Il tardivo pagamento del contributo ANAC non comporta l’esclusione dalla gara

In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, il tardivo versamento del contributo in favore dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) non costituisce causa di esclusione dell’impresa dalla gara, salvo che la lex specialis stabilisca altrimenti. Lo ha confermato il TAR Calabria, Reggio Calabria, con sentenza 15 settembre 2020, n. 543, accogliendo il ricorso di una Società che aveva impugnato la determinazione della Città Metropolitana di esclusione dalla gara, avente ad oggetto la fornitura dei servizi per la redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, a causa del mancato versamento del contributo ANAC ai sensi della legge n. 266/2005 nel termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di affidamento (4 giugno 2020), ancorché la ricorrente vi abbia provveduto entro il termine assegnato dalla stazione appaltante in sede di soccorso istruttorio (23 giugno 2020). Conformemente all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, nella sentenza, sez. V, 19 aprile 2018, n. 2386, i giudici amministrativi hanno evidenziato che, fatte salve le ipotesi in cui la lex specialis preveda una espressa comminatoria di esclusione, l’omesso versamento del contributo Anac non comporta in linea di principio l’estromissione dalla gara. Ciò anche in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (cfr. sentenza 2 giugno 2016, C-27/15) nella parte in cui è stato affermato “che i principi di tutela del legittimo affidamento, certezza del diritto e proporzionalità ostano ad una regola dell’ordinamento di uno Stato membro che consenta di escludere da una procedura di affidamento di un contratto pubblico l’operatore economico non avvedutosi di una simile conseguenza, perché non espressamente indicata dagli atti di gara”. Di conseguenza, in presenza di una siffatta omissione ben dovrebbe innescarsi il meccanismo del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, trattandosi di adempimento (versamento contributo ANAC) sicuramente estraneo all’alveo dell’offerta economica e di quella tecnica. Di qui la possibile regolarizzazione della connessa posizione da parte dell’impresa partecipante. Il diverso ed opposto orientamento giurisprudenziale richiamato dalla stazione appaltanti negli atti istruttori e propedeutici al provvedimento espulsivo (sentenza C.d.S., sez. V, 30 gennaio 2020, n. 746), secondo il quale il contributo ANAC assurgerebbe a condizione di ammissibilità dell’offerta, appare non pienamente aderente ai principi di derivazione eurounitaria di trasparenza e parità di trattamento laddove, come nel caso di specie, non si rinviene alcuna disposizione del disciplinare di gara intesa a prescrivere espressamente a pena di esclusione l’assolvimento di un onere siffatto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Riduzione indennità di funzione per gli amministratori lavoratori non in aspettativa retribuita

In riferimento all’indennità di funzione spettante agli amministratori locali ex art. 82, comma 1, TUEL, la Sezione conferma i precedenti approdi giurisprudenziali ribadendo la riduzione della metà dell’indennità nei confronti del lavoratore dipendente che non abbia richiesto l’aspettativa non retribuita prevista dall’art. 81 TUEL, risultando irrilevante la tipologia del rapporto di lavoro, il numero di ore settimanali svolte e la simultanea convivenza del rapporto di lavoro dipendente con il rapporto di lavoro autonomo. Tale disciplina si applica anche ai rapporti di lavoro che presentano le caratteristiche indicate nell’art. 2, comma 1, del d.lgs. 81/2015 (jobs act). Diversamente l’art. 82, comma 1, TUEL non troverà applicazione ai rapporti di parasubordinazione o di collaborazione previsti dall’art. 409, n. 3, c.p.c. e ai contratti di lavoro a progetto ex artt. 61 e ss. del d.lgs. n. 276/2003 (normativa applicabile ratione temporis per i contratti a progetto in essere al 25 giugno 2015). È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Basilicata, con deliberazione n. 43/2020.

 

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Il mancato svolgimento del servizio di raccolta rifiuti da diritto ad una riduzione della tassa

Il mancato svolgimento in fatto del servizio di raccolta, nell’irrilevanza delle ragioni da cui è determinato, va, pertanto, correttamente sussunto nella fattispecie astratta di cui al comma 657 dell’art. 1 della I. n. 147 del 2013, e dà certamente diritto ad una riduzione quanto meno sino al 40%, o nella misura inferiore da determinarsi in relazione alla distanza della contribuente dal più vicino punto di raccolta comunale. Lo ha sancito la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19767/2020, accogliendo il ricorso di una società che aveva chiesto al Comune una riduzione del tributo in ragione della mancata effettuazione del servizio di raccolta nell’area in cui operava la società medesima. La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso, ritenendo l’imposta dovuta nella misura ridotta del 15%, tenuto conto della mancata effettuazione del servizio di raccolta di rifiuti; la CTR, in riforma della sentenza di primo grado, aveva invece rigettato il ricorso della società. I giudici di Cassazione hanno ricordato che la Tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito, a decorrere dal 10 gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti ai Comuni dai cittadini, enti ed imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti conservandone, peraltro, la medesima natura tributaria. La tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio, salva l’autorizzazione dell’ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità, purché il servizio sia istituito e sussista la possibilità della utilizzazione, ma ciò non significa che, per ogni esercizio di imposizione annuale, la tassa è dovuta solo se il servizio sia stato esercitato dall’ente impositore in modo regolare, così da consentire al singolo utente di usufruirne pienamente. Posto che i criteri di ripartizione del servizio di smaltimento dei rifiuti non sono collegati al concreto utilizzo, bensì ad una fruizione potenziale desunta da indici meramente presuntivi, quali l’occupazione e detenzione di locali ed aree, che tengono conto della quantità e qualità che, ordinariamente, in essi possono essere prodotti, il legislatore ha ritenuto di temperare la rigidità di tale criterio impositivo introducendo ipotesi di esclusione e di riduzione, riduzioni che a loro volta si distinguono in obbligatorie, i cui presupposti sono già fissati dalla legge, e facoltative, spettanti solo se previste dal regolamento comunale e secondo le modalità ivi determinate. Quanto alla specifica riduzione del 40% di cui al comma 657, ritiene il Collegio che la stessa spetti per il solo fatto che il servizio di raccolta, pur debitamente istituito e attivato nel perimetro comunale, non venga poi concretamente svolto in una determinata zona del territorio comunale, purché tale zona sia di significativa estensione. Per zona, infatti, non può che intendersi un ambito territoriale ove sia ragionevole configurare un omesso servizio, un’area quindi di considerevole estensione che, in mancanza di espresse indicazioni del regolamento comunale, sarà compito del giudice di merito individuare, ponendone come elemento costitutivo e qualificante che la stessa abbia dimensioni tali per cui l’assenza di raccolta renda impossibile la fruizione del servizio tanto da richiedere interventi sostitutiva. Non rileva, invece, che tale zona sia pubblica o privata, non essendo la natura pubblica della zona su cui insistono i locali o le aree soggette a tassazione un presupposto costitutivo dell’istituzione del servizio, salvo che eventuali limitazioni di accesso non ne impediscano di fatto l’espletamento. Irrilevante anche la sussistenza di una ipotesi di inadempimento contrattuale o extracontrattuale, e quindi di un elemento soggettivo (di colpa contrattuale o extracontrattuale) che renda la mancata erogazione soggettivamente imputabile all’amministrazione comunale.

 

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Congedo matrimoniale, i chiarimenti dell’ARAN

L’ARAN, con nota prot. n. 5257/2020 fornisce chiarimenti in ordine alla decorrenza dei termini dei permessi per matrimonio (art. 31 del CCNL 21/05/2018), con particolare riferimento all’ipotesi di celebrazione dell’evento secondo il rito civile e/o religioso in date diverse. L’art. 31 del CCNL prevede che il dipende possa usufruire di un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio, entro un arco temporale di 45 giorni decorrenti dalla data in cui è stato celebrato il matrimonio. Tale disposizione, precisa l’Agenzia, ha risolto problematiche interpretative per quei particolari casi in cui, per esigenze dei lavoratori, non fosse possibile la fruizione dei 15 giorni di congedo nel periodo immediatamente successivo alla data del matrimonio. In caso di celebrazione in date diverse del rito civile e del matrimonio religioso, si avrà diritto sempre ed esclusivamente ad un solo periodo di congedo matrimoniale, pari a 15 giorni di durata. Spetta al dipendente scegliere se utilizzare il congedo in occasione del matrimonio civile o religioso. Il termine dei 45 giorni previsto dal contratto dei dipendenti pubblici dovrà essere conteggiato dal giorno del rito prescelto, dandone comunicazione all’ente di riferimento. Il diritto al congedo non sorge, invece, quando sia celebrato solo quello religioso, senza trascrizione, ferma restando la possibilità di scegliere di usufruire dei 15 giorni di congedo matrimoniale dopo il rito religioso, a patto che sia stato celebrato anche il rito civile. Il diritto al congedo matrimoniale spetta anche al lavoratore o alla lavoratrice in caso di divorzio, quando venuti meno gli effetti civili del precedente matrimonio, il dipendente contragga un nuovo matrimonio.

 

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Sisma del centro Italia, in G.U. il decreto di assegnazione delle risorse agli enti locali

È stato pubblicato in G.U. n. 235 del 22 settembre 2020 il decreto del Ministero dell’istruzione del 5 giugno 2020 relativo all’assegnazione delle risorse agli enti locali per il sisma del centro Italia, nell’ambito dello stanziamento complessivo pari a 120 milioni di euro per gli interventi di adeguamento antisismico e/o nuova costruzione di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ricadenti in zone sismiche 1 e 2 delle quattro regioni del Centro Italia interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, proposti dagli enti locali all’allegato A al decreto. Gli enti locali sono autorizzati ad avviare le procedure di gara per l’affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l’esecuzione dei lavori.
Il termine entro il quale devono essere affidati i lavori è stabilito:

a) per gli interventi il cui importo lavori è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pena la decadenza dal presente contributo;

b) per gli interventi di nuova costruzione o di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in 18 (diciotto) mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pena la decadenza dal presente contributo.

I termini si intendono rispettati con l’avvenuta proposta di aggiudicazione dei lavori.
Le erogazioni saranno disposte direttamente dalla Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell’istruzione in favore degli enti locali beneficiari con la seguente modalità:

a) in anticipazione, fino al 20% del finanziamento, a richiesta dell’ente locale beneficiario;

b) la restante somma può essere richiesta solo successivamente all’avvenuta aggiudicazione dei lavori e viene erogata sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall’ente, debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara. Il residuo 10% è liquidato a seguito dell’avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.

Le economie di gara non restano nella disponibilità dell’ente locale e sono destinate allo scorrimento delle graduatorie. Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio presso il Ministero dell’istruzione, che costituisce presupposto per le erogazioni delle risorse, e ad aggiornare i dati dell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l’implementazione della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) istituita ai sensi dell’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION