I “buoni mobilità”, previsti dal D.M. n. 208 del 2016, erogati da un Ente locale nell’ambito di un “Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro”, non rientrando nelle previsioni di cui all’articolo 51, comma 2, lettere d) e d-bis) del Tuir, concorre alla formazione della base imponibile del reddito di lavoro dipendente dei lavoratori cui viene corrisposto, in forza del principio di onnicomprensività (art. 51, comma 1 Tuir). È quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate nella risposta n. 293 del 31 agosto 2020 fornita ad una Città metropolitana in merito al trattamento fiscale da applicare all’incentivo monetario in esame corrisposto dal Comune ai propri dipendenti che partecipano al programma di mobilità alternativa.
Con circolare 29 marzo 2018 n. 5/E, è stato chiarito che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, la concessione, da parte del datore di lavoro, di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o di somme erogate per l’acquisto di tali abbonamenti o a titolo di rimborso della relativa spesa. I “buoni mobilità”, come definiti dal citato D.M. n. 208 del 2016, si sostanziano in “voucher prepagati validi per l’acquisto di beni e servizi connessi allo sviluppo di forme di mobilità sostenibile quali biciclette, abbonamenti di car sharing o bike sharing, titoli di viaggio sul trasporto pubblico locale, contribuzioni all’abbattimento del costo annuale dell’abbonamento al trasporto pubblico locale”. Il dipendente, nel caso di specie, non fruisce di un servizio di trasporto per il tragitto casa-lavoro-casa, né di somme per l’acquisto di un abbonamento per il trasposto pubblico locale, regionale e interregionale (che godono dell’esclusione della base imponibile ai sensi dell’articolo 52, comma 2, lettera d) e lettera d-bis del Tuir), bensì beneficia di un valore economico corrisposto dal datore di lavoro di euro 0,25/km, con un tetto massimo all’importo del “buono mobilità” di 50 euro/mese. Per l’Agenzia, il buono mobilità va ricondotto nell’ambito di applicazione dell’articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del Tuir, ai sensi del quale «Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a euro 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. La soglia non deve essere superata con riferimento all’insieme di tutti i beni e servizi di cui il lavoratore ha fruito in qualità di fringe benefits nello stesso periodo d’imposta. Qualora il valore dei fringe benefits, complessivamente erogati nel periodo d’imposta, superi il citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
In conclusione, il buono mobilità potrà essere escluso dalla formazione del reddito solo se non superi la predetta soglia, da calcolare complessivamente fra tutti i benefit percepiti dal dipendente nello stesso periodo d’imposta.