privo di certificazione dell’Organo di revisione. Diversamente opinando, infatti, si ammetterebbe la possibilità della stipulazione di un contratto di secondo livello che sia privo di copertura finanziaria o sia in contrasto con i vincoli di bilancio o con altre norme di carattere imperativo (ai sensi dell’articolo 40 bis del d.lgs. n. 165/2001).
Del resto, non mancano le pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che stigmatizzano le procedure seguite dagli enti locali in assenza della certificazione prevista dalla normativa vigente (si veda, tra le tante, da ultimo, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazione n. 40/2020/PRSP). Il legislatore stabilisce che ogni contratto integrativo debba essere accompagnato da una relazione tecnico-finanziaria e da una relazione illustrativa, entrambe certificate dal collegio dei revisori dei conti. Ciò in quanto viene ritenuta imprescindibile la funzione di controllo sulla sostenibilità dei costi derivanti dall’adozione del contratto integrativo e sulla conformità degli stessi ai vincoli di legge in generale e di bilancio in particolare, specie in relazione ai trattamenti accessori. Appare evidente, in conformità all’art. 8, comma 6 del CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali, come il corretto iter di svolgimento del procedimento in esame richieda l’invio formale all’organo di revisione dei conti delle relazioni oggetto di certificazione e, qualora non pervengano rilievi entro quindici giorni, la possibilità di sottoscrivere comunque il contratto integrativo. Ciò in quanto l’assenza di una data certa circa la trasmissione (o il mancato rispetto dei termini previsti o addirittura i dubbi sull’avvenuto inoltro) delle relazioni all’organo di revisione contabile determinano un vulnus per l’intero procedimento in esame; oltre a far trasparire l’evidente violazione del principio di leale collaborazione tra gli organi di gestione dell’ente e l’organo di revisione contabile del medesimo ente.
Inoltre, il Collegio ritiene non possibile un controllo dei revisori ex post, “ora per allora”, rispetto a contratti integrativi già sottoscritti ed applicati. La Sezione ritiene che le disposizioni vigenti debbano essere interpretate nel senso che le relazioni tecnico-finanziaria e illustrativa attinenti al contratto decentrato vadano tempestivamente – e comunque nei termini previsti – inviate all’Organo di revisione (per la conseguente certificazione) e che non si debba procedere alla sottoscrizione del contratto integrativo qualora non vi sia certezza della trasmissione degli atti o, peggio, qualora il medesimo organo abbia formulato rilievi, non superati nella fase seguente del procedimento in esame o qualora vi sia una certificazione negativa. Né è possibile sottoporre a controllo, al fine di ottenerne la conseguente certificazione di cui all’articolo 40, comma 3-sexies del d.lgs. n. 165/2001, contratti integrativi già sottoscritti ed applicati, ferma restando comunque la necessità del puntuale ed inderogabile rispetto da parte dell’ente locale di tutte le norme di riferimento, specie quelle sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

 

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Sistemi di videosorveglianza, entro il 15 ottobre le richieste di ammissione al contributo

Con la circolare dell’11 settembre 2020, prot. n.11001/123/111, il Ministero dell’Interno informa che è posticipato al 15 ottobre 2020 il termine per la presentazione da parte dei Comuni alle Prefetture delle richieste di ammissione ai finanziamenti per sostenere gli oneri relativi all’installazione dei sistemi di videosorveglianza ai sensi del decreto interministeriale del 27 maggio 2020 (pubblicato in G.U n. 161 del 27 giugno 2020). La proroga del termine – originariamente previsto per lo scorso 30 giugno – è disposta da un apposito emendamento all’art. 17 del decreto -legge 16 luglio 2020 n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. Le risorse complessivamente a disposizione per l’anno 2020 sono pari a 17 milioni di euro. Il decreto del 27 maggio scorso fissa, all’articolo 2, i requisiti necessari per la richiesta di accesso al finanziamento, a partire dalla previa approvazione del progetto in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. I Comuni devono presentare le richieste di ammissione al finanziamento alla Prefettura territorialmente competente utilizzando, a pena di irricevibilità, il modello allegato A) al decreto. Possono essere presentati progetti già proposti per le annualità precedenti e non finanziati ovviamente riportati nella apposita modulistica prevista dal citato decreto del 27 maggio per l’annualità 2020. Come evidenziato anche dal Ministero dello Sviluppo Economico, l’art. 38, comma 3, del citato D.L. n. 76/2020, ha semplificato gli adempimenti per gli enti locali che intendono realizzare impianti di videosorveglianza, stabilendo che l’installazione e l’esercizio di tali sistemi è considerata attività libera e non soggetta ad autorizzazione generale di cui agli articoli 99 e 104 del Codice delle comunicazioni elettroniche, approvato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

Allegati:

 

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Il Comune può beneficiare del credito d’imposta sugli investimenti in beni strumentali

Con la risposta n. 389 del 22 settembre 2020, l’Agenzia delle entrate chiarisce che anche il Comune può beneficiare del credito d’imposta (istituito dalla legge di bilancio per il 2020) sugli investimenti in beni strumentali nuovi, che lo stesso effettua nell’ambito dell’attività di produzione e distribuzione di energia elettrica. La legge 27 dicembre 2019, n. 160 del 2019 (art. 1, commi 185 e seguenti) ha operato una ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali collegati agli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, in sostituzione delle precedenti agevolazioni dell’iper e super ammortamento. Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. Sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, Dlgs 231/2001) e quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal Dlgs 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. L’ampia formulazione letterale della norma che circoscrive l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina sul credito di imposta, individuando espressamente, anche se in maniera non esaustiva, i soggetti che ne risultano esclusi, ammette la possibilità per l’ente locale (ancorché non sia soggetto passivo ai fini IRES) di fruirne in relazione agli investimenti in beni strumentali nuovi che effettuerà nel 2020 nell’ambito della sua attività di produzione e distribuzione di energia elettrica.

 

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Ripartizione Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti

È stato pubblicato in G.U. n. 239 del 26 settembre 2020 il DPCM dell’8 giugno 2020 concernente la ripartizione del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, per l’anno 2019. Le risorse del fondo, pari a 19.832.362,00 euro, sono ripartite ai comuni che ne abbiano fatto richiesta per far  fronte  alle spese, di ammontare complessivo superiore al 50 per cento delle spese correnti risultanti dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati e rettificati del contributo percepito nelle pregresse annualità, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi  transattivi  ad  esse collegate, verificatisi  entro  il  25  giugno  2016.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION