Le nuove regole assunzionali si applicano anche alle Unione dei comuni

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con la recente deliberazione n. 109 del 10.09.2020, ha stabilito che le nuove regole assunzionali, introdotte dall’art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i. e dal DPCM interministeriale (Funzione Pubblica, Economia e Finanze e Interno) del 17 marzo 2019, si applicano anche alle Unione dei comuni, pur non essendo queste menzionate nel citato DPCM. Per i giudici contabili, la nuova disciplina, introducendo una diversa modalità di computazione dello spazio assunzionale dell’ente sostituisce il regime vincolistico in materia di personale preesistente di cui all’art. 32, comma 5 del TUEL  (laddove è previsto che “Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell’Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale. I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all’unione di comuni di cui fanno parte”). È evidente quindi che, sotto questo profilo, la disciplina sia estendibile anche alle Unioni di comuni. A rafforzare il ragionamento sistematico della Corte è la disposizione contenuta nel comma 229 dell’art.1 della legge 208/2015, la quale stabiliva che “A decorrere dall’anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere dall’anno 2011 a seguito di fusione nonché le unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente”. La norma nell’intento di incentivare forme associative tra comuni consentiva lo sblocco integrale del turn over per i comuni oggetto di fusione e per le unioni di comuni, anticipando una regola che, dal 2019, è stata generalizzata. Anche la suddetta disposizione, nel concedere un maggiore grado di libertà a Unioni (e fusioni) in tema di assunzioni, richiamava la normativa generale, ora innovata dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 34/2019. La riprova della sussistenza dei vincoli di cui all’art. 32 del TUEL si evince indirettamente, secondo i giudici, anche dalle disposizioni alla base del quesito (il richiamato comma 2 dell’art.33 del decreto-legge 34/2019, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 169/2019 e lo stesso DPCM di attuazione del 17 marzo 2020, comma 3 articolo 5). Si prevede infatti per “i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al disotto del valore soglia …, che fanno parte delle ‘unioni dei comuni’, … al solo fine di consentire l’assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato”, la possibilità di superare tali valori per un periodo transitorio (fino al 2024 per un importo prefissato e con l’obbligo di collocare l’unità di personale presso l’Unione). Trattasi di deroghe molto circoscritte e limitate nel tempo con l’obiettivo di realizzare una convergenza generalizzata su valori soglia del rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti per la generalità dei comuni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Legittimo l’acquisto di un immobile adibito a caserma dei Carabinieri

Un comune può esplicare le potestà amministrative e gli spazi di autonomia contrattuale con la finalità di perseguimento del “bene” della sicurezza pubblica e, quindi, anche per garantire il mantenimento di una Caserma dei Carabinieri entro il proprio territorio. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Liguria, nella Deliberazione n. 79/2020, a seguito di richiesta di parere in merito alla possibilità di procedere all’acquisizione e gestione di un immobile adibito a caserma. Nella richiesta di parere, l’ente istante precisa che, attualmente, sul territorio comunale è presente una Stazione dei Carabinieri avente giurisdizione anche su due Comuni limitrofi, la quale è insediata presso un immobile di proprietà di soggetti privati in forza di un contratto di locazione stipulato con la Prefettura. I soggetti proprietari hanno comunicato la volontà di non rinnovare il contratto di locazione, avviando tra l’altro una procedura di sfratto dell’immobile. Il Comune, al fine di non privarsi del presidio esistente in ragione della sua importante funzione di garanzia di sicurezza per la comunità amministrata, ha effettivamente accertato che l’immobile tuttora occupato dai militari è stato destinato a tale utilizzo sin dall’atto della sua costruzione e quindi presenta quelle caratteristiche idonee e necessarie al medesimo che difficilmente sarebbe possibile ritrovare in altro edificio, se non a fronte di ingenti lavori di adeguamento. L’intenzione dell’Ente è quella di procedere all’acquisto dell’immobile per poi stipulare con il competente Ministero dell’Interno, per il tramite della Prefettura, un accordo di comodato gratuito o di locazione a canone agevolato.
Nel merito, i giudici contabili ricordano che non risultano, ad oggi, disposizioni normative atte a porre limiti o vincoli specifici in ordine alla possibilità di compiere operazioni, delle tipologie indicate nella richiesta di parere, per realizzare le proprie finalità istituzionali o concorrere con altre amministrazioni pubbliche al soddisfacimento di interessi pubblici meritevoli di tutela. Il D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 157, all’art. 57, comma 2-bis, prevede, infatti, la disapplicazione, a decorrere dal 2020, di una serie di disposizioni che stabilivano dei vincoli alla spesa per gli enti territoriali e per i loro enti strumentali, tra le quali quella relativa alle limitazioni. concernenti le operazioni di acquisto di immobili, previste dall’art. 12, comma 1-ter, del D.L. n. 98 del 2011. Parimenti, anche l’eventuale contrazione di nuovo mutuo per il finanziamento dell’acquisto dell’immobile resta subordinata alle ordinarie limitazioni riguardanti l’indebitamento degli enti locali.
In conclusione, per la Sezione non è possibile escludere che un comune, quale ente pubblico con finalità generali maggiormente “prossimo” alla collettività amministrata, si adoperi con attività amministrativa e finanziaria per garantire la sicurezza pubblica nel proprio territorio, anche coadiuvando l’attività delle amministrazioni statali competenti, se è già valsa a ritenere integrato il presupposto della indispensabilità richiesto dalla previgente disciplina per gli acquisti di immobili, a maggior ragione induce a considerare legittimate le operazioni ipotizzate nell’istanza, ora che sono anche venute meno le precedenti limitazioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION