Aggiornamento coefficienti IMU e IMPi 2020 per i fabbricati a valore contabile

Pubblicato in G.U. n. 228 del 14-09-2020 il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 10 settembre 2020 all’aggiornamento dei coefficienti, per l’anno 2020, indicati nell’art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D ai fini del calcolo dell’imposta municipale propria (IMU) e dell’imposta sulle piattaforme marine (IMPi).
Ai sensi del comma 746, per i fabbricati classificabili nel gruppo  catastale  D,  non  iscritti  in  catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell’attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo  i  criteri  stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell’art. 7  del  decreto-legge  11 luglio 1992, n. 333, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti  ivi  previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
L’art. 38 del D.L. n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157/2019, c.d. decreto fiscale, prevede a decorrere dall’anno 2020  l’istituzione dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Non applicabile la sospensione dei termini alla rateizzazione delle sanzioni pecuniarie per violazione al CdS

L’art. 103 del D.L. 18/2020, c.d. Decreto Cura Italia, convertito con modificazioni dalla legge 27/2020 dispone, come noto, la sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi e dei procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 (prorogato al 15 maggio 2020 dall’art. 37 del D.L. 23/2020 convertito, con modificazioni, dalla n.  40/2020, c.d. decreto Liquidità). L’ambito di applicazione della sospensione riguarda tutti i procedimenti amministrativi, tanto quelli a istanza di parte, quanto quelli ad iniziativa d’ufficio. La sospensione si applica ai termini sia perentori (stabiliti dalla legge a pena di decadenza) che ordinatori, nonché ai termini finali ed esecutivi come a quelli endoprocedimentali e preparatori: dunque non solo i termini stabiliti per la conclusione del procedimento (per i quali la legge n. 241 del 1990 stabilisce una disciplina generale), ma altresì quelli relativi ad adempimenti posti a carico di soggetti privati o di altre amministrazioni il cui intervento è necessario nel corso del procedimento ai fini dell’adozione del provvedimento finale. Rientrano nella sospensione, tra gli altri, anche i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali (comma 1-bis). A tal riguardo, il Ministero dell’Interno, con nota del 4 settembre 2020, ha fornito parere negativo circa la legittimità della sospensione dei termini di pagamento, ai sensi del comma 1-bis dell’art. 103 del D.L. 18/2020, anche per le rateizzazioni concesse per le sanzioni pecuniarie per violazione al Codice della strada (art. 202-bis). Secondo la nota, essendo tassativa l’individuazione delle fattispecie per le quali la sospensione dei termini è considerata legittima e non figurando, tra queste, il pagamento delle rate di ammortamento dei procedimenti di rateizzazione concessi ai sensi dell’art. 202-bis CdS, non è possibile fare ricorso a interpretazioni estensive o analogiche di tali disposizioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Estensione dei termini per la concessione delle anticipazioni di liquidità agli enti locali

L’art. 55 del D.L. n. 104/2020, cd. “decreto Agosto”, riapre, esclusivamente per gli enti locali, i termini della procedura per la concessione delle anticipazioni di liquidità per far fronte ai debiti della pubblica amministrazione previsti dall’art.116 del decreto-legge n.34 del 2020, c.d. decreto Rilancio. Le anticipazioni in questione non comportano il trasferimento di risorse aggiuntive in favore degli enti richiedenti, poiché costituiscono un mero strumento di pagamento di debiti conseguenti a spese che hanno già una relativa copertura di bilancio. Le anticipazioni potranno essere richieste nel periodo compreso tra il 21 settembre 2020 e il 9 ottobre 2020 e le stesse saranno concesse entro il 23 ottobre 2020 a valere sulle risorse residue della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari» di cui all’articolo 115, comma 1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, al netto delle anticipazioni da erogare sulla base della procedura avviata ai sensi dell’art.116 del D.L. n.34 del 2020 (gli enti che hanno attivato la procedura hanno già ricevuto la comunicazione di concessione dell’anticipazione di liquidità e, ai fini del perfezionamento del relativo contratto, gli stessi sono tenuti a trasmettere alla CDP, entro il termine del 15 settembre, la proposta contrattuale corredata dalla documentazione richiesta).
Le richieste, da formularsi mediante deliberazione dell’organo esecutivo, potranno essere avanzate esclusivamente dagli enti locali che non abbiano già ottenuto anticipazioni di liquidità ai sensi dell’art.116 del D.L. n.34 del 2020. Le anticipazioni potranno essere destinate anche ai fini del rimborso, totale o parziale, delle anticipazioni concesse, limitatamente alla quota capitale delle stesse, dagli istituti finanziatori ai sensi dell’articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo n.231 del 2002, che risultino erogate alla data del 31 luglio 2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali.

Link utili:

  • FAQ IFEL – che contiene le risposte a 58 quesiti sui principali temi connessi alle anticipazioni di liquidità (la rappresentazione del debito in PCC, la possibilità di richiesta per le fatture cedute, i debiti verso altri enti, le possibilità per gli enti in crisi, eccetera);
  • Nota IFEL sulle anticipazioni ex decreto Rilancio – valida, in generale, anche per la riedizione ex D.L. n. 104/2020;
  • Guida alle anticipazioni di liquidità – che descrive la funzionalità del sistema PCC destinata alla compilazione della dichiarazione necessaria alla domanda di anticipazione;
  • PCC e SIOPE+. Istruzioni per l’uso – che raccoglie le principali risorse informative utili per il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e della riduzione dello stock di debiti nonché per lo svolgimento degli adempimenti PCC.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Riconoscimento incentivi tecnici al Direttore dell’esecuzione in caso di affidamento tramite CUC

Si può ritenersi ammissibile, in linea con il vigente panorama legislativo, il riconoscimento degli incentivi tecnici (di cui al citato art. 113), in capo al direttore dell’esecuzione, purché “…appositamente nominato…” e, previo esperimento a monte di una gara d’appalto, anche nell’ipotesi in cui l’ente si è avvalso per dell’espletamento e la gestione della procedura ad evidenza pubblica della Centrale Unica di Committenza (CUC). È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 111 del 10.09.2020, in risposta ad una richiesta di parere di un Comune in merito alla possibilità di riconoscere al Direttore dell’esecuzione, appositamente nominato, l’incentivo tecnico di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, alla luce dei suoi rilevanti compiti strettamente connessi alla gara, non eseguita in prima persona dal Comune medesimo. Il Collegio segnala e fa proprie le conclusioni alle quali è giunta la Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna con la recente deliberazione n. 30/2020/PAR, laddove precisa che nel caso in cui l’ente “…proceda mediante un soggetto aggregatore non può dirsi di per sé preclusivo al riconoscimento di incentivi per funzioni tecniche, come è possibile evincere dalla norma contenuta nel secondo comma dell’art. 113, per la quale “Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale”; il che, dunque, non esclude la possibilità per l’Ente di stanziare e destinare una quota percentuale del fondo ai dipendenti interni che operino nell’ambito della centrale di committenza (cfr., Corte conti, Sez. reg. contr., Veneto n. 72/2019/PAR; Lombardia n. 185/2017/PAR, SRC Toscana n. 19/2018/PAR)…”.
Fermo rimanendo l’indefettibile presupposto dell’esperimento, a monte, di una “gara”, poiché in mancanza di tale requisito non può esservi l’accantonamento delle risorse nel fondo, ai sensi del secondo comma dell’art. 113, l’incentivo potrà dirsi spettante:

a) se l’Ente abbia stanziato somme per far fronte agli oneri di cui all’art. 113, comma 1,;

b) se, in concreto, sia stato nominato dall’Ente un direttore dell’esecuzione e questi svolga o abbia svolto le funzioni relative a contratti di servizi o forniture.

Rimane altresì fermo che l’applicabilità degli incentivi, nell’ambito dei contratti di affidamento di servizi e forniture, è, peraltro, contemplata soltanto “nel caso in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione”, inteso quale soggetto autonomo e diverso dal RUP. Tale figura interviene soltanto negli appalti di forniture o servizi di importo superiore a 500.000 euro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION