Le memorie della Corte dei conti sul D.L. Agosto

La Corte dei conti ha inviato al Parlamento una Memoria scritta nell’ambito delle consultazioni preliminari all’esame del disegno di legge A.S. 1925 di conversione del decreto-legge 104/2020. Il decreto, all’esame del Senato, contiene interventi che utilizzano appieno gli spazi di manovra per i quali il Governo ha chiesto e ottenuto dal Parlamento l’autorizzazione. Il provvedimento definisce misure che incidono nell’anno per circa 27,9 miliardi in termini di indebitamento netto (33,5 miliardi in termini di saldo netto da finanziare). Si tratta, soprattutto, di maggiori spese pari a 19,2 miliardi (rispettivamente 17,4 miliardi correnti e 1,8 miliardi in conto capitale), mentre le minori entrate, 8,7 miliardi, costituiscono il 31,1 per cento degli impieghi complessivi. Con riferimento alle misure per gli enti locali, la Corte evidenzia che le disposizioni sono riferibili a tre principali gruppi di interventi: quelli volti a ristorare le amministrazioni delle minori entrate affinché garantiscano i servizi pubblici di loro competenza; quelli diretti a rafforzare gli investimenti; quelli a carattere ordinamentale. Il D.L. 104/2020 non introduce, se non in misura marginale, interventi di carattere finanziario del tutto nuovi, ma rispetto alle misure già previste dalle leggi di bilancio dell’ultimo biennio e dalla decretazione emergenziale della primavera scorsa, da una parte accresce i finanziamenti finalizzati alla compensazione della riduzione delle entrate e dall’altra dispone una rimodulazione dei programmi pluriennali di investimento così da anticipare al prossimo biennio le risorse più cospicue ed imprimere così una accelerazione in termini di effettiva realizzazione degli interventi. La Corte, nel giudicare positivo l’impegno su servizi sanitari e scolastici e sugli enti territoriali in difficoltà con reintegro delle risorse intaccate dal calo del gettito tributario, il sostegno alle spese di investimento e interventi, anche finanziari, rivolti a mitigare gli effetti dell’emergenza sugli enti che presentano criticità finanziarie (in procedura di riequilibrio ex art. 243-bis, in programma di rientro dal deficit strutturale), nonché la sospensione dei termini procedimentali dei piani e delle stesse procedure esecutive avviate dai creditori, evidenzia che tali misure “si innestano in un contesto normativo già frammentario e disorganico che richiederebbe, invece, una riconsiderazione complessiva al fine di costruire assetti normativi efficaci e stabili, evitando il ricorso a interventi che non contribuiscono a risolvere strutturalmente i problemi, ma si limitano a differirli. Essi mancano di un respiro sistematico e ciò non può che creare incertezza nelle amministrazioni”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Premio da 100 euro anche al dipendente comunale volontario della Protezione Civile

Il dipendente pubblico, che ha prestato lavoro quale volontario di Protezione Civile, potrà accedere all’incentivo economico previsto dall’articolo 63 del decreto Cura Italia per i giorni del mese di marzo 2020 nei quali ha effettuato le attività di Protezioni Civile, essendo tali giornate equiparabili a quelle che avrebbe trascorso, in qualità di dipendente, presso la propria sede di lavoro. È in sintesi la risposta dell’Agenzia delle entrate ad una istanza di interpello formulata da un dipendente comunale.
L’art. 63 del D.L. 18/2020, decreto Cura Italia, ha previsto l’erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro che, durante il periodo di emergenza sanitaria, abbiano prestato servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020, senza poter adottare, quale misura di prevenzione all’epidemia in atto, la modalità del telelavoro o del lavoro agile (c.d. “smart working”). Il bonus non concorre alla formazione della base imponibile ed è rapportato ai giorni di lavoro svolti nella propria sede, nel predetto mese.
L’Agenzia evidenzia che l’articolo 39 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (c.d. “Codice della Protezione Civile”) prevede, al comma 1, che ai volontari aderenti ai soggetti iscritti all’Elenco nazionale del volontariato di protezione civile (di cui fa parte la Croce Rossa Italiana), impiegati in attività di soccorso e di assistenza in vista o in occasione di eventi emergenziali, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto a garantire loro il mantenimento del posto di lavoro, il trattamento economico e previdenziale, nonché la copertura assicurativa. A sensi del successivo comma 4, il datore di lavoro ha la possibilità di richiedere il rimborso, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, dell’equivalente degli emolumenti versati al dipendente legittimamente impegnato come volontario. Tali rimborsi possono essere alternativamente riconosciuti con le modalità del credito d’imposta, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Pertanto, il lavoro prestato quale volontario della Protezione Civile, si configura come una “diversa” modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e, pertanto, il dipendente comunale che abbia svolto attività di volontariato non può considerarsi assente (circostanza ostativa al riconoscimento dell’incentivo economico), bensì tenuto ad una diversa modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, con conseguente riconoscimento dell’incentivo economico.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Avvio anno scolastico e trasporto pubblico locale: il provvedimento del Governo

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e dei ministri competenti, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per far fronte a esigenze indifferibili connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il testo, secondo lo stralcio di comunicato diffuso dalla presidenza del Consiglio dei ministri, interviene in diversi ambiti, al fine di garantire il regolare avvio dell’anno scolastico, rimodulare e garantire il trasporto pubblico locale.

Misure per l’avvio dell’anno scolastico
Il testo, al fine di facilitare le procedure per il reperimento di spazi per garantire il corretto e regolare avvio dell’anno scolastico 2020-2021 nel rispetto del distanziamento fisico imposto dalle linee guida del Comitato tecnico-scientifico, consente di utilizzare, per le annualità 2020 e 2021, le risorse disponibili attualmente destinate alla copertura dei canoni di locazione a disposizione dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per il programma di investimento scuole innovative e poli dell’infanzia anche per le aree interne, ancora in fase preliminare, finalizzandole prioritariamente alle spese per affitti di spazi e relative spese di conduzione e adattamento alle esigenze didattiche e noleggio di strutture temporanee.
Inoltre, le nuove norme semplificano l’assegnazione delle risorse per il rifinanziamento di interventi urgenti in materia di sicurezza per l’edilizia scolastica stanziate con il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, che, per un ammontare complessivo pari a euro 25 milioni, vengono destinate a supportare gli enti locali in interventi urgenti per lavori finalizzati, in particolare, all’adeguamento e all’adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione.
Sono previste, inoltre, misure in materia di smart working e congedi straordinari per i genitori di figli minori di quattordici anni nei casi di quarantena obbligatoria dei figli.

Trasporto pubblico locale
In considerazione dell’evoluzione della situazione pandemica e della necessità di rimodulare il servizio di trasporto pubblico locale, compreso il trasporto scolastico, in modo da garantire che lo stesso sia erogato in coerenza con le misure di contenimento della diffusione del COVID–19, si prevede per le Regioni e le Province autonome e per gli enti locali la possibilità di utilizzare, per il finanziamento di servizi di trasporto aggiuntivi, le risorse previste dal “decreto agosto” (decreto 14 agosto 2020, n. 104), relative all’incremento del sostegno al trasporto pubblico locale e al Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali.
Al contempo, si introducono misure finalizzate a consentire l’immediato utilizzo delle risorse previste da parte di ciascuna Regione, Provincia autonoma o ente locale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Appalti pubblici: il RUP è competente a disporre l’esclusione dalla gara delle imprese partecipanti

In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 («Codice dei contratti pubblici»), rientra nella competenza del responsabile unico del procedimento (RUP) disporre l’esclusione dalla gara delle imprese partecipanti. È quanto ribadito dal TAR Sicilia, sezione III, con sentenza 30 luglio 2020, n. 1673. Tra i motivi di ricorso presentati dalla società ricorrente – operante nel settore della gestione dei rifiuti, che ha partecipato alla procedura aperta, indetta dall’Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) denominato “Jato Ambiente”, per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – lamenta la violazione e falsa applicazione art. 33 del d.lgs. n. 50/2016, nonché la violazione di legge art. 9, comma 20, l.r. n. 12 dell’11 luglio 2011 in relazione all’art. 31 d.lgs. n. 50/2016 ed al paragrafo 19 del disciplinare di gara. I giudici hanno rilevato che, secondo quanto più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa, l’art. 31, comma 3, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (che, peraltro, amplia la dizione normativa del previgente art. 10, comma 2, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) delinea la competenza del responsabile unico del procedimento (RUP) in termini residuali, competenza che, nella sua qualità di dominus della gara, si estende anche all’adozione dei provvedimenti di esclusione delle imprese partecipanti (C.d.S., Sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1104; T.A.R. Venezia, Sez. I, 1° febbraio 2019, n. 128; T.A.R. Trieste, Sez. I, 29 ottobre 2019, n. 450). Tale assetto non muta per la Regione Siciliana in cui l’invocato art. 9, comma 20, della l.r. n. 12/2011 che riserva alla stazione appaltante la verifica dei requisiti carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, stante il pieno rinvio mobile alla disciplina statale contenuta nel d.lgs. n. 50/2016 disposto dall’art. 24 della l.r. 17 maggio 2016, n. 8 (cfr. parere n. 121/2018 del C.G.A.R.S.).
In ogni caso, deve rilevarsi come, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, permane sempre in capo alla stazione appaltante la doveroso verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, anche successivamente alla fase dell’aggiudicazione e fino alla stipula del contratto (C.d.S., Sez. V, 18 marzo 2019, n. 1730), sicché, come evidenziato nelle difese dell’amministrazione resistente, non è predicabile in capo al ricorrente alcun legittimo affidamento sul consolidarsi di posizioni di vantaggio fondate sull’intervenuta aggiudicazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Semplificazione: prime indicazioni operative per i Comuni

In attesa che si concluda il percorso di conversione del Decreto Semplificazione 2020, l’IFEL ha pubblicato un dossier a disposizione dei Comuni su alcune delle novità introdotte dal legislatore per semplificare e snellire le procedure burocratiche che, a seguito dell’emergenza da Covid-19, rallenterebbero lo sviluppo e la ripresa del Paese.
In 7 capitoli, il testo analizza le procedure in materia di norme derogatorie, appalti pubblici, affidamenti sotto e sopra-soglia e le nuove disposizioni relative alla normativa antimafia. Affronta inoltre l’analisi dell’iter per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti e le regole in materia di programmazione e di partenariato pubblico-privato.
La pubblicazione verrà resa definitiva dopo le modifiche al testo di legge in sede di conversione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ricostruzione post-sisma, le richieste dei Sindaci

Si è svolto ieri, 3 settembre 2020, l’incontro convocato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Palazzo Chigi, con i sindaci e una delegazione di rappresentanti delle Regioni colpite dal terremoto del 2016, con l’obiettivo di fare il punto sulle proposte e sulle ulteriori misure in favore dei territori colpiti dal sisma, contenute in un documento condiviso dell’ANCI. Le proposte riguardano la governance, la ricostruzione pubblica e privata, il personale, il rilancio socio-economico, l’utilizzo delle risorse del recovery-fund. Secondo i Sindaci, la ricostruzione nei comuni del sisma procede troppo lentamente e per questo bisogna imprimere una accelerazione decisa, anche attraverso interventi necessari per rendere stabile fino al 2024 la struttura commissariale e rafforzare il rapporto con i territori, individuando nei sindaci i subcommissari. Tra le diverse proposte presentate figurano la proroga a tutto il 2024 lo stato di emergenza e le procedure semplificate in materia di appalti nei territori del cratere, la realizzazione di nuovi piani per agevolare e dare impulso alla ricostruzione pubblica, la definizione di un regime speciale, dedicato ai Comuni terremotati, per le assunzioni in modo da garantire la continuità tecnico-amministrativa essenziale ed evitare che si disperdano competenze ed esperienze acquisite.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Lavoro agile a regime, in capo ai dirigenti l’organizzazione e l’individuazione delle attività da svolgere

“Sarà una fase ancora delicata, si dovrà continuare a convivere con questa emergenza sanitaria che però ha numeri diversi rispetto a quelli di marzo e aprile. Anche la riorganizzazione della Pa sarà differente”. Lo ha detto il Ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone. “In quei momenti abbiamo conosciuto un lavoro agile che in realtà è stato da remoto – ha chiosato Dadone – Da qui in avanti lo vedremo meno massivo e con delle differenziazioni dovute al fatto che metteremo in capo ai dirigenti l’organizzazione e l’individuazione delle attività che si potranno svolgere in lavoro agile. Sarà comunque il vero lavoro agile che viene applicato anche agli altri Paesi europei”.
“Da qui in avanti – ha poi evidenziato il Ministro – si tratterà anche, con le risorse che arriveranno dal Recovery fund, di riorganizzare una parte dei lavoratori. Lo smart working a regime sarà qualcosa di diverso, sarà basato sui risultati e sarà un lavoro agile che non prevede per il lavoratore cinque giorni su cinque a casa. Piuttosto prevede una gestione di spazi comuni, magari anche la possibilità di uno o due giorni a settimana di lavoro non necessariamente tra le mura domestiche. Stiamo pensando – ha concluso – a luoghi condivisi come poli dell’innovazione “.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION