Esenzione IMU a coniugi in comuni diversi

La Commissione tributaria provinciale di Lecce, seconda sezione, con sentenza n. 945 del 15 luglio 2020, ha accolto il ricorso presentato da una contribuente avverso l’avviso di accertamento emesso dal comune per omesso pagamento IMU, non ritenendo – il Comune – applicabile l’esenzione per abitazione principale, considerato che nell’immobile in questione non risiedeva l’intero nucleo familiare della ricorrente.
Secondo i giudici salentini “Ormai è diffusissima la situazione di coppie di coniugi che vivono in città diverse per motivi di lavoro, pur non essendo separati né giudizialmente e neppure di fatto. Il legislatore del 2011 si è evidentemente fatto carico di questa nuova situazione e, innovando rispetto alla disciplina dettata in tema di Ici vent’anni prima, ha preso atto delle modifiche sociali nel frattempo consolidatesi e ha ritenuto di non penalizzare i coniugi che vivono distanti l’uno dall’altro, consentendo loro di usufruire dell’esenzione dall’Imu, ciascuno per la propria abitazione principale. D’altronde, per evitare di premiare comportamenti elusivi, lo stesso legislatore ha, coerentemente e condivisibilmente, introdotto il limite dell’esenzione per un unico immobile nel particolare caso delle abitazioni che si trovano nello stesso comune. Qui è lo stesso legislatore che non considera oggettivamente giustificata la scelta di abitare in case diverse e sancisce una sorta di presunzione ex lege di un intento elusivo”. Sempre secondo la CTP di Lecce l’interpretazione accolta è coerente con l’evoluzione sociale.
La pronuncia dei giudici di merito, però, non è in linea con quanto affermato dalla Cassazione anche con recenti pronunce (ordinanza 4166/2020). Il D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 2, statuisce che “L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (…). Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”. Secondo la Cassazione, ciò comporta «la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente».

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

PCC, riaperta la funzione di Anticipazione liquidità

È stata riaperta sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) la funzione di Anticipazione liquidità > Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 per la compilazione della dichiarazione di cui all’art. 116 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, da allegare alla richiesta di anticipazione di liquidità per la quale l’art. 55 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 ha riaperto i termini di presentazione alla Cassa Depositi e Prestiti.
La funzione sarà disponibile fino al 9 ottobre ed è riservata agli utenti della piattaforma, con il ruolo di Responsabile dell’Amministrazione debitrice di comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane e unioni di comuni.
Le informazioni utili alla compilazione della dichiarazione sono disponibili nella “ Guida anticipazione di liquidità” presente nella Homepage del Sistema PCC, nel modulo “Guide, Videotutorial e Glossario”, sezione “ Documenti PA (GUIDA ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA)’”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Project financing: Eccezioni all’obbligo di partecipazione del promotore

Con la delibera n. 741 del 09 settembre 2020 ANAC è intervenuta riguardo ad una procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di illuminazione lampade votive,  inclusi i lavori di adeguamento degli impianti elettrici e riqualificazione dei manufatti e delle aree cimiteriali mediante finanza di progetto con diritto di prelazione a favore del Proponente ai sensi dell’art.183, comma 15 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
“In via generale, deve affermarsi l’obbligo del promotore di partecipare alla procedura di gara volta all’assegnazione di una finanza di progetto attivata su iniziativa del promotore stesso; tuttavia, la violazione di tale obbligo può ritenersi giustificata, in via eccezionale e secondo una prudente valutazione da compiersi in concreto, in presenza di illegittimità nella lex specialis di gara, non imputabili al promotore stesso, tali da ostacolarne in modo significativo la partecipazione.”
Nel caso di specie, il disciplinare poneva a carico dell’aggiudicatario l’obbligo di pagare, prima della stipula, un corrispettivo (per i servizi di committenza connessi alla gestione della piattaforma telematica) pari a € 13.632,50 oltre IVA, mediante la sottoscrizione di un atto unilaterale d’obbligo da presentare unitamente all’offerta. Entro il termine per la presentazione delle offerte, l’Autorità aveva emesso parere motivato chiedendo alla stazione appaltate l’annullamento in autotutela della lex specialis di gara, in quanto la citata clausola del disciplinare era da ritenersi in contrasto con gli artt. 23 Cost. e, 41, co. 2bis, d.lgs. 50/2016, introducendo una surrettizia clausola escludente, in violazione dell’art. 83, co. 8, d.lgs. 50/2016. La stazione appaltante comunicava la deserzione della gara che rendeva superfluo l’adeguamento della legge di gara ai rilievi formulati con il richiamato parere. L’Autorità chiedeva alla stazione appaltante le iniziative assunte dalla stessa a fronte della violazione dell’obbligo di presentare offerta del promotore. La stazione appaltante ammetteva che il bando doveva essere annullato e di aver modificato le condizioni di gara (rispetto al progetto approvato), soggiungendo di non aver assunto, per tale motivo, alcuna iniziativa nei confronti del promotore.
Il procedimento di vigilanza, avviato da ANAC sia nei confronti della stazione appaltante che del promotore, ha portato all’assunzione della delibera n. 741 del 09 settembre 2020 con cui l’autorità ha deliberato:

  1. l’illegittimità della lex specialis di gara adottata nell’ambito della procedura di gara in oggetto, per violazione degli art. 41 co. 2bis e 83 co. 8 d.lgs. 50/2016;
  2. di valutare la condotta dalla stazione appaltante, nella complessiva vicenda occorsa, contraria ai principi di economicità ed efficienza di cui all’art. 30 co. 1 d.lgs. 50/2016;
  3. di invitare la stazione appaltante pro futuro ad adottare iniziative volte ad evitare la reiterazione delle descritte illegittimità;
  4. di ritenere giustificata la mancata partecipazione del promotore alla ulteriore fase di gara dell’affidamento in oggetto, esclusivamente per le eccezionali motivazioni esposte in parte motiva.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

AGCOM, Sanzionato un Comune per comunicazioni propagandistiche

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con deliberazione n. 432/2020/CONS, a seguito di accertamento svolto dal Comitato regionale per le comunicazioni per la presunta violazione dell’art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000 n. 28, ha sanzionato un comune, nei confronti del quale è stato emesso un provvedimento d’ordine con l’obbligo di pubblicare sul sito web, sulla home page, dell’ente,  e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza: dei post pubblicati sul profilo facebook, aperti dal Sindaco a proprio nome, di interventi in materia di urbanistica, lavori pubblici, viabilità, scuola, ecc. eseguiti dal Comune (alcuni dei quali ripresi dai profili social del Comune ed utilizzati come comunicazione istituzionale); del volume celebrativo della storia del Comune medesimo, contenente scritti autografi da parte del Sindaco e dell’Assessore alla Cultura.
L’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce, infatti, che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale. La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”.
A giudizio dell’AGCOM, l’attività di comunicazione dell’Ente risulta in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 9, comma 1 della legge 28/2000, in quanto non presenta i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma àncora la possibile deroga al divieto ivi sancito.  In particolare, non ricorre il requisito dell’impersonalità in quanto reca il logo del comune, né il requisito dell’indispensabilità ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie delle Amministrazioni, né alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità, in quanto nella descrizione si utilizzano espressioni enfatiche e propagandistiche da parte dell’Amministrazione uscente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION