Open Data Anac, Online il nuovo Portale per il libero accesso ai dati in materia di anticorruzione, trasparenza e contratti pubblici

L’ANAC informa che è disponibile on line il nuovo portale Open Data Anac, che consente il libero accesso ai dati gestiti dall’Autorità nell’ambito delle proprie attività istituzionali. Il nuovo servizio, che integra ed amplifica le funzioni della precedente versione, mette a disposizione degli utenti un cruscotto per la navigazione e l’analisi dei dati sui contratti pubblici e un insieme di dataset in formato aperto liberamente scaricabili.
Nel corso del tempo saranno messe a disposizione nuove funzionalità e nuovi dati con l’obiettivo di rendere sempre più fruibili e trasparenti le informazioni disponibili.

L’insieme dei dati, aggiornati settimanalmente, sono i seguenti:
– RPCT: elenco dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
– In-House: elenco delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti alle proprie società in house  (art. 192 del d.lgs. n. 50/2016);
– L.190/2012: elenco delle comunicazioni pervenute ed elaborate ai sensi dell’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012;
– Albo Arbitri: albo degli Arbitri della Camera Arbitrale;
– Dataset: elenco dei dataset Open Data pubblicati dall’Autorità;
– Analytics: cruscotto sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributo centri estivi, rilevazione utilizzo risorse entro il 14 novembre 2020

Il Dipartimento per le politiche della famiglia, con messaggio del 23 settembre 2020, informa che è stata pubblicata la scheda di rilevazione e definizione della procedura per l’attuazione dell’attività di monitoraggio dei trasferimenti e dell’utilizzo delle risorse finanziarie per i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa, di cui all’articolo 105, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, così come previsto dall’articolo 2, comma 7, del decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 25 giugno 2020.
L’articolo 2, comma 7, del decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 25 giugno 2020, dispone che questo Dipartimento debba provvedere, con la collaborazione delle regioni e per il tramite delle Anci regionali, a monitorare i trasferimenti e l’utilizzo delle risorse finanziarie di cui al medesimo decreto, nonché la realizzazione delle azioni e il conseguimento dei risultati, sulla base della documentazione trasmessa da ciascun comune, entro 120 giorni dall’avvenuto trasferimento delle risorse, ovvero a partire dal giorno 17 luglio 2020 e quindi entro il 14 novembre 2020.
In particolare, il sopracitato decreto ministeriale stabilisce che le amministrazioni comunali debbano fornire la seguente documentazione:

  • copia degli atti con i quali sono state impegnate le somme;
  • dati relativi agli interventi finanziati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a), che ciascun Comune deve realizzare, comprensivi di informazioni sulle attività e sulle spese sostenute per realizzare i progetti.”

A tal fine, così come previsto dal medesimo decreto, il Dipartimento, congiuntamente con la Conferenza delle regioni e delle province autonome e con l’Associazione nazionale comuni italiani, ha predisposto una scheda di rilevazione, attraverso la quale sarà espletata l’attività di monitoraggio in parola (all. 1).
Inoltre, al fine di garantire la massima trasparenza e chiarezza dell’attività di monitoraggio, è stata definita la seguente procedura.
In particolare, le amministrazioni comunali beneficiarie del finanziamento devono inviare, tramite messaggio di posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo Pec segreteriatecnica.dipofam@pec.governo.it:

  1. una nota di trasmissione, in formato Pdf e firmata digitalmente dal responsabile del procedimento o da altra figura apicale con potere di firma per conto dell’amministrazione comunale;
  2. la scheda di monitoraggio, in formato Excel, compilata almeno in tutti i suoi campi obbligatori;
  3. copia degli atti, in formato Pdf, con i quali sono state impegnate le somme.

Qualora non siano state utilizzate, nemmeno in parte, le risorse del finanziamento pubblico, le amministrazioni comunali beneficiarie devono compilare i campi della scheda solamente fino al punto n. 2.1.
Il messaggio Pec di trasmissione deve avere per oggetto “Nome del comune. Nome della regione. Monitoraggio finanziamento centri estivi 2020” (es. Roma. Lazio. Monitoraggio centri estivi 2020).
Le amministrazioni comunali beneficiarie devono procedere all’invio secondo le seguenti scadenze:

  • entro il 14 novembre 2020, oppure
  • entro il 19 novembre 2020, solamente per i comuni della Regione Valle d’Aosta e della Regione Friuli-Venezia Giulia che hanno ricevuto il trasferimento tramite bonifici, non disponendo del conto di tesoreria unica.

I termini dell’invio sono stati definiti secondo le indicazioni fornite dalla Banca d’Italia relativamente al giorno di avvenuto trasferimento delle risorse, o tramite trasferimento sul conto di tesoreria unica in data 17 luglio 2020, o tramite bonifico con data di regolamento al 22 luglio 2020.
Eventuali richieste di assistenza possono essere inviate con messaggio di posta elettronica certificata al seguente indirizzo Pec: segreteriatecnica.dipofam@pec.governo.it.
Con successivo messaggio saranno pubblicate indicazioni circa le modalità di restituzione delle risorse non utilizzate.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Documento UPI per l’applicazione del lavoro agile nelle Province

L’UPI ha elaborato il documento recante “LINEE DI INDIRIZZO PER L’APPLICAZIONE DEL LAVORO AGILE NELLE PROVINCE, con il contributo dei nostri esperti in materia di personale e del Coordinamento dei segretari provinciali.
Con il riavvio delle attività produttive e dell’anno scolastico, le Province si trovano nella necessità di riorganizzare le loro strutture amministrative per consentire il rientro al lavoro in sicurezza del personale. Con il presente documento, l’UPI fornisce alcune indicazioni con l’obiettivo di favorire il rientro in servizio della maggior parte del personale e far fronte alle esigenze di rapida ripresa delle attività e di rilancio degli investimenti locali (in particolare sulle scuole e sulle strade), anche in considerazione delle manifeste carenze di risorse umane più volte manifestate dagli enti in questi anni a causa del blocco protratto delle assunzioni, dei pensionamenti e dei trasferimenti di dirigenti e dipendenti derivanti dal DL 95/12 e dalla legge 190/14.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Assunzione mutui da parte degli enti in procedura di riequilibrio finanziario

La Corte dei conti, Sez. Puglia, con deliberazione n. 84/2020 fornisce utili chiarimenti in merito alla possibilità, da parte di enti che abbiano fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (ex artt. 243-bis ss. TUEL), di contrarre debito. Il comma 9-bis dell’art. 243-bis – aggiunto dall’art. 3, comma 3, lett. b), del d.l. 6.3.2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla l. 2.5.2014, n. 68, successivamente, modificato dall’art. 39, comma 14-decies, lett. a), del d.l. 30.12.2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla l. 28.2.2020, n. 8 – ha previsto che «In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d), del presente articolo e all’articolo 243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell’articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l’ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell’esercizio precedente, nonché alla copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all’ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall’Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati».
La disposizione circoscrive la possibilità per gli enti in piano di riequilibrio di ricorrere a nuovo indebitamento mediante la contrazione di mutui; segnatamente, i mutui in questione:
– devono essere necessari per il finanziamento di spese di investimento relative a «progetti e interventi che garantiscano l’ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale»;
– possono essere accesi per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell’esercizio precedente.
I risparmi di gestione si riferiscono sia a spese correnti che in conto capitale, non contemplando la disposizione alcun distinguo ed essendo semmai auspicabile una contrazione della prima tipologia di uscite.
Ne consegue che gli enti interessati abbiano l’onere di dimostrare – sulla base di documentate analisi proiettate lungo la durata della procedura – non solo l’effettività dei risparmi ottenibili ma anche la loro idoneità al conseguimento degli obiettivi del piano. La scelta di accedere al finanziamento in esame andrà, quindi, adeguatamente motivata con l’attitudine, puntualmente verificata e rappresentata in atti, dei progetti e degli interventi finanziati a garantire – nel confronto con spese alternativamente praticabili dell’ente – risparmi di gestione che consentano il raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano. Infine, viene precisato che l’incapacità dei progetti finanziati di assicurare risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi del piano comporterebbe un aggravamento della situazione debitoria dell’ente, che a sua volta rischierebbe di minare la sostenibilità del piano stesso; in proposito, si rammenta che l’accertamento, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario al termine del periodo di durata del piano stesso comportano l’applicazione del dissesto guidato di cui al citato art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011, con l’assegnazione al consiglio dell’ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto (art. 243- bis, comma 7, TUEL).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Gli effetti della mancata costituzione del fondo decentrato nell’anno di riferimento

Come noto, la corretta gestione del fondo risorse decentrate comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui, nell’esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” possono essere impegnate e liquidate. La prima fase consiste nell’individuazione in bilancio delle risorse.
La seconda fase consiste nell’adozione dell’atto di costituzione del “Fondo” che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l’ammontare delle risorse destinate alla parte stabile e, alla parte variabile del Fondo stesso.
La terza ed ultima fase concerne invece la sottoscrizione del Contratto decentrato annuale, previa certificazione dell’Organo di revisione che, secondo il principio contabile della competenza finanziaria “potenziata”, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell’obbligazione.  La necessità che l’intero percorso amministrativo e contrattuale si perfezioni entro l’anno con la stipula del Contratto decentrato integrativo risponde alla primaria esigenza di garantire sia l’effettività della programmazione dell’ente, cui è connessa (di regola) l’annualità delle risorse a disposizione, sia un utile perseguimento dei suoi obiettivi (Cfr. Corte dei conti, Sez. Friuli Venezia Giulia, del. n. 29/2018).
Per effetto della disposizione di cui al punto 5.2 del principio contabile della contabilità finanziaria (All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), in caso di mancata costituzione del Fondo nell’anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. Di conseguenza, le risorse variabili non possono stabilizzarsi e le stesse andranno in economia di bilancio, perdendo l’Ente – in via definitiva – la loro possibile utilizzazione. Anche le economie dei fondi degli anni precedenti, le quali, non essendo incluse nella costituzione del fondo. non potranno più essere utilizzate. In caso di mancata sottoscrizione del contratto nell’anno di riferimento solo le voci stabili del fondo confluiscono coma quota vincolata del risultato di amministrazione.
Sulla materia si è espressa recentemente la Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 123/2020 che ha ribadito che la mancata costituzione del Fondo per le risorse decentrate nell’anno di riferimento fa sì che tutte le risorse di natura variabile, ivi incluse quelle da riportare a nuovo (es. risorse derivanti dai risparmi dell’applicazione dello straordinario dell’anno precedente e dai risparmi derivanti dall’erogazione delle risorse del fondo dell’anno precedente)  vadano a costituire economie di spesa. Nel merito la Corte ribadisce il principio che, per i compensi per il lavoro straordinario, la distinzione rilevante verta tra gli importi dei risparmi che rientrano nella componente stabile del Fondo (previsti dal comma 2 lett. g) dell’art.67) o nella componente variabile (successivo comma 3, lett. e)), dato che, in caso di mancata sottoscrizione del contratto nell’anno di riferimento, solo le voci stabili finiscono coma quota vincolata del risultato di amministrazione. Rimane in capo all’Ente la responsabilità di applicare al caso di specie i principi contabili enunciati.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Erogazione contributo ai Comuni per la partecipazione all’attività di accertamento fiscale per l’anno 2019

La Direzione centrale della Finanza locale informa che con provvedimento del 23 settembre 2020 è stata disposta l’erogazione del contributo, anno 2020, da riconoscere ai comuni quali spettanze derivanti dalla loro partecipazione all’attività di accertamento fiscale per l’anno 2019.
Gli importi attribuiti a ciascun ente, visualizzabili dal prospetto allegato, sono stati elaborati direttamente dall’Agenzia delle Entrate e trasmessi alla Direzione Centrale per la Finanza Locale dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze – Direzione studi e ricerche economico fiscali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Danno erariale per assunzione dipendente comunale nello staff del Sindaco

Con la sentenza n. 76/2020, la Corte dei conti -Terza sezione giurisdizionale centrale d’Appello, prende in esame una ipotesi di responsabilità amministrativo contabile per il danno subito dal Comune e riconducibile alla condotta del sindaco pro tempore del medesimo comune per avere proceduto al conferimento di alcuni incarichi facendo ricorso all’art. 90 del d.lgs. n. 267/2000 in violazione di tale norma. La Procura, nel proprio atto di citazione, aveva prospettato che i compiti assegnati nei decreti del Sindaco nulla avevano a che vedere con le funzioni di indirizzo e di controllo pretesi dalle norme. Nel merito, è emerso che uno dei due soggetti incaricati ex art. 90 era un dipendente comunale assunto a tempo indeterminato dal comune. Con successivi decreti sindacali si disponeva di assumere il predetto, a tempo determinato, con l’incarico di coordinatore della segreteria del sindaco e cerimoniere, ai sensi dell’art. 9 bis del Regolamento di Organizzazione ed ordinamento della dirigenza, con collocamento in aspettativa secondo quanto previsto dal comma 1 art. 90 del T.U. n. 267. Per tali incarichi ha percepito l’emolumento sostitutivo delle voci accessorie previste dal comma 3 dell’art. 90 del TUEL. La contestazione era in ragione del fatto che sia l’art. 90 TUEL che l’art. 9 bis del Regolamento comunale dovevano essere interpretati nel senso che la possibilità di collocazione in aspettativa senza assegni del personale assunto con contratto a tempo determinato riguardava i dipendenti di una pubblica amministrazione diversa da quella che ne disponeva l’assunzione temporanea presso l’ufficio di diretta collaborazione. Inoltre, la possibilità di corresponsione dell’emolumento sostitutivo riguardava soltanto il personale assunto dall’esterno con contratto a tempo determinato, così come previsto dal comma 3 del predetto articolo 90. I giudici, confermando tale rilievo, evidenziando che anche volendo procedere ad una collocazione ex art. 90 del TUEL, non poteva che continuarsi nell’ambito del rapporto in corso, essendo il soggetto già dipendente del comune. Con la conseguenza che lo stesso non poteva essere collocato in aspettativa senza assegni per essere poi riassunto presso lo staff del sindaco con contratto a tempo determinato. Da qui l’accertamento del danno erariale per colpa grave, derivato direttamente dalla condotta del Sindaco che con i decreti a sua firma ha conferito al dipendente l’incarico di Coordinatore della Segreteria del Sindaco e Cerimoniere ex art. 90 TUEL in assenza dei presupposti attribuendogli l’emolumento unico di cui al comma 3 del predetto art. 90. Inoltre, trattandosi di atto assunto direttamente ed autonomamente dal Sindaco di sua esclusiva iniziativa e nell’esercizio delle sue funzioni e prerogative ex art. 90 TUEL, mancano, secondo i giudici, i presupposti per l’applicazione della “esimente politica” di cui all’art. 1, comma 1-ter, legge 20/94, non venendo in rilievo “atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi” che siano stati solo “approvati” dall’organo politico così come invece ritenuto dal Collegio di primo grado.  il Sindaco avrebbe potuto e dovuto previamente richiedere ed acquisire il parere degli uffici e/o dei dirigenti a ciò preposti, onde verificare la congruenza degli importi dovuti invece che procedere all’attribuzione dell’emolumento unico, in assenza dei presupposti previsti e dalla legge e dal regolamento comunale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Chiarimenti IFEL su emissione mandati di pagamento con più beneficiari

L’IFEL, con nota pubblicata sul proprio sito, informa di aver ricevuto numerose richieste di chiarimento in merito alle prossime evoluzioni dello standard che disciplina l’emissione degli Ordinativi di Incasso e Pagamento – OPI con i quali gli enti pubblici ordinano i pagamenti ai tesorieri tramite Siope+. Gli OPI, infatti, rispettano uno standard che evolve nel tempo e la cui manutenzione è gestita dall’Agenzia per l’Italia Digitale. Le richieste riguardano una modifica relativa agli ordinativi associati a più beneficiari (es. pagamento degli stipendi) e, in particolare, i comuni rappresentano il timore che non sia più possibile, con la nuova modifica, utilizzare OPI cumulativi con elenco allegato e che l’unica possibilità sia l’emissione di un mandato per ogni singolo beneficiario. La modifica presente nel documento ufficiale AgID modifiche allo standard OPI a pagina 32 prevede espressamente che:
(A) La modalità che, a tendere, sarà utilizzata nel futuro è quella di predisporre un mandato per ogni singolo beneficiario, al quale possono essere associate le reversali per eventuali ritenute;
(B) La modalità che può essere ancora utilizzata è quella di un mandato mono beneficiario collegato ad un documento esterno che contiene l’elenco dei singoli percipienti, al quale possono essere associate le reversali per eventuali ritenute.”
In quest’ultimo caso [modalità (B)], per consentire una rapida “chiusura” del mandato, gli enti sono invitati a produrre mandati e liste suddivise per tipologia di pagamento: un mandato ed una lista per pagamenti da effettuare con bonifico o assegno circolare (estinguibili dal tesoriere immediatamente), un mandato ed una lista per pagamenti da effettuare per contanti.”
Pertanto, previa suddivisione delle liste per tipologia di pagamento, l’opzione “mandato mono-beneficiario con lista associata” è ampiamente percorribile.

Link:

– le modifiche allo standard OPI;
– le attività del Gruppo di Lavoro Regole Tecniche OPI;,
– il progetto Siope+ nel quadro del monitoraggio dei pagamenti dei debiti commerciali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION