Sisma 2018, Rimborso minor gettito dell’IMU per i Comuni della provincia di Campobasso e della Città metropolitana di Catania

Con comunicato del 22 settembre 2020 la Direzione centrale della Finanza locale rende noto che stato perfezionato l’11 settembre, ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.232 del 18 settembre 2020, il decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante «Rimborso ai comuni della Provincia di Campobasso e della Città metropolitana di Catania, colpiti dagli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre e del 28 dicembre 2018, dei minori gettiti IMU, riferiti al I semestre 2020, derivanti dalle esenzioni per gli immobili distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero». Le quote saranno attribuite, per un importo complessivo di 371.303,00 euro, a 14 comuni della provincia di Campobasso ed a 8 della Città metropolitana di Catania individuati nell’allegato 1 e corrisposte a titolo di rimborso dei minori gettiti IMU, relativo alla prima rata 2020, per i fabbricati distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero comunque adottate entro il 30 giugno 2019. I dati relativi ai contributi spettanti agli enti interessati per il primo semestre 2020 sono indicati nell’allegato 1).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Visite mediche di controllo domiciliare in caso di malattia comune, variazione indirizzo di reperibilità

Con circolare n. 106/2020, l’Inps comunica che nell’ambito dell’evoluzione dei servizi per il cittadino e dell’informatizzazione e telematizzazione del processo delle visite mediche di controllo (VMC) in caso di malattia comune, è stato rilasciato, sul portale web dell’Istituto, un nuovo servizio per la comunicazione, da parte dei lavoratori dei settori privato e pubblico, della variazione dell’indirizzo di reperibilità, rispetto a quello precedentemente indicato. Il nuovo strumento, consentendo una maggiore immediatezza e tracciabilità dell’informazione, se da un lato garantisce all’Istituto un efficientamento del flusso gestionale, con la possibilità di disporre automaticamente dell’informazione fornita dal lavoratore, senza ulteriori adempimenti per l’operatore delle Strutture territoriali, dall’altro dà all’utente certezza circa la ricezione della sua comunicazione all’INPS, per la corretta disposizione dell’eventuale VMC domiciliare. Il nuovo canale di comunicazione tra lavoratore e Istituto sostituisce le modalità sino ad oggi in uso (e-mail alla casella medico-legale della Struttura territoriale di competenza o comunicazione mediante Contact center), che rimangono tuttavia ancora valide nei casi di indisponibilità del servizio telematico. L’INPS ricorda che non è invece possibile richiedere al medico curante di richiamare il certificato telematico, sebbene ancora in corso di prognosi, per variare l’indirizzo di reperibilità in esso riportato. Come illustrato dettagliatamente nel disciplinare tecnico, allegato al decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’Economia e delle finanze 18 aprile 2012, infatti, il certificato è richiamabile dal medico redattore solo ed esclusivamente per essere annullato (entro termini temporali ben precisi), ovvero rettificato per riformulare la prognosi espressa, riducendola.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Split payment e reverse charge dentro la soglia del 10 per cento

Con la risoluzione n. 53/E del 22 settembre 2020, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che nell’ambito della disciplina delle ritenute negli appalti, per il calcolo della soglia del 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi, tra i versamenti  è ricompresa anche l’IVA assolta dal committente in regime di reverse charge e l’IVA relativa alle operazioni rese dalle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici alla PA, obbligata allo split payment. L’Agenzia ha ricordato che l’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 1997 stabilisce che: “Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1 comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:
a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza”.
In merito al requisito previsto alla lettera a) dell’articolo sopra richiamato l’Agenzia ritiene che, ai fini del calcolo della soglia del 10% dell’ammontare dei ricavi e dei compensi, tra i versamenti vada considerata anche l’Iva riguardante le operazioni effettuate dalle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici nei confronti della Pubblica amministrazione e ai soggetti ad essa equiparati, obbligati allo split payment.
È il cedente o il prestatore il soggetto su cui ricade il debito d’imposta nei confronti del Fisco per le operazioni rese nei confronti di una Pubblica amministrazione o di un soggetto ad essa assimilato come indicato dall’articolo 17-ter del Dpr n. 633/1972 e per contrastare i comportamenti fraudolenti viene spostato sulla Pa e soggetti assimilati l’obbligo di versare l’Iva (cfr circolare n. 1/2015).
In merito alla possibilità di considerare nel calcolo della soglia del 10 per cento, tra i versamenti, anche l’ “imposta teorica” corrispondente al reddito della società, imputato per trasparenza ai soci (che provvedono al pagamento dell’imposta, nell’ipotesi di esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale) e l’“imposta sul valore aggiunto teorica” risultante dalla liquidazione periodica della società controllata, ma assolta dall’ente controllante, nel caso di opzione per la liquidazione Iva di gruppo, l’Agenzia ritiene possibile includere, tra i versamenti, anche le suddette imposte teoriche, in analogia con quanto già chiarito con la circolare n. 1/2020 per i soggetti aderenti al consolidato fiscale. Infatti, al pari del regime del consolidato fiscale di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR, anche i regimi della trasparenza fiscale e della liquidazione Iva di gruppo, si caratterizzano per il fatto che il debito tributario matura, in via autonoma, in capo a ciascuna delle società aderenti, che provvedono alla liquidazione della relativa imposta, mentre il solo assolvimento del debito tributario viene eseguito da un altro soggetto (il soggetto consolidante, il socio, l’ente controllante), legato al primo da rapporti di partecipazione/controllo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il Comune non può beneficiare del bonus facciate

Con la risposta n. 397 del 23 settembre 2020, l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito alla possibilità per un ente pubblico, in specie un comune, di beneficiare della trasformazione della detrazione di imposta prevista per il bonus facciate. Nel caso di specie, il Comune istante, proprietario dell’edificio adibito a sede istituzionale e a uffici dell’ente, intende realizzare interventi di restauro della facciata esterna dell’edificio, per i quali è prevista la detrazione, nella misura del 90 per cento delle spese sostenute, ai sensi dell’articolo 1, commi 219 e seguenti, della legge n. 160 del 2019 (c.d. “bonus facciate”). Il Comune ritiene di poter beneficiare della detrazione d’imposta di cui al citato articolo 1, commi da 219 a 224, della legge n. 160 del 2019, ai sensi dell’articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020, previa trasformazione della stessa in credito di imposta e successiva compensazione mediante modello F24 ovvero mediante cessione a terzi, compresi gli istituti di credito, limitatamente ai lavori realizzati e alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2020. L’Agenzia, dover aver spiegato le linee guida legislative e di prassi che fissano le regole applicative dell’agevolazione de quo, evidenzia che, sotto l’aspetto soggettivo, la detrazione ai fini dell’imposta lorda a favore dei contribuenti che sostengono spese per la realizzazione degli interventi ivi previsti, senza porre ulteriori condizioni riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari. In linea generale, trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, il bonus facciate non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili. Pertanto, non spetta agli enti pubblici territoriali esenti dal pagamento dell’IRES, ai sensi dell’articolo 74 del TUIR. Il Comune non può neanche esercitare l’opzione prevista dall’art. 121 del D.L.n. 34/2020 che consente, alternativamente, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, di ottenere un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta o di cedere un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION