RiformAttiva: fino al 30 agosto sono aperte le candidature per le Amministrazioni

Fino al 30 agosto sono aperte le candidature per le Amministrazioni interessate alla fase di condivisione di strumenti e metodi per l’implementazione e diffusione attiva della riforma della pubblica amministrazione. Percorsi di accompagnamento, aule virtuali, condivisione e sperimentazione degli strumenti e delle buone pratiche sviluppate nelle prime due fasi del progetto, scambio di esperienze e supporto alla diagnosi interna delle amministrazioni ammesse a partecipare. Sono questi i principali punti su cui sarà incentrata la terza fase di RiformAttiva, il progetto di accompagnamento alla riforma della Pubblica Amministrazione co-finanziato dai fondi strutturali europei nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale e messo in campo dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il supporto del Formez.
Dopo le prime due fasi di lavoro, che hanno condotto alla definizione di strumenti e modalità di intervento per migliorare la qualità istituzionale e dei processi amministrativi, in questa terza fase si punterà a valorizzare al massimo i risultati raggiunti e il patrimonio disponibile. Si tratta, in molti casi, di metodologie, strumenti e interventi che hanno riguardato diverse aree tematiche (semplificazione, valutazione delle performance, accesso civico generalizzato, competenze e fabbisogno di personale) e che hanno agito su dimensioni e obiettivi differenti: dal miglioramento della qualità dei piani della performance, alla valutazione partecipativa, dalla valutazione della performance dello smart-worker, all’accesso civico generalizzato fino alla definizione dei profili professionali per le amministrazioni territoriali etc.
A fronte di questo percorso, su cui lo stato di emergenza sanitaria ha profondamente mutato lo scenario di ripensamento organizzativo e funzionale della Pubblica Amministrazione, è evidente che quella di RiformAttiva costituisce, oggi più che mai, un’esperienza da capitalizzare e condivisione nel modo più ampio possibile.
Per questo motivo, il Dipartimento della Funzione Pubblica in collaborazione con il Formez, ha deciso di avviare un percorso di diffusione dei risultati di RiformAttiva a cui potranno prendere parte ulteriori 20 amministrazioni italiane per ciascuno dei 4 ambiti tematici del progetto. In particolare le amministrazioni interessate potranno manifestare il proprio interesse alla partecipazione compilando il seguente modulo, indicando la propria area di interesse, ed inviandolo via e-mail all’indirizzo riformattiva@governo.it entro e non oltre il 30 agosto 2020.
A partire dal mese di settembre e fino alla fine dell’anno, le amministrazioni ammesse a partecipare saranno chiamate a seguire un percorso di approfondimento e accompagnamento, anche a distanza, che consentirà alle amministrazioni di condividere le soluzioni adottate nel corso del progetto e di supportarle nel percorso di innovazione e miglioramento del proprio operato quotidiano sui temi scelti. Di questo percorso, inoltre, faranno parte anche tre tavoli dedicati all’accesso civico generalizzato e programmati nei giorni 1, 14 e 27 ottobre 2020.

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Autore: La redazione PERK SOLUTION

Pagamenti in forma elettronica dei compensi dei CTU disposti dall’Amministrazione di Giustizia

L’Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 13, ha chiarito che l’obbligo di fatturazione elettronica – disposto dai commi 209 e seguenti dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed il conseguente principio secondo cui, a decorrere dal 31 marzo 2015 le amministrazioni pubbliche non possono accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio – si applica anche in relazione alle fatture emesse nei confronti dell’amministrazione di Giustizia dai consulenti tecnici di ufficio per certificare i compensi determinati con i decreti di liquidazione. Tale obbligo ricorre nonostante con la circolare n. 9/E del 7 maggio 2018 i citati compensi siano stati esclusi dall’obbligo dello split payment (art. 17-ter DPR n. 633/1972), nel presupposto che l’Amministrazione della Giustizia non effettua alcun pagamento del corrispettivo del CTU e, conseguentemente, l’applicazione della scissione dei pagamenti comporterebbe l’onere, per la parte obbligata al pagamento del compenso del CTU, di versare a quest’ultimo soltanto l’imponibile mentre l’Iva relativa alla prestazione del CTU dovrebbe essere riversata all’Amministrazione della Giustizia affinché quest’ultima, a sua volta, versi tale importo all’Erario, nell’ambito della scissione dei pagamenti. Nel documento, l’Agenzia ricorda che dal 1° gennaio 2019 l’obbligo di fatturazione elettronica tramite SdI è stato esteso a tutte le operazioni effettuate dai soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e non solo a quelle che vedono come controparte la PA.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ripiano disavanzo di liquidazione Azienda speciale

Pur non avendo gli enti partecipanti un obbligo di ripiano del disavanzo di liquidazione, va sottolineato che secondo l’orientamento giurisprudenziale espresso da varie sezioni della Corte, non si può escludere che i comuni, che abbiano costituito un’azienda, possano deliberare, nell’esercizio dei propri poteri discrezionali, il ripiano del debito da liquidazione (Sezione Veneto deliberazione nr. 980 del 28.11.2012; Sezione Emilia Romagna, delibera n. 33/2011/PAR e Sezione Basilicata, delibera n. 28/2011 nonché del. n. 434/2012/PAR Veneto). L’esercizio di tale discrezionalità, deve, tuttavia, essere supportato da un’adeguata e rigorosa motivazione sulle ragioni di utilità e di vantaggio che depongono a favore di tale scelta (Cfr. deliberazione Sezione Basilicata 28/2011 /PAR). È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 96/2020/PAR. I giudici contabili, chiamati ad esprime parere su una serie di quesiti formulati da un Sindaco, ribadiscono alcuni importanti aspetti del complicato rapporto fra ente pubblico e soggetti partecipati.
I giudici hanno evidenziato che la copertura dei disavanzi delle aziende speciali debba avvenire, secondo la procedura del riconoscimento del debito fuori bilancio, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzioni o atti costitutivi e ove trattasi di disavanzo che derivi da fatti di gestione. Il mancato ricorso allo strumento del riconoscimento del debito fuori bilancio, di cui all’art.194, comma 1, lettera b) del D.lgs 267/2000, ovviamente, non esime gli enti dall’obbligo di ripianare, secondo l’ordinario ciclo di bilancio, i disavanzi accertati, stante la prioritaria esigenza di garantire l’integrità e la continuità aziendale, nonché il rispetto degli equilibri di bilancio. Anche nell’ipotesi di disavanzo di liquidazione, fattispecie ben diversa dal disavanzo di gestione, non è escluso che gli Enti possano deliberare, nell’esercizio dei propri poteri discrezionali, il ripiano del debito da liquidazione sulla scorta di una rigorosa motivazione. Per quanto riguarda, invece, l’applicazione della disposizione di cui all’art 1 comma 555 della legge 147/2013 (ai sensi del quale, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, le aziende speciali e le istituzioni sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all’ultimo esercizio) la Sezione ritiene che si debba dare rilievo all’effettiva situazione finanziaria, indipendentemente dalle circostanze che abbiano potuto determinare eventuali ritardi nell’accertamento del risultato effettivo di gestione e delle eventuali relative perdite. La mancata rappresentazione contabile del risultato di gestione, le cui perdite siano avvenute negli ultimi quattro esercizi, non può quindi escludere la configurazione della fattispecie prevista dal richiamato art 1 comma 555 della legge 147/2013, indipendentemente dai motivi che abbiano comportato la mancanza stessa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION