Entrate locali, società miste pubblico-private escluse dalla disciplina dei versamenti diretti

L’art. 111 del D.L. n. 104/2020 modifica la disciplina del versamento diretto delle entrate degli enti locali, ai sensi della quale tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli enti locali affluiscono direttamente alla tesoreria dell’ente. In particolare, la disposizione intervenendo sui commi 786 e 788 della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), fa venir meno la possibilità di incasso diretto delle entrate degli enti locali alle società a capitale misto pubblico-privato (di cui al numero 4, lett. b), comma 5 dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997), affidatarie delle attività di accertamento e riscossione. La norma restituisce tale facoltà alle società in house interamente costituite con capitale pubblico. Si tratta della società a capitale interamente pubblico affidatarie del servizio di riscossione mediante convenzione, a condizione che:

  • l’ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
  • la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell’ambito territoriale di pertinenza dell’ente che la controlla.

Si ricorda che il comma 786 dell’art. 1 della legge n. 160/2019, amplia la portata applicativa del dispositivo di accreditamento diretto delle entrate riscosse attraverso l’attività di soggetti affidatari esterni. Le entrate, siano esse di natura tributaria o patrimoniale e a qualsiasi titolo riscosse, quindi anche a seguito della procedura di accertamento o di riscossione coattiva, dovranno confluire direttamente alla tesoreria dell’ente impositore, ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema di versamenti unitari o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. Tra gli strumenti a disposizione del soggetto passivo per il versamento delle somme dovute si aggiunge anche la piattaforma PagoPA. Le stesse modalità di versamento si applicano anche alla riscossione delle entrate patrimoniali, con esclusione del sistema dei versamenti unitari di cui all’art. 17 del d.lgs. 241/97. La lettera c) del comma 786 recava una precisazione, probabilmente frutto di errore materiale, laddove equiparava ai versamenti diretti a favore dell’ente affidatario quelli effettuati sui conti delle società miste pubblico-private iscritte all’Albo di cui all’articolo 53 del d.lgs. 446/1997 (la fattispecie di cui al “numero 4” dell’art. 52, co.5, lett.b, dello stesso decreto). L’art. 111 del D.L. 104/2020 correggere, dunque, l’errore materiale contenuto nella legge di bilancio 2020 e consente alle società in house, interamente costituite con capitale pubblico, l’incasso diretto delle entrate degli enti locali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Linee guida per il trasporto scolastico

Il DPCM 7 agosto 2020 (G.U n. 198) recante la “proroga delle misure di contenimento Covid-19” efficaci fino al 7 settembre 2020, contiene all’ALLEGATO-16 le linee guida per il trasporto scolastico. Le linee guida definiscono le misure omogenee di sicurezza per il trasporto degli alunni che frequentano fino alla scuola secondaria di primo grado, in vista della ripresa dell’attività didattica su tutto il territorio nazionale.

Misure di prevenzione generale di competenza dei genitori

  • Misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di trasporto.
  • Divieto di far salire sul mezzo di trasporto per raggiungere la scuola gli studenti in caso di febbre o nel caso in cui gli stessi siano stati a contatto con persone affette Covid-19 nei quattordici giorni precedenti.

 Misure specifiche per il trasporto scolastico

  • Igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei mezzi di trasporto almeno una volta al giorno.
  • Areazione, possibilmente naturale e continua dei mezzi di trasporto, presenza dei detergenti per la sanificazione delle mani degli alunni.
  • Distanziamento di un metro alla salita degli alunni alle fermate, facendo salire il secondo passeggero dopo che il primo si sia seduto.
  • Evitare contatti ravvicinati anche alla discesa dal mezzo: i ragazzi avranno cura di non alzarsi dal proprio posto se non quando il passeggero precedente sia sceso.
  • Non va occupato il posto disponibile vicino al conducente (ove esistente).
  • Obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale per il conducente, al quale non è consentito avvicinarsi o di chiedere informazioni.
  • Obbligo per gli alunni trasportati di indossare la mascherina, per la protezione del naso e della bocca, disposizione che non si applica agli alunni di età inferiore ai sei anni, nonché agli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree.
  • Agli operatori del trasporto scolastico addetti all’assistenza degli alunni disabili è raccomandato l’utilizzo di ulteriori dispositivi (oltre alla mascherina chirurgica, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose) qualora non sia sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente.
  • La distribuzione degli alunni a bordo viene definita mediante marker segnaposto, per garantire il distanziamento di un metro all’interno dei mezzi, limitando così la capienza massima.

Deroghe al distanziamento di un metro nei seguenti casi:

  • in caso sia possibile l’allineamento verticale degli alunni su posti singoli e sia escluso il posizionamento faccia a faccia;
  • consentita la capienza massima del mezzo di trasporto scolastico nel caso in cui la permanenza degli alunni nel mezzo nella predetta modalità di riempimento non sia superiore ai 15 minuti;
  • nel caso di alunni che vivono nella medesima unità abitativa.
  • Il Comune può determinare sulla base delle necessità una differenziazione delle fasce orarie del trasporto, non oltre le due ore antecedenti l’ingresso usuale a scuola e un’ora successiva all’orario di uscita previsto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Agosto, incremento risorse a sostegno del Trasporto pubblico locale

L’art. 44 del D.L. n. 104/2020, c.d. decreto Agosto, dispone, per l’anno 2020, l’incremento di 400 milioni di euro della dotazione del Fondo per compensare le imprese di trasporto pubblico locale e ferroviario regionale che abbiano subito riduzione dei ricavi tariffari in conseguenza dell’emergenza Covid-19. L’incremento sarà ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (14 ottobre 2020). Si tratta del Fondo istituito dal comma 1 dell’art. 200 del D.L. n. 34/2020 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l’anno 2020, destinato a compensare le imprese di trasporto pubblico locale e trasporto ferroviario regionale, per la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio. I criteri di ripartizione del Fondo terranno anche conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza, al fine di evitare sovra compensazioni. Qualora la quota assegnata a titolo di anticipazione a ciascuna regione a valere sul fondo dovesse risultare superiore alla quota spettante a conguaglio, l’eccedenza dovrà essere versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la successiva attribuzione alle altre Regioni per le medesime finalità. Si ricorda che il 18 giugno 2020 è stata raggiunta l’intesa in Conferenza Unificata sul decreto interministeriale, MIT/MEF, che dispone l’assegnazione alle Regioni, a titolo di anticipazione, di complessivi 412 milioni di euro, su 500 totali stanziati inizialmente, a compensazione dei mancati introiti per le aziende di trasporto pubblico locale nel periodo di lockdown.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Riparto del fondo di 30 milioni di euro per interventi di edilizia scolastica

E’ stato registrato dalla Corte dei Conti il decreto del ministero Istruzione n. 77 del 29 luglio 2020 che assegna i 30 milioni di euro, di incremento delle risorse del fondo unico nazionale, previsti dal decreto Rilancio distribuiti tra tutte le Province e le Città metropolitane e tra i Comuni con un numero di studenti pari o superiore a 10.000. La ripartizione economica suddivisa per Province, Città Metropolitane e Comuni è avvenuta sulla base del numero di studenti presenti sul territorio. Le erogazioni saranno disposte direttamente dalla Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell’Istruzione in favore degli Enti locali beneficiari.
Le spese ammissibili per gli interventi di adeguamento degli spazi al fine di garantire l’avvio dell’anno scolastico 2020-2021 in condizioni di sicurezza risultano essere le seguenti:

  • lavori di manutenzione straordinaria su edifici pubblici destinati ad uso scolastico, nonché per opere murarie, impianti e sistemazioni esterne;
  • acquisto di beni durevoli, come a titolo semplificativo ma non esaustivo, tensostrutture o strutture modulari per la realizzazione di nuovi spazi;
  • interventi edilizi di adeguamento di edifici pubblici per la creazione di nuovi spazi utilizzabili per la didattica.

Nell’ambito delle somme assegnate possono essere riconosciute spese tecniche, spese per acquisizione di certificazioni e oneri previsti per legge. Non sono ritenute ammissibili, invece, le spese per l’acquisto di arredi, di dispositivi digitali per la didattica, per il pagamento di canoni di locazione di spazi e ambienti e per ogni altra spesa già sostenuta dalle istituzioni scolastiche o dai medesimi enti a valere su altre risorse finanziarie comunitarie, nazionali e regionali per la medesima finalità. Il termine ultimo per la rendicontazione delle risorse è fissato al 15 ottobre 2020.
A seguito di diverse richieste pervenute dagli Enti locali relativamente al termine fissato nel decreto al 15 ottobre per la rendicontazione delle risorse con la previsione di restituzione delle somme non utilizzate al 15 dicembre 2020, l’Anci e l’Upi con lettera congiunta hanno richiesto al Ministero dell’Istruzione la proroga della scadenza almeno per la fine di novembre in quanto il termine del 15 ottobre appare troppo ravvicinato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION