Informativa Anci sullo schema di decreto per il “Programma nazionale per la qualità dell’abitare”

Nel corso della Conferenza Unificata del 6 agosto scorso, è stata acquisita l’intesa sul decreto del MIT, di concerto con MEF e MIBACT, attuativo del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”, di cui alla legge 160/2019, articolo 1, commi 437 e seguenti. Il decreto interministeriale mette a disposizione dei Comuni e delle Città Metropolitane risorse per oltre 853 milioni di euro per gli anni 2020-2033, destinati al programma innovativo per l’abitare, al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo, culturale e della coesione sociale (vedi ns notizia del 18 settembre 2020). Al riguardo, l’ANCI ha messo a disposizione dei beneficiari del programma una nota informativa sullo schema di decreto.

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Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il debito IMU non impedisce la compensazione del credito IVA

Il divieto previsto dall’art. 31 del D.L. 78/2010, che impedisce la compensazione del credito emerso dalla dichiarazione IVA fino a concorrenza dei debiti scaduti per imposte erariali, non trova applicazione in presenza di carichi iscritti a ruolo a titolo di IMU. È il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate, nella risposta n. 385 del 22 settembre 2020, ad una istanza di interpello presentata da una società in liquidazione che dichiara di avere un credito IVA da poter compensare con le ritenute operate a titolo di acconto sui redditi di lavoro autonomo. Tuttavia pendono a suo carico debiti per IMU scaduti iscritti a ruolo a titolo provvisorio di importo superiore a 1.500 euro, per le annualità 2012 e 2013, relativi ad un fabbricato produttivo di categoria D. La società chiede se il divieto di cui all’articolo 31, comma 1, del D.L. del 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 – che impedisce l’utilizzo dei crediti in compensazione fino a concorrenza dei debiti scaduti per imposte erariali – possa trovare applicazione anche in presenza di carichi iscritti a ruolo a titolo di IMU.
L’art. 31 del D.L. 78/2010 prevede che dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento…”. Con le circolari n. 4/E del 15 febbraio 2011 e n. 13/E dell’11 marzo 2011 l’Agenzia ha avuto modo di precisare che i tributi ricompresi nella locuzione “imposte erariali”, sono, a titolo esemplificativo, le imposte dirette tra cui anche l’IRAP, le addizionali ai tributi diretti, le ritenute alla fonte (se relativi alle tipologia di imposte prima richiamate), l’imposta sul valore aggiunto e le altre imposte indirette, con esclusione dei tributi locali e contributi di qualsiasi natura. In merito alla disciplina dell’IMU e ai cambiamenti apportati dal legislatore, l’Agenzia precisa, altresì, che la riserva del gettito dell’IMU a favore dello Stato, e in particolare del gettito relativo ai fabbricati di categoria D, non ha inciso sulla natura del tributo, che rimane comunale, come specificato nella risoluzione n. 2/DF/2012. Tale considerazione trova conferma nella circostanza dell’affidamento dell’accertamento, del contenzioso, della riscossione e dei rimborsi IMU al Comune. Esclusa, dunque, la natura erariale dell’IMU ne consegue l’inapplicabilità al caso prospettato del divieto di compensazione previsto dall’articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

5 per mille, in Gazzetta il DPCM su modalità e termini di accesso al riparto

È stato pubblicato in G.U. n. 231 del 17 settembre 2020 il DPCM del 23 luglio 2020, recante “Disciplina delle modalità e dei termini per l’accesso al riparto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché delle modalità e dei termini per la formazione, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi”.
Per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta precedente, una quota pari al cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata, in base alla scelta del contribuente, anche al sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.
L’accesso dei comuni al riparto del contributo del cinque per mille non è subordinato ad una preventiva domanda di accreditamento. Ai comuni spettano le quote del cinque per mille IRPEF dei contribuenti che in essi risiedono e che hanno apposto la propria firma nell’apposito riquadro dei modelli di dichiarazione corrispondente alla finalità di cui alla lettera d), del comma 1, dell’art. 1. Gli importi sono ripartiti, nei limiti di quanto stanziato in bilancio sul Fondo di cui all’art. 1, comma 154, della legge 190/2014, con decreto del MEF, tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, sulla base dei dati comunicati dall’Agenzia delle entrate.
Entro il 30 settembre del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno, i beneficiari (tra cui i comuni) comunicano alle amministrazioni erogatrici di cui all’art. 13, comma 4, lettere da a) ad e), i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate al fine di consentirne l’erogazione entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno. Entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno, le amministrazioni erogatrici di cui al comma 1 effettuano il pagamento del contributo a favore degli enti beneficiari, sulla   base   degli   elenchi   all’uopo   predisposti dall’Agenzia delle entrate. I beneficiari destinatari delle quote – quindi, anche i comuni – redigono, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti. I rendiconti e le relative relazioni dovranno essere trasmesse, entro trenta giorni dalla data ultima prevista per la compilazione, all’amministrazione competente alla erogazione delle somme, per consentirne il controllo. Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro non sono tenuti, salva espressa richiesta dell’amministrazione, all’invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque essere redatti entro un anno dalla ricezione degli importi e conservati per 10 anni. I beneficiari del contributo del cinque per mille non possono. utilizzare le somme a tale titolo percepite per coprire le spese di pubblicità sostenute per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille, a pena di recupero del contributo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Pagamento contributo Fondo progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza

Con comunicato del 22 settembre 2020 il Dipartimento della finanza locale informa che in data 15 settembre 2020, è stato disposto, a favore degli enti locali individuati dal decreto ministeriale del 31 agosto 2020 (allegato 2) fino alla posizione n. 970, il pagamento del contributo in esame nel limite di 85 milioni di euro per l’anno 2020.
Si rammenta che l’articolo 1, comma 56, della richiamata legge n. 160 del 2019 (vedi anche articolo 3 del decreto interministeriale 31 agosto 2020), ha stabilito che gli enti beneficiari sono tenuti ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di assegnazione del contributo ovvero entro il 30 novembre 2020.
Entro tale data è necessario che risultino richiesti (sul sistema SIMOG dell’ANAC) e associati ai CUP almeno uno dei relativi CIG di spesa per la realizzazione della progettazione.
Il CIG deve essere correttamente perfezionato in BDAP. L’articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone, infatti, che l’affidamento della progettazione ai sensi del comma 56 è verificato tramite il predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG).
Si sottolinea che l’articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale 31 agosto 2020 ribadisce l’esclusione tassativa di utilizzo dello SMART CIG. In caso di inosservanza del termine del 30 novembre 2020, il contributo erogato verrà recuperato da questo Ministero secondo le disposizioni di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Erogazione incentivi per funzioni tecniche alla luce delle modifiche introdotte dal DL Semplificazioni

La Corte dei conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 121/2020, fornisce utili indicazioni in merito all’impatto normativo prodotto dal D.L. n. 76/2020 (decreto semplificazioni) sul codice dei contratti ai fini del riconoscimento degli incentivi, con riferimento agli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 150.000, per i quali l’art. 1, co. 2, lett. a) del citato decreto prevede l’affidamento diretto. I giudici, dopo una ricostruzione del quadro normativo e degli orientamenti interpretativi in materia, evidenziano preliminarmente che per i contratti di importo inferiore alla cd. soglia di rilevanza comunitaria le amministrazioni sono obbligate ad applicare un corpus normativo appositamente dedicato, il quale implica – sia nel regime ordinario che nel regime derogatorio ex D.L 76/20 – l’esperimento di procedure semplificate ad evidenza pubblica, e comunque in ogni caso, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione. In merito alla procedura comparativa legittimante l’erogazione degli incentivi, la Sezione rileva che:

  1. la disciplina in deroga introdotta con l’art. 1 decreto-legge n.76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” è di stretta interpretazione e non consente alcun effetto estensivo del regime derogatorio, che possa autorizzare alcun riflesso di modificazione della portata letterale dell’art. 113, co.2, del D. Lgs. n. 50/2016 il quale rimane -quindi- invariato ed inderogabile nel riferimento alla gara e/o alla procedura comparativa e nella specificazione delle prestazioni tecniche incentivabili;
  2. la gara e/o la procedura comparativa che nell’art. 113 cit. costituisce il presupposto necessario, invalicabile ed inderogabile per il riconoscimento degli incentivi tecnici, evoca ontologicamente lo svolgimento preliminare delle indagini di mercato per la predisposizione dello schema di contratto e la comparazione concorrenziale tra più soluzioni negoziali le quali vincolano il soggetto committente alla valutazione comparativa tra le diverse offerte da confrontare secondo i canoni della economicità, dell’efficacia, dell’efficienza contrattuale, recepiti in parametri trasposti preventivamente in un capitolato tecnico, a contenuto più o meno complesso, secondo la diversa tipologia ed il diverso oggetto del contratto da affidare;
  3. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e degli affidamenti, di tutela dell’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, nonché dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale e del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi (v. Anac Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 dell’1 marzo 2018);
  4. L’affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) consentito in regime derogatorio a temporalità limitata dal D.L. 76/20 “per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35” (“… ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”, v. mod. in legge di conversione 11 settembre 2020 n.120) continua a rimanere escluso dalla disciplina degli incentivi tecnici ex art. 113 co.2, D. Lgs. n. 50/2016, salve le ipotesi nelle quali per la complessità della fattispecie contrattuale l’amministrazione, nonostante la forma semplificata dell’affidamento diretto, proceda allo svolgimento di una procedura sostanzialmente comparativa, la quale dovrà comunque emergere nella motivazione della determinazione a contrarre, in conformità al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, di matrice comunitaria.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Agenti contabili, parificazione e deposito del conto giudiziale

Il giudizio di conto, disciplinato dagli artt. 137 e seguenti del D.lgs. 174/2016, recante il Codice di giustizia contabile (c..g.c.), è espressione, nell’ambito della contabilità pubblica, del principio generale dell’ordinamento che impone a colui che gestisce denaro o valori altrui (e non già i decisori) di dar conto del proprio operato al titolare degli stessi. Il giudizio di conto, quale strumento di garanzia di correttezza delle pubbliche gestioni a tutela dell’interesse oggettivo alla regolarità di gestioni finanziarie e patrimoniali, ha ad oggetto la gestione dell’agente contabile, ed è finalizzato alla determinazione del corretto rapporto di debito/credito fra quest’ultimo e l’ente pubblico uno (Corte dei con-ti, sez. reg. Sardegna, 5 ottobre 2004, n. 481; sez. reg. Calabria, 7 febbraio 2002, n. 71; sez. reg. Lombardia, 2 agosto 1995, n. 793).  Le norme del codice introducono, quali elementi di novità, l’anagrafe degli agenti contabili (dove confluiscono i dati comunicati dalle amministrazioni e le variazioni che intervengono con riferimento a ciascun agente e a ciascuna gestione), la trasmissione alla Corte dei conti,  per via telematica (tramite l’applicativo SIRECO), dei conti giudiziali e dei relativi atti e documenti (dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale) e una più dettagliata disciplina del c.d. giudizio per la resa del conto (art. 141), che la previgente normativa non qualificava adeguatamente.
La Corte dei conti, Sezioni Riunite, con delibera n. 4/2020/CONS, in risposta ad un parere richiesto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, interviene sul tema del deposito dei conti giudiziali a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174. Preliminarmente la Corte evidenzia che la “presentazione” del conto consiste nella consegna dello stesso, da parte dell’agente contabile, all’amministrazione di appartenenza (art. 139 co. 1 c.g.c.); detto adempimento è da tenere distinto dall’attività di “deposito” del conto, da parte dell’Amministrazione pubblica alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti (art. 140 co. 1 c.g.c.). In base all’art. 139, co. 1 c.g.c., gli agenti contabili, entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario o comunque dalla chiusura della gestione “presentano il conto giudiziale all’amministrazione di appartenenza”. La richiamata disposizione fa poi salvi i diversi termini previsti in altre norme di legge [come i due mesi successivi alla chiusura dell’esercizio previsti all’art. 16, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 123/2011, per le amministrazioni erariali; i trenta giorni di cui agli artt. 226 e 233 del D.lgs. n. 267/2000, per gli enti locali; in ogni caso i sessanta giorni previsti in generale per gli Enti pubblici diversi dallo Stato dall’art. 3 della legge n. 658/1984]. Nel giudizio di conto assume rilievo imprescindibile la previa parificazione del documento contabile, di cui si ha menzione negli artt. 139, co.2, 140, co. 1, e 145, 5 co. 3 del D.lgs. n. 174/2016. La parificazione è una dichiarazione certificativa, quale risultante procedimentale, della concordanza dei conti (appositamente riveduti) con le scritture detenute dall’Amministrazione, che per quelle locali viene fatta coincidere con il visto di regolarità amministrativo-contabile rilasciato all’esito della fase di verifica o controllo amministrativo. È parere del Collegio che la parifica debba intendersi come procedimento complesso, in esso comprendendo tanto la vera e propria concordanza, rilasciata dall’’amministrazione di appartenenza dell’agente contabile, quanto il “visto” di regolarità amministrativo contabile, da rilasciare, per i conti degli agenti erariali, dal Sistema delle ragionerie territoriali e dagli Uffici centrali di bilancio (organi esterni), e, per gli agenti degli enti locali, dai propri organi interni, parifica e visto, da tenere distinti dalla “relazione degli organi di controllo interno”, espressamente prevista dall’art. 139, comma 2, che va trasmessa alla Corte unitamente al conto.
Conseguentemente, tutti i conti giudiziali, presentati dagli agenti contabili alle amministrazioni di appartenenza, devono essere “parificati”, “vistati” e “approvati” dai competenti organi di ciascun ente e solo all’esito di detti adempimenti depositati presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti territorialmente competente.
L’art. 139, co. 2 del c.g.c. prevede che il conto giudiziale sia trasmesso, entro il termine generale di trenta giorni dalla sua approvazione, ovvero entro il termine stabilito dalle disposizioni speciali interne a ciascuna amministrazione, con le modalità sopra riportate, alla sezione giurisdizionale competente da un responsabile del procedimento, previamente individuato dall’amministrazione di appartenenza del contabile.
È preferibile che il responsabile di procedimento coincida con il soggetto che attesti la parificazione del conto (una volta presentato dall’agente all’ente di appartenenza), che provveda a procurare anche i visti di controllo amministrativo contabile (resi dagli organi interni o esterni), sollecitando i soggetti competenti, in caso di inerzia, e che assuma le conseguenti iniziative segnalatorie alla sezione giurisdizionale per rendere possibile la trasmissione del conto medesimo alla Corte, per il suo tramite. Di rilievo sono le conseguenze previste dal Codice per l’inerzia del responsabile del procedimento, atteso che il comma 7 dell’art. 141 del c.g.c. ha disposto che “Se risulta che l’agente contabile ha presentato il conto alla propria amministrazione e quest’ultima non lo ha trasmesso e depositato presso la sezione giurisdizionale, il conto è acquisito d’ufficio dal giudice monocratico, che commina la sanzione pecuniaria di cui al comma 6 [in misura non superiore alla metà degli stipendi, aggi o indennità dovuti in relazione al periodo cui il conto si riferisce, ovvero ove l’agente operante non goda di stipendio, aggio o indennità, non superiore a 1.000,00 euro] al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell’art. 139, comma 2”. Pertanto, ricade sul responsabile di procedimento l’obbligo di depositare il conto e la responsabilità dei relativi adempimenti. Ai fini della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione pecuniaria è sufficiente che si accerti l’omessa o ritardata presentazione dei conti giudiziali entro il termine assegnato dalla Sezione. È tuttavia possibile che allorquando il ritardo sia parzialmente giustificato da gravi motivi (quali ad esempio disfunzioni organizzative dell’ufficio, carenze di organico attestate dalla stessa Amministrazione) e da altre contingenze (presentazione anche del conto giudiziale relativo alla gestione precedente) la sanzione potrà definita in termini adeguati (Cfr. Corte dei conti, sez. reg. Val d’Aosta, 10 febbraio 2005, n. 6).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION