DL Agosto, Incremento risorse per progettazione enti locali

L’art. 45 del D.L. n. 104/2020, decreto Agosto, rafforza le misure già previste per gli interventi di progettazione definitiva ed esecutiva degli enti locali relativa a opere di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. In particolare, viene limitato fino al 2031 lo stanziamento inizialmente previsto per ciascuno degli anni dal 2020-2034 e si incrementano le risorse assegnate per gli anni 2020 e 2021 di 300 milioni di euro per ciascuno dei medesimi esercizi. Dette risorse sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2020, previa verifica di eventuali rinunce. Gli enti beneficiari del contributo saranno individuati con comunicato del Ministero dell’interno da pubblicarsi entro il 5 novembre 2020. I medesimi enti dovranno confermare l’interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato, e il Ministero dell’interno provvederà a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanarsi entro il 30 novembre 2020. Entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto occorre affidare la progettazione. In caso contrario, il contributo è recuperato dal Ministero dell’interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Restano fermi gli obblighi di monitoraggio e controllo sulle attività di progettazione oggetto del contributo. Per quanto riguarda il contenuto della richiesta di contributo, la stessa dovrà contenere:

a) le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell’opera che si intende realizzare;

b) le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio dell’ente locale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. Ciascun ente locale può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità e la progettazione deve riferirsi, nell’ambito della pianificazione degli enti locali, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o in altro strumento di programmazione;

c) le informazioni relative al quadro economico dell’opera, dando evidenza dei costi inerenti la progettazione, qualora l’ente locale utilizzi un Codice Unico di Progetto (CUP) di lavori.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Semplificazioni, poteri di ordinanza dei Sindaci

L’art. 18 del D.L. 76/2020, c.d. decreto Semplificazioni, nell’abrogare l’art. 3, comma 2, del decreto-legge n.19 del 2020 restituisce ai Sindaci la pienezza dei poteri di ordinanza previsti dall’ordinamento vigente prima dell’introduzione dei limiti dettati in relazione all’emergenza da Covid-19. La disposizione soppressa prevedeva che i Sindaci non potessero adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza: a) in contrasto con le misure statali e regionali; b) che eccedessero i limiti di oggetto che valgono per i provvedimenti regionali (cui al comma 1 del medesimo articolo 3 del DL n.19). In relazione all’emergenza sanitaria, i poteri di ordinanza dei sindaci (così come del resto delle regioni, specie nella prima fase) erano, infatti, stati circoscritti rispetto a quanto prevede l’ordinamento in via generale, anche al fine di rafforzare il coordinamento in capo al Presidente del Consiglio dei ministri volto a garantire l’adozione di misure tendenzialmente uniformi sul territorio, nel rispetto del principio di sussidiarietà.
Come si legge nella relazione illustrativa al decreto Semplificazioni, la finalità dell’articolo 18 è quello di “ripristinare pienamente i poteri extra ordinem attribuiti ai sindaci dall’articolo 50 del TUEL, in modo che gli stessi possano adottare tutte le misure contingibili e urgenti eventualmente necessarie per evitare nuove situazioni di rischio per la salute e l’incolumità delle proprie comunità”, “essendo ora venuta meno la ratio sottesa alla norma” di cui si dispone l’abrogazione.
L’abrogazione del comma 2 dell’art. 3 del DL n.19/2020 fa venire dunque meno i richiamati limiti a cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale nelle fasi cruciali di contrasto alla diffusione dell’epidemia in corso, che invece continuano ad applicarsi (ai sensi dei commi 1 e 3 dell’art. 3 del DL n.19) ai provvedimenti regionali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Validazione Piani Economici Finanziari Tassa Rifiuti da parte dell’Organo di revisione

In risposta ad un quesito posto da ANCI Lombardia in data 27 luglio 2020, l’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA) – Direzione Ciclo dei Rifiuti urbani e assimilati ha comunicato di aver fornito un riscontro positivo alla possibilità di “considerare l’organo di revisione del Comune come un soggetto, inteso come una specifica struttura o un’unità organizzativa, nell’ambito dell’Ente medesimo, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all’attività gestionale ai sensi della Delibera ARERA 57/2020/R/rif e quindi equiparare il parere dell’organo di revisione alla validazione dei PEF”.
In conseguenza di questo parere, si ritiene che i Comuni che non siano nelle condizioni di avvalersi di altre soluzioni, descritte dalle delibere ARERA n. 443/2019 e n. 57/2020, possano trasmettere all’Autorità, a titolo di validazione, il parere che l’organo di revisione dell’ente deve necessariamente esprimere sulla delibera di approvazione del Piano Economico Finanziario della tassa/tariffa rifiuti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION