Il Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emesso una circolare che contiene alcuni chiarimenti interpretativi circa l’art. 207 del D.L. n. 34/2020 relativo alle “Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici”.
Come noto, l’art. 207, al fine di riconoscere liquidità aggiuntiva a tutte le imprese che abbiano in corso di esecuzione appalti pubblici, interviene sull’istituto dell’anticipazione del prezzo previsto dall’art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016, introducendo (al comma 1), in via transitoria, la possibilità per la stazione appaltante di incrementare l’importo dell’anticipazione del prezzo, prevista a favore dell’appaltatore fino al 30 per cento, in luogo del limite del 20 per cento, nelle procedure disciplinate dal codice dei contratti e in particolare:
- nei casi di procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto (19 maggio 2020);
- in caso di contratti senza pubblicazione di bandi avvisi, procedure in cui, alla medesima data di entrata in vigore del decreto, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini;
- in ogni caso per le procedure disciplinate dal codice dei contratti avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla data del 30 giugno 2021.
Tale incremento potrà essere disposto nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.
Il successivo comma 2 del medesimo art. 207 prevede che, al di fuori dei casi previsti dal comma 1 (sopra richiamati), l’anticipazione potrà essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo e comunque sempre nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche:
- agli appaltatori che hanno già usufruito di un’anticipazione contrattualmente prevista;
- ovvero agli appaltatori che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione.
Al riguardo, la circolare fornisce specifici chiarimenti sull’interpretazione della norma, per risolvere alcune criticità insorte in sede applicativa e oggetto di segnalazioni inviate al MIT.
In particolare, viene chiarito che l’ambito di applicazione della misura temporanea prevista dal comma 2 dell’art. 207 deve intendersi esteso non solo alle ulteriori procedure disciplinate dal D.lgs. n. 50/2016, ma più generalmente a tutti i contratti in corso di esecuzione, anche stipulati all’esito di procedura selettiva svolta sulla base di normativa anteriore o comunque diversa da quella del codice, indipendentemente dal fatto che gli appaltatori abbiano o meno già percepito una anticipazione sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche pattuizioni contrattuali. Inoltre, va ritenuta l’applicabilità in via generale della previsione in esame anche agli appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie ed a quelli indetti nei settori speciali.
Con riferimento alla disponibilità delle somme da impiegare per l’anticipazione, la circolare chiarisce che il legislatore abbia inteso porre un vincolo all’erogabilità del beneficio con gli stanziamenti annuali annuali previsti nel quadro economico dell’intervento. Non può invece ritenersi che debba farsi riferimento a uno specifico capitolo di spesa destinato all’anticipazione del corrispettivo, anche qualora l’amministrazione lo abbia istituito nel proprio bilancio, essendo evidente che tale interpretazione renderebbe la disposizione inapplicabile laddove un tale capitolo non vi sia, e a fortiori per i contratti risalenti a epoca anteriore all’introduzione nel sistema dell’anticipazione del corrispettivo.
Autore: La redazione PERK SOLUTION