In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, il tardivo versamento del contributo in favore dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) non costituisce causa di esclusione dell’impresa dalla gara, salvo che la lex specialis stabilisca altrimenti. Lo ha confermato il TAR Calabria, Reggio Calabria, con sentenza 15 settembre 2020, n. 543, accogliendo il ricorso di una Società che aveva impugnato la determinazione della Città Metropolitana di esclusione dalla gara, avente ad oggetto la fornitura dei servizi per la redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, a causa del mancato versamento del contributo ANAC ai sensi della legge n. 266/2005 nel termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di affidamento (4 giugno 2020), ancorché la ricorrente vi abbia provveduto entro il termine assegnato dalla stazione appaltante in sede di soccorso istruttorio (23 giugno 2020). Conformemente all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, nella sentenza, sez. V, 19 aprile 2018, n. 2386, i giudici amministrativi hanno evidenziato che, fatte salve le ipotesi in cui la lex specialis preveda una espressa comminatoria di esclusione, l’omesso versamento del contributo Anac non comporta in linea di principio l’estromissione dalla gara. Ciò anche in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (cfr. sentenza 2 giugno 2016, C-27/15) nella parte in cui è stato affermato “che i principi di tutela del legittimo affidamento, certezza del diritto e proporzionalità ostano ad una regola dell’ordinamento di uno Stato membro che consenta di escludere da una procedura di affidamento di un contratto pubblico l’operatore economico non avvedutosi di una simile conseguenza, perché non espressamente indicata dagli atti di gara”. Di conseguenza, in presenza di una siffatta omissione ben dovrebbe innescarsi il meccanismo del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, trattandosi di adempimento (versamento contributo ANAC) sicuramente estraneo all’alveo dell’offerta economica e di quella tecnica. Di qui la possibile regolarizzazione della connessa posizione da parte dell’impresa partecipante. Il diverso ed opposto orientamento giurisprudenziale richiamato dalla stazione appaltanti negli atti istruttori e propedeutici al provvedimento espulsivo (sentenza C.d.S., sez. V, 30 gennaio 2020, n. 746), secondo il quale il contributo ANAC assurgerebbe a condizione di ammissibilità dell’offerta, appare non pienamente aderente ai principi di derivazione eurounitaria di trasparenza e parità di trattamento laddove, come nel caso di specie, non si rinviene alcuna disposizione del disciplinare di gara intesa a prescrivere espressamente a pena di esclusione l’assolvimento di un onere siffatto.