Gratuità compensi consiglio di amministrazione Aziende Speciali

Con la deliberazione n. 73/2020 la sezione regionale di controllo per il Lazio svolge un’ampia trattazione della nozione di “contributi a carico delle finanze pubbliche”, di cui all’art. 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010, ai fini dell’applicazione del principio di gratuità dei compensi per le cariche ricoperte nell’ambito dei consigli di amministrazione delle Aziende speciali.
Con riferimento all’applicazione del principio di gratuità di cui all’art. 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010, degli incarichi ai componenti del consiglio di amministrazione delle Aziende speciali, sarà dirimente, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata e in linea con i principi espressi dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 9/SEZAUT/2019/QMIG, stabilire se le somme percepite da un’Azienda speciale siano ascrivibili al novero di veri e propri corrispettivi, oppure se le stesse siano riconducibili ad erogazioni finanziarie e/o a benefici in risorse pubbliche, in grado di incrementare le componenti attive del bilancio o di diminuirne quelle passive (Corte cost. n. 161/2012). Nel primo caso, non troverà applicazione il principio di gratuità di cui all’art. 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010; lo stesso troverà, invece, applicazione nel secondo caso.
Ciò posto, l’Ente, nell’ambito della propria discrezionalità e responsabilità, in base ad un’attenta valutazione della specifica fattispecie e ad un esame scrupoloso degli atti e documenti sottesi alle erogazioni percepite dall’Azienda speciale, sarà tenuto a verificarne la reale natura giuridica delle stesse.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Nota IFEL sulle principali novità del MTR integrato con la delibera ARERA n. 238/2020

L’IFEL ha pubblicato una nota di approfondimento in merito alle ultime modifiche normative e ai provvedimenti dell’ARERA adottati con delibera ARERA n. 238 del 23 giugno 2020, recante “Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

 

Autore: La redazioen PERK SOLUTION

DL Semplificazioni, nuovi strumenti per agevolare la digitalizzazione dei servizi

Il D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni in legge n. 120/2020 (G.U. n. 228 del 14-09-2020) rappresenta la base normativa per velocizzare il processo di trasformazione digitale (le norme in tema di digitalizzazione e innovazione sono inserite negli articoli dal 23bis al 37bis). Entro il 28 febbraio 2021 le PA sono tenute ad avviare i loro processi di trasformazione digitale. I servizi pubblici dovranno diventare quindi fruibili attraverso lo smartphone, lo strumento più usato dagli italiani per comunicare a distanza. Fissando questa scadenza è stata prevista flessibilità per i piccoli Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, per tenere conto delle difficoltà legate all’emergenza Covid-19. La transizione digitale passa attraverso la cultura dell’innovazione ossia la predisposizione della pubblica amministrazione ad utilizzare nuovi approcci e nuove tecnologie offerte dal mercato per rispondere alle sfide della nostra società in campi diversi come la mobilità, la medicina e altro. Per questo la norma del decreto su “diritto a innovare” prevede procedure semplificate di cui beneficeranno imprese, start up e centri di ricerca per sperimentare progetti innovativi per lo sviluppo. Anche il Decreto legge “Cura Italia” ha introdotto disposizioni per aiutare la Pubblica amministrazione nel dotarsi di tecnologie innovative, con l’intento di agevolare le attività da remoto come il lavoro agile e la didattica a distanza.

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Contributo straordinario a fondo perduto ad una società partecipata

La Corte dei conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 119/2020, fornisce un’utile analisi in merito alla possibilità di un ente di deliberare l’erogazione di un contributo a fondo perduto ad una società partecipata. I giudici contabili, nel richiamare preliminarmente il principio generale in materia di provvedimenti attributivi di vantaggi economici contenuto nell’art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241, ricordano che, sul piano gestionale, la violazione di detto articolo è ritenuta indice di una scorretta gestione delle risorse finanziarie di un ente locale.
In merito al divieto di soccorso finanziario, sancito dall’art. 14, comma 5 del D.Lgs. n. 175/2016, la giurisprudenza contabile (Corte dei conti, sez. contr. Piemonte, 29 settembre 2011, n. 119/PAR) ha stabilito che non può essere disconosciuta, in via generale, la possibilità per gli enti locali di utilizzare lo strumento dell’indebitamento nell’ambito della propria attività amministrativa, purché esso sia finalizzato a coprire spese da cui derivi un aumento di valore del loro patrimonio immobiliare e mobiliare (cfr. SS.RR. 28 aprile 2011n. 25) e, quindi, anche per il finanziamento, nei limiti normativamente previsti, di società di cui sono azionisti e, come nella specie, a partecipazione pubblica totalitaria, nonché affidatarie in house di servizi pubblici dal quale derivi un aumento di valore delle medesime. L’operazione deve rispettare i principi di cui agli artt. 201-204, D. Lgs. 267/2000 con riferimento agli equilibri di bilancio e ai vincoli di indebitamento. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dalla Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti che contempli il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni. Il divieto di soccorso finanziario delle società partecipate in perdita è superabile, quindi, soltanto se ciò è giustificato da un piano di risanamento che garantisca l’equilibrio dei conti della partecipata.
In caso di trasferimento straordinario a fondo perduto a società partecipata (inteso come eccezionale, perché extra ordinem, dell’intervento contributivo) è possibile “derogare” al divieto di soccorso finanziario laddove l’eccezionalità del trasferimento trovi condizione legale di ammissibilità e, più specificamente, titolo giuridico nelle preliminari, specifiche cautele contemplate dalla disposizione di cui all’art. 14, comma 5, secondo periodo, ossia:
1) convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti;
2) contemplazione delle misure indicate in un piano di risanamento, approvato dalla Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all’articolo 5, che contempli il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni.
In tal caso, l’ente pubblico è tenuto ad evidenziare ed esplicare in atti la straordinarietà dell’intervento nei termini sovra citati e a fornirne adeguata motivazione con puntuale esposizione delle ragioni fattuali e giuridiche che devono risultare logicamente differenti da quelle legittimanti la deroga espressa al divieto di soccorso finanziario, contemplate dal richiamato art. 14, comma 5, terzo periodo (gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e la sanità). Diversamente opinando verrebbe agevolmente eluso, in generale, l’intento del legislatore di razionalizzazione societaria in ambito pubblico e, in particolare, il predetto divieto.
Ulteriore aspetto dell’istanza di parere riguarda la possibilità di deliberazione unilaterale dell’intervento finanziario da parte dell’ente, senza condivisione con gli altri enti pubblici partecipanti la struttura societaria. Sul punto la Corte evidenzia che l’intervento straordinario in favore della società in mano pubblica pluripartecipata segue, per quanto in via derivata, le regole del controllo dei soci pubblici applicabili agli atti presupposti dell’intervento stesso.
E’ ragionevole, infatti, ritenere che tale principio di contribuzione in proporzione alla porzione giuridica partecipativa sia estensibile per analogia alla fattispecie degli “interventi straordinari”, di che trattasi, nel caso di società in mano pubblica pluripartecipata, salvo che nel conferimento del trasferimento straordinario ed unilaterale da parte di un socio pubblico, senza la compartecipazione degli altri, il soggetto conferente non configuri un’utilità corrispettiva -diretta od indiretta- comunque gravante sui soggetti non conferenti, escludendo in tal modo l’ipotesi dell’accollo di oneri altrui e/o dell’atto con causa mista di natura donativo/liberale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Qualità dell’abitare: Mit firma decreto di concerto con Mef e Mibact

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con comunicato del 16 settembre 2020, informa che è stato firmato, di concerto con il Ministro Roberto Gualtieri (Mef) e il Ministro Dario Franceschini (Mibact), il decreto per l’erogazione dei finanziamenti per la “Qualità dell’abitare”. Il decreto reca le procedure per la presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti per l’attuazione del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”.
Sono previsti 853,81 milioni di euro fino al 2033 per promuovere processi di rigenerazione di ambiti urbani specificamente individuati al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo e insediativo, con particolare riferimento alle periferie, e all‘incremento della qualità dell’abitare e di parti di città, all’incremento dell’edilizia residenziale pubblica.
Cinque sono le linee principali d’azione sulle quale si indirizza la ricerca delle proposte:

  1. riqualificazione e riorganizzazione del patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale e incremento dello stesso;
  2. rifunzionalizzazione di aree, spazi e immobili pubblici e privati anche attraverso la rigenerazione del tessuto urbano e socioeconomico e all’uso temporaneo;
  3. miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza dei luoghi urbani e della dotazione di servizi e delle infrastrutture urbano-locali;
  4. rigenerazione di aree e spazi già costruiti, soprattutto ad alta tensione abitativa, incrementando la qualità ambientale e migliorando la resilienza ai cambiamenti climatici anche attraverso l’uso di operazioni di densificazione;
  5. individuazione e utilizzo di modelli e strumenti innovativi di gestione, inclusione sociale e welfare urbano nonché di processi partecipativi, anche finalizzati all’autocostruzione.

Il Programma, che si rivolge alle Regioni (anche come soggetti aggregatori di strategie di intervento coordinate con i Comuni), alle città metropolitane e ai comuni con più di 60.000 abitanti, consente di presentare fino a 3 proposte per uno o più specifici ambiti del proprio territorio. Il 34% delle risorse complessivo sarà destinato alle regioni del Mezzogiorno e il contributo massimo per ogni proposta è di 15 milioni di euro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Mibact: pubblicato il bando per la selezione della Capitale Italiana del libro 2021

La legge 13 febbraio 2020, n. 15 prevede, come noto, l’assegnazione annuale a una città italiana, da parte del Consiglio dei ministri, del titolo di “Capitale italiana del libro”.
Il conferimento ha la finalità di favorire progetti, iniziative e attività per la promozione della lettura, e avviene all’esito di un’apposita selezione, svolta secondo modalità definite dal decreto n. 398 del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 10 agosto 2020. I progetti della città assegnataria del titolo sono finanziati entro il limite di spesa di 500.000 euro.
La Direzione Generale per le Biblioteche del Mibact ha pubblicato il bando per la selezione della Città Capitale Italiana del libro per il 2021.
Le istanze e relativi dossier di candidatura dovranno essere inviati esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo capitaledellibro@mailcert.beniculturali.it.
La scadenza per la presentazione delle istanze è fissata al 16 ottobre 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION